Corte Ue: si discute sulla sanzione all’Italia nell’edilizia

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Al via l’impugnazione delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea sul cartello tra le imprese del Belpaese produttrici dei tondi per cemento armato

Il 17 dicembre 2002 l’esecutivo europeo (all’epoca presieduta da Romano Prodi) ha adottato una decisione nei confronti di diversi produttori italiani di tondi per cemento armato sul fondamento del Trattato Ceca (ex art. 65, paragrafo 1). La Commissione ha constatato che undici imprese avevano posto in essere – tra il 1989 e il 2000 – un’intesa unica, complessa e continuata (“cartello“) sul mercato italiano dei tondi per cemento armato in barre o in rotoli, avente per oggetto la fissazione dei prezzi e la limitazione o il controllo della produzione e delle vendite.

Le barre tonde di acciaio nervate sono usate nell’edilizia per rafforzare i pilastri e altre strutture in cemento armato. Le imprese interessate producevano nel 1989 il 30% dei tondi fabbricati in Italia. Nel 2000 la percentuale è salita all’80%, in quanto il numero delle imprese è sceso da 40 a 12. Le società sanzionate hanno fissato diversi elementi del prezzo e hanno limitato o controllato la produzione e le vendite, dal dicembre 1989 al maggio 2000.

CGELa decisione della Commissione era stata, però, annullata il 25 ottobre 2007 dal Tribunale Ue di primo grado (sentenza nelle cause riunite T-27/03 e altre) per motivi procedurali, in quanto, dopo il 23 luglio 2002, data di scadenza del Trattato Ceca, la Commissione non era più legittimata ad adottare una decisione fondata esclusivamente su una disposizione di tale Trattato.

Con la decisione del 30 settembre 2009 (COMP/37.956 Tondo per cemento armato, riadozione), integrata e completata dalla decisione C(2009)9912 def. dell’8 dicembre 2009, l’esecutivo comunitario ha nuovamente concluso per l’accertamento di una violazione unica, complessa e continuata commessa da tutte le imprese già coinvolte nel primo procedimento o da quelle loro succedute e ha rinnovato le sanzioni per un importo complessivo di € 83.250.000 (a parte una piccola eccezione – è stata stralciata la posizione di Federacciai – le ammende 2009 sono le stesse della decisione 2002) ad Alfa Acciai, Ferriere Nord, Feralpi, Iro, Leali, Lucchini, Riva Fire e Valsabbia.

CGELe imprese hanno allora chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare anche la decisione del 30 settembre 2009 e di annullare o ridurre le ammende. Con sentenze del 9 dicembre 2014, il Tribunale Ue ha in parte respinto e in parte accolto le domande delle ricorrenti secondo lo schema qui di seguito indicato:



 

Società

Ammenda (in euro)

inflitta dalla Commissione

(2009 )

 

Sentenza del Tribunale

(9 dicembre 2014)

T-85/10

Alfa Acciai S.p.A. (Brescia)

7 175 000

Confermata

T-70/10

Feralpi Holding S.p.A. (ex Feralpi Siderurgica S.p.A.) (Brescia)

10 250 000

Confermata

T-90/10

Ferriere Nord S.p.A. (Osoppo)

3 570 000

ridotta a 3 421 000

T-69/10

IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A. (Odolo)

3 580 000

Confermata

T-489/09 T-490/09,

T-56/10

Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. (Brescia) in liquidazione, in solido

6 093 000

Confermata

Leali S.p.A. (Odolo)

1 082 000

Confermata

T-91/10

Lucchini S.p.A. (Milano) e SP S.p.A. (ex Siderpotenza S.p.A.) (Brescia) in liquidazione, in solido

14 350 000

Confermata (per Lucchini)

T-472/09 e T-55/10

SP SpA (Brescia)

14 350 000

in solido con Lucchini

annullata

(nella parte in cui infligge a SP in solido, 14 350 000 eur)

T-83/10

Riva Fire S.p.A. (ex Riva Acciaio S.p.A.) (Milano)

26 900 000

ridotta a 26 093 000

T-92/10

Valsabbia Investimenti S.p.A. (Odolo) e Ferriera Valsabbia S.p.A., in solido

10 250 000

Confermata

 

TOTALE

83 250 000

p_69013-300x201All’udienza odierna hanno preso il via le seguenti impugnazioni:

 

C-85/15

T-70/10

Feralpi Holding S.p.A. (ex Feralpi Siderurgica S.p.A.) (Brescia)

C-86/15

T-92/10

Valsabbia Investimenti S.p.A. (Odolo) e Ferriera Valsabbia S.p.A., in solido

C-87/15

T-85/10

Alfa Acciai S.p.A. (Brescia)

 C-88/15

T-90/10

Ferriere Nord S.p.A. (Osoppo)

 C-89/15

T-83/10

Riva Fire S.p.A. (ex Riva Acciaio S.p.A.) (Milano)

 

 Margit Szucs

Foto © Corte di Giustizia dell’Unione europea

 

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