Il TFR in busta paga: richiesta e convenienza

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L’operazione proposta dal governo italiano, per i lavoratori del settore privato, accolta dalla Commissione europea avrebbe dovuto avere stimolo nei consumi

I lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, dallo scorso mese di maggio fino a giugno 2018, possono ricevere le quote mensilizzate del TFR (Trattamento di fine rapporto) ad integrazione della busta paga cosiddetta Qu.I.R., Quota Integrativa della retribuzione.

La richiesta per l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga c.d. Qu.I.R. è facoltativa per il lavoratore mentre è obbligatorio erogarla da parte del datore di lavoro. Qualora il dipendente eserciti tale facoltà, e se effettuata, è irrevocabile fino al 30.06.2018. La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mano. In questo caso sarebbe opportuno conservare una copia controfirmata dal datore di lavoro.

La Qu.I.R. che viene liquidata al lavoratore, è pari alla quota maturanda del TFR , al netto del contributo I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) dello 0,50%, si cumula con il reddito ed è pertanto soggetta a tassazione ordinaria IRPEF con l’aliquota “marginale”, percentuale che si applica sull’eccedenza di scaglione o di reddito raggiunto, anziché alla prevista tassazione agevolata.

Protest_march_in_Reggio_Calabria,_Italy_-_10_Oct._2012_-_(1)L’aumento del reddito imponibile comporta:

–     l’aumento delle addizionali, regionali e comunali;

–     la diminuzione delle detrazioni d’imposta con il conseguente aumento della pressione fiscale;

–     la possibile diminuzione dell’assegno nucleo familiare;

–     l’aumento del valore ISEE e dunque diventa pregiudizievole per l’accesso ad alcune prestazioni sociali e sociosanitarie.

L’anticipo del TFR in busta paga non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini della percezione del bonus 80 euro e alla determinazione della base imponibile previdenziale.

Stime effettuate da esperti hanno calcolato che l’anticipo del TFR in busta paga riduce considerevolmente l’importo del capitale accantonato che il lavoratore riceverà alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolar modo per coloro i quali hanno, davanti, ancora molti anni prima della pensione.

Kuzma_petrov-vodkin,_lavoratori,_1926Ogni anno infatti il fondo TFR si incrementa di una parte fissa chiamata quota capitale e di una parte variabile chiamata quota finanziaria.

La quota capitale consiste nella somma delle retribuzioni lorde erogate nell’anno e divisa per 13,5. Al momento della corresponsione o di eventuali anticipazioni è soggetta a tassazione separata.

La quota finanziaria, invece, è data dalla rivalutazione annua del fondo esistente al 31.12 dell’anno precedente, calcolata al tasso risultante dalla somma tra quota fissa (1,5%) e 75% dell’indice di rivalutazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell’anno di riferimento. La rivalutazione non va applicata alla quota maturata nell’anno di riferimento.

Non possono usufruire dell’anticipo:

–     i lavoratori con un’anzianità inferiore a sei mesi nell’azienda a cui richiedono l’anticipo del TFR in busta paga;

–     i lavoratori dipendenti da aziende per le quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga o che hanno richiesto il piano di ristrutturazione dei debiti;

–     i lavoratori domestici (badanti e colf);

–     i lavoratori edili e marittimi con un contratto collettivo nazionale che prevede la liquidazione periodica del Tfr o che permette di accantonarlo presso terzi;.

–     i lavoratori agricoli i lavoratori che hanno usato il Tfr come garanzia per l’accensione di un prestito;

–     i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporta la cessione del quinto dello stipendio , abbiamo dato il TFR a garanzia del predetto finanziamento.

Adelmo_Lombardini_Cavaliere_del_LavoroL’operazione del Tfr in busta per i lavoratori del settore privato, previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e accolta dalla Commissione europea, secondo le stime del governo esposte nella relazione tecnica avrebbe dovuto avere un effetto di stimolo dei consumi con un impatto positivo sul pil, nel 2015, tra 0,07 e 0,15 punti percentuali. Tale effetto, sempre secondo le stime, sarebbe stato sufficiente a compensare nella previsione complessiva quello di segno opposto associato alla diversa composizione e dimensione della manovra.

La Fondazione consulenti del lavoro ha calcolato che su circa un milione di lavoratori solamente 567 dipendenti hanno esercitato il diritto di ricevere l’anticipo del TFR in busta paga. In termini percentuali si è intorno allo 0,1%, contro il 40/50% dei lavoratori che il governo aveva ipotizzato con la relazione tecnica alla legge di stabilità. Studi e ricerche effettuate da esperti, hanno attribuito l’insuccesso dell’operazione alla tassazione ordinaria troppo penalizzante.

 

Fabrizio & Alessandra Lucci

Foto © Wikimedia Commons

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