“Smart regulation”: l’Ue adotta nuove metodologie di drafting normativo

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L’innovativo approccio della Commissione al processo legislativo contempla la compartecipazione della cittadinanza europea e la paritaria cooperazione delle istituzioni

(Parte 2) Dopo aver proposto nella prima parte dell’articolo, pubblicato in data 17 luglio 2016, una seppur sintetica disamina dei numerosi atti in tema di metodologie legislative dell’Ue, dai primi anni novanta al 2014, veniamo ora all’analisi dei due recentissimi provvedimenti contenenti le novità dispositive, frutto del lungo percorso di evoluzione regolamentare, più che ventennale, in tema di modalità di redazione delle norme Ue: la Comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 e l’Accordo inter-istituzionale del 13 aprile 2016. 

La Comunicazione del 19 maggio 2015 rubricata “Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda Ue” contiene una serie di dichiarazioni di intenti e di conferenti motivazioni assai innovative e, particolarmente indicative, della nuova linea di azione strategica della Commissione europea guidata dal presidente Jean Claude Juncker.    

Non a caso il documento oggetto di disamina inizia osservando come la Commissione sia «determinata a cambiare quello che l’Unione europea fa e il modo in cui lo fa». In tal senso «l’Ue, le sue istituzioni e il corpus giuridico sono al servizio dei cittadini e delle imprese: questi devono poterlo constatare nella vita e nelle attività quotidiane». Bruxelles chiude, poi, l’osservazione affermando: «Dobbiamo riguadagnare la loro fiducia (n.d.r. cittadini e imprese) nella nostra capacità di ottenere risultati effettivi».

Dunque, dalla lettura delle prime frasi introduttive di detto documento, traspare in modo chiaro come la Commissione Juncker desideri rappresentare «un nuovo inizio» concentrandosi su una priorità consistente nel trovare «soluzioni ai grandi problemi che gli Stati membri non possono risolvere da soli». In particolare, secondo il provvedimento in esame le priorità politiche devono guidare l’azione della Commissione. Di conseguenza, «i principi per legiferare meglio» sono da considerare «uno strumento destinato a fornire una base per prendere decisioni strategiche tempestive e adeguate, ma non possono mai sostituirsi alle decisioni politiche. […] Ciò vale tanto per la nuova legislazione quanto per l’abbondante corpus legislativo». Sul punto, il provvedimento precisa che «tutta questa legislazione è fondamentale per lo sviluppo sostenibile, per il mercato unico che guida la nostra economia e per lo sblocco degli investimenti necessari per rilanciare l’occupazione e la crescita.» Dunque, l’intera legislazione Ue è «alla base del modello sociale europeo e dà un senso alle libertà e ai diritti cari agli europei, tra cui la sicurezza e il diritto alla giustizia».

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Palazzo Berlaymont. Bandiere a mezz’asta dopo la strage di Nizza

Non a caso, sottolineano i tecnici di Palazzo Berlaymont, «il corpus giuridico dell’Ue non solo è una necessità, ma rappresenta anche il nostro grande punto di forza, l’elemento che rende l’Ue qualitativamente diversa da qualunque altro modello di governance collettiva al mondo. Proprio per questo è importante che ogni sua singola misura sia adeguata allo scopo che si prefigge e sia moderna, efficace, proporzionata, operativa e il più semplice possibile».

Pertanto, la Commissione ritiene che, nell’attività legislativa, occorra ispirarsi a principi e metodologie che consentano il raggiungimento degli obiettivi qui di seguito sinteticamente richiamati. In particolare, secondo quanto esposto nel provvedimento in esame occorre procedere come segue.

– Agire adottando un approccio aperto e trasparente. Ciò si concretizza in una maggiore attività di consultazione e di migliore ascolto. Al riguardo l’organo esecutivo dell’Ue osserva come «L’apertura del processo decisionale» possa «rendere l’Ue più trasparente» e più preparata a dare conto delle sue azioni». Inoltre, continua la Comunicazione, detto approccio «assicura altresì che le politiche siano fondate sui migliori elementi disponibili» affinché esse divengano più efficaci. Non a caso, a tutti i livelli – locale, regionale, nazionale e dell’Ue – solo i destinatari della legislazione che capiscono meglio l’impatto delle norme possono fornire gli elementi necessari per migliorarle». In tal senso la Commissione intende dare «un ascolto più attento ai cittadini e alle parti interessate ed essere aperta ai loro feedback in ogni fase della procedura: dal concepimento del progetto, alla presentazione della proposta, fino all’adozione dell’atto e alla sua valutazione». Dunque, nota, la Commissione, i nuovi orientamenti per “legiferare meglio” si basano sulle attuali norme minime in materia di consultazioni. Tale approccio rafforza l’impegno Ue ad effettuare consultazioni di alta qualità e trasparenti, che raggiungano tutte le parti interessate pertinenti e si concentrino sugli elementi necessari per formulare proposte adeguate. Detta procedura si sviluppa attraverso due fasi fondamentali: le parti interessate sono dapprima poste in condizione di esprimere un loro parere in merito all’intero ciclo di vita di una politica. Ciò avviene attraverso l’uso delle “tabelle di marcia” e delle “valutazioni d’impatto iniziali” con le quali i soggetti interessati possono dare i loro feedback. In seconda battuta, tutte le parti interessate possono fornire i loro feedback sugli atti che indicano elementi tecnici o specifici necessari per dare attuazione ad un atto legislativo adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

– Fornire in modo migliore spiegazioni in merito alle attività intraprese. La Commissione si impegna a spiegare in modo più chiaro ed accurato i tipi di intervento intrapresi e le tipologie di risultato perseguite. Ogni sua proposta deve essere accompagnata da una Relazione migliorata;-

Indicare secondo quali modalità la legislazione Ue inciderà sui cittadini, sulle imprese e sulla società in generale. Le parti interessate debbono essere poste in condizioni di poter esprimere i loro feedback in qualsiasi momento ed in riferimento a qualsiasi argomento. Al riguardo l’Ue ha attivato il servizio “Dateci una mano – dite la vostra”.

– Adottare strumenti migliori per politiche migliori. la Commissione ritiene che “legiferare meglio” non significhi favorire determinate politiche rispetto ad altre. Viceversa, occorre indicare con estrema chiarezza gli obiettivi, garantire che la soluzione politica adottata sia la migliore e la meno onerosa e, infine, esplicitare la reale efficacia delle soluzioni. Particolare attenzione deve essere riposta nell’attività legislativa relativa alle Pmi.

– Consentire un controllo aperto sulla Commissione. A parere dell’esecutivo Ue le attività sopra richiamate, per essere pienamente efficaci, debbono essere aperte ai più ampi e penetranti controlli. A tale scopo, a partire dal dicembre 2014, il comitato per la valutazione d’impatto è stato sostituito da un nuovo comitato per il controllo normativo da parte dei soggetti interessati cui sono stati attribuiti maggiori poteri. Invero, tale organismo è legittimato a valutare la qualità delle valutazioni d’impatto. In ogni caso, qualora la Commissione decida di adottare una misura in assenza di un’adeguata valutazione d’impatto, essa dovrà fornire pubblicamente delle spiegazioni in merito in motivi di tale decisione.

– Condividere l’impegno con tutte le altre istituzioni Ue. Nel documento si osserva come l’istituzione presieduta da Jean Claude Juncker abbia un ruolo fondamentale nell’applicare i principi per “legiferare meglio”. Secondo le norme relative alla produzione legislativa anche il Parlamento europeo ed il Consiglio sono legittimati ad intervenire nella formazione del corpus normativo dell’Ue. Ebbene, in base a quanto osservato dalla Commissione, detti organi dovrebbero partecipare in modo più attivo a tale processo. Non a caso, già l’Accordo inter-istituzionale “Legiferare meglio” del 2003 indicava le modalità con le quali «il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea avrebbero dovuto cooperare per garantire la migliore elaborazione possibile della legislazione dell’Ue». Sfortunatamente, osserva il documento, «queste buone intenzioni non sono state rispettate in modo coerente». Dunque, Bruxelles è convinta che un reale cambiamento non è possibile senza un impegno condiviso da tutte le istituzioni dell’Ue e da ciascuno Stato membro. A tal fine l’organo esecutivo Ue ha proposto un nuovo accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio avente come obiettivo quello di far sì che «tutte le parti si impegnino a legiferare meglio e a collaborare meglio affinché i cittadini, le imprese e la società in generale possano apprezzare i vantaggi che traggono dall’Ue nella loro vita quotidiana».

Per raggiungere tale ambizioso, quanto, vitale obiettivo per l’Europa tutta, il documento oggetto di disamina,  invita il Parlamento europeo e il Consiglio a: dare priorità alle iniziative semplificatrici o migliorative della legislazione vigente secondo quanto indicato dal REFIT; effettuare una valutazione d’impatto di tutti gli emendamenti sostanziali che esse istituzioni vorranno proporre nel corso del procedimento legislativo; concordare sul fatto che la legislazione deve essere chiara e comprensibile in ogni suo aspetto; convenire che ogni istituzione può chiedere ad un gruppo indipendente di valutare i predetti fattori a seguito di qualunque emendamento sostanziale; concordare sul fatto che la legislazione vigente dovrebbe essere oggetto di un’attenta valutazione prima  di procedere ad emendamenti, abrogazioni o, comunque, nuove iniziative; includere sistematicamente in ogni nuovo atto disposizioni che ne consentano il monitoraggio e la valutazione; esortare gli Stati membri  a recepire il diritto Ue senza l’applicazione ingiustificata della clausola “gold plating”. Qualora lo Stato membro applichi detta clausola sarebbe opportuno che tale decisione fosse accompagnata da una motivazione; convenire su una nuova intesa comune sugli atti delegati. Ciò dovrebbe comportare l’indicazione chiara dei criteri di distinzione tra atti delegati e atti d’esecuzione; impegnarsi a redigere testi normativi di qualità migliore affinché la legislazione Ue sia corretta, comprensibile, chiara e coerente; promuovere le rifusioni degli atti legislativi e, da ultimo, garantire la massima accessibilità possibile al diritto Ue.

– Aggiornare il corpus normativo dell’Ue. Con il tempo anche la legislazione più moderna può rivelarsi obsoleta. Ciò deve essere evitato attraverso una continua riconsiderazione ed eventuale modifica della regolamentazione vigente.

– Dare piena attuazione al Programma REFIT. In merito a tale efficace strumento, Bruxelles ritiene opportuno rafforzare detto programma affinché esso possa diventare più: mirato, quantitativo, inclusivo e incorporato nel processo decisionale politico. Di talché sussiste una responsabilità condivisa in merito al Programma REFIT. Le risultanze dell’attività di REFIT devono essere utilizzate per definire le proposte legislative future.

– Attivazione di nuove iniziative tese alla riduzione degli oneri. Tra le materie sulle quali Bruxelles è già intervenuta o, sta intervenendo, vi rientrano gli appalti pubblici, le statistiche sulle imprese e, infine, la legislazione sulle sostanze chimiche.

– Abrogazione della legislazione obsoleta. Alcune azioni sono già state integralmente realizzate. Altre sono in via di conclusione (si pensi alle verifiche relative al Regolamento n. 178/2002 in tema di sicurezza alimentare).

– Migliorare l’attuazione del diritto Ue. Le misure da adottare possono consistere nel riesame delle prescrizioni in materia di relazioni per verificare come gli oneri connessi possono essere ridotti; la cooperazione tra Stati membri per individuare le metodologie migliori e più efficaci per garantire il rispetto del diritto Ue; la conclusione dei lavori aventi ad oggetto le banche dati; il monitoraggio della corretta implementazione delle direttive all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali.

– Semplificare la gestione dei fondi europei. Tale iniziativa si concentra, ad esempio, sulla politica agricola e su fondi strutturali.

– Adottare un approccio inclusivo. Si tratta di incrementare al massimo i contributi delle parti interessate al fine di migliorare la legislazione Ue. In relazione a tale iniziativa si pensi all’importante apporto derivante dalla corretta implementazione del sito web “Dateci una mano –dite la vostra” o alla Piattaforma REFIT.

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Jean Claude Juncker

La precedente Comunicazione della Commissione europea preannunciava la stipula dell’Accordo Interistituzionale “legiferare meglio” tra Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione a cui si è giunti in data 13 aprile 2016.

Tale accordo assume un ruolo chiave in tema di corretta attività legislativa posto che integra le precedenti dichiarazioni per legiferare meglio e, soprattutto, i seguenti accordi inter-istituzionali:

– Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 contenente un “Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi”;

– Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria;

– Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi;

– dichiarazione comune, del 13 giugno 2007, sulle modalità pratiche della procedura di co-decisione;

– dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi.

L’intesa si basa sull’impegno da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a «cooperare in modo leale e trasparente durante l’intero ciclo legislativo». In tal senso il documento sancisce, in applicazione dei trattati, la parità di entrambi i co-legislatori. Da parte delle predette istituzioni vi è il riconoscimento della loro «responsabilità comune nel produrre una legislazione dell’Unione di qualità elevata e nel garantire che tale legislazione si concentri sui settori in  cui apporta il massimo valore aggiunto ai cittadini europei, consegua gli obiettivi politici comuni dell’Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile, sia quanto più semplice  e chiara, eviti l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese, in particolare le piccole e le medie imprese […] e sia concepita in modo tale da facilitare il recepimento e l’applicazione pratica e da rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’economia dell’Unione».

Parlamento 2

Le precipue attività necessarie ai fini della piena e corretta esecuzione dell’atto d’intesa sono:

– La programmazione. Le tre istituzioni convengono di rafforzare il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione. Per quanto attiene alla programmazione pluriennale, successivamente alla nomina di una nuova Commissione, le istituzioni sono tenute a procedere ad uno scambio di opinioni in merito agli obiettivi ed alle loro priorità principali «per il nuovo mandato, nonché, ove possibile, sul calendario indicativo». Per quanto attiene alla programmazione annuale la Commissione avvia un dialogo con il Parlamento e il Consiglio prima e dopo l’adozione del suo programma di lavoro annuale. Detto dialogo ha ad oggetto gli scambi tempestivi di opinioni bilaterali sulle iniziative dell’anno successivo; dopo il dibattito sullo stato dell’Unione e prima dell’adozione del programma di lavoro della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno uno scambio di opinioni con l’organo esecutivo in merito a quanto indicato nelle lettere d’intenti; lo scambio di opinioni tra le istituzioni in relazione al programma di lavoro adottato dalla Commissione. Dopo aver adottato il programma di lavoro le tre istituzioni procedono allo scambio di opinioni sulle iniziative per l’anno successivo e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione inter-istituzionale annuale (la c.d. “dichiarazione comune”) firmata dai presidenti delle tre istituzioni. Durante l’anno le tre istituzioni seguono «costantemente l’attuazione della dichiarazione comune». Nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di equilibrio istituzionale la Commissione, se intende ritirare una proposta legislativa, «indipendentemente dal fatto che il ritiro debba essere seguito o meno da una proposta riveduta, ne fornisce i motivi e, se del caso, un’indicazione dei passi successivi previsti oltre un calendario preciso e, su queste basi, conduce le opportune consultazioni inter-istituzionali». Al riguardo l’organo esecutivo dell’Ue deve tenere in debito conto le posizioni dei co-legislatori e provvedere a dare loro risposta. Detta istituzione è tenuta a prestare «rapida ed attenta considerazione alle richieste di proposte di atti dell’Unione formulate dal Parlamento europeo o dal Consiglio […]» ed a rispondere alle cennate proposte entro tre mesi, specificando il seguito che intende darne attraverso una «comunicazione specifica».

– L’adozione di strumenti per legiferare meglio. Sul punto le tre istituzioni riconoscono l’apporto positivo derivante dall’implementazione delle valutazioni d’impatto per il miglioramento della qualità della legislazione dell’Unione. Su tale questione il documento in esame precisa come le valutazioni d’impatto dovrebbero riguardare «l’esistenza, la portata e le conseguenze di un problema» e, conseguentemente, «determinare se sia necessaria o meno l’azione dell’Ue». Inoltre, esse dovrebbero individuare «soluzioni alternative nonché, laddove possibile, costi e benefici potenziali a breve e lungo termine, valutando gli impatti sotto il profilo economico, ambientale e sociale in modo integrato e equilibrato e fondandosi su analisi qualitative e quantitative.» Presupposto per la corretta e legittima esecuzione delle valutazioni d’impatto è il rigoroso rispettato dei «principi di sussidiarietà e proporzionalità», nonché dei «diritti fondamentali». Sempre sulle modalità di implementazione dei prefati strumenti legislativi, nel testo dell’accordo si sottolinea come le valutazioni d’impatto debbano considerare, ove possibile, il «costo della non-Europa, l’impatto sulla competitività nonché gli oneri amministrativi delle varie opzioni, con particolare attenzione alla PMI (“pensare anzitutto in piccolo”), agli aspetti digitali e all’impatto territoriale. Le valutazioni d’impatto dovrebbero basarsi su informazioni accurate, oggettive e complete ed essere proporzionate quanto alla loro portata e alle tematiche su cui si concentrano».

– L’adozione degli strumenti legislativi. Per ogni sua proposta legislativa la Commissione è tenuta a fornire una spiegazione e una motivazione in merito alla base giuridica invocata ed al tipo di atto legislativo adottato. Tali informazioni sono contenute nella Relazione che accompagna la predetta proposta.

– L’adozione di atti delegati e d’esecuzione. Le tre istituzioni riconoscono il «ruolo importante degli atti delegati e degli atti d’esecuzione nel diritto dell’Unione. In particolare, si osserva nel documento, se detti atti sono usati in modo efficace e trasparente e in «casi giustificati», essi possono rivelarsi degli strumenti essenziali per legiferare meglio e, pertanto, contribuire a garantire una «legislazione semplice e aggiornata e una sua attuazione efficace e rapida». In merito a tali atti, le tre istituzioni hanno adottato una “Convenzione d’intesa”.

 Trasparenza e coordinamento dell’iter legislativo. Sul punto le istituzioni che hanno sottoscritto l’Accordo riconoscono che il Parlamento ed il Consiglio, in quanto co-legislatori, sono legittimati ad esercitare i loro poteri in «condizioni di parità». La commissione è, viceversa, chiamata ad agire in qualità di facilitatore, avendo, pertanto, l’obbligo di trattare in ugual modo i «i due rami dell’autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni.

– L’attuazione e applicazione della legislazione dell’Unione. Le tre istituzioni ritengono di fondamentale importanza cooperare in «modo più strutturato per valutare l’applicazione e l’efficacia del diritto dell’Unione in vista del suo miglioramento mediante la futura legislazione». A tal fine occorre applicare in modo tempestivo e corretto la legislazione dell’Unione all’interno degli ordinamenti degli Stati membri.

– La semplificazione. V’è la conferma da parte delle tre istituzioni del loro impegno all’uso della tecnica legislativa della rifusione, per la modifica della legislazione vigente. Inoltre, il documento contiene l’impegno da parte delle istituzioni che lo hanno sottoscritto a promuovere strumenti normativi «più efficienti, come l’armonizzazione e il riconoscimento reciproco, per evitare l’eccesso d regolamentazione e gli oneri amministrativi, nonché raggiungere gli obiettivi dei trattati».

– L’attuazione e la verifica dell’accordo interistituzionale. Le istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell’attuazione di quanto statuito nell’intesa.

– Le disposizioni finali. L’accordo in esame sostituisce l’accordo inter-istituzionale “legiferare meglio” del 16 dicembre 2003 e l’approccio inter-istituzionale comune per la valutazione d’impatto del novembre 2005.

Pertanto, in conclusione – considerata la ormai duratura crisi economico finanziaria che mortifica le potenzialità del mercato unico e preso atto dell’esito del referendum britannico del 23 giugno 2016 con il quale il Regno Unito ha scelto di lasciare l’Ue, dei recentissimi eventi terroristici che, ancora una volta hanno colpito la Francia, paese membro fondatore dell’Unione e, infine, del tentativo di golpe in Turchia che nel giro di 48 ore ha causato lutti e dolori in un paese che è molto vicino all’Ue in quanto partner commerciale e importante alleato sul piano geopolitico – diviene di precipua importanza procedere all’implementazione in tempi rapidi da parte dell’Unione di concrete azioni, quali l’accordo inter-istituzionale per “legiferare meglio”, tese a mutare l’approccio operativo alle grandi e gravi tematiche che riguardano l’intera Ue e a comunicare all’intera cittadinanza europea ed ai paesi terzi la concreta capacità operativa e la reale forza politica delle  istituzioni europee e la loro vicinanza alla popolazione dell’Old Continent in relazione alle numerose sue problematiche.

Roberto Scavizzi

Foto © Wikicommons

[1] Come è noto i principi di sussidiarietà e proporzionalità sono basilari ai fini del corretto esercizio delle attività di competenza, esclusiva o concorrente dell’Ue previste dal TFUE. In particolare, come rilevato dalla dottrina, in applicazione del principio di sussidiarietà, l’intervento dell’Unione «nelle materie di competenza non esclusiva è costruito in termini negativi e vincolato al verificarsi di una duplice condizione, ovvero che l’azione dell’Unione, per la portata e gli effetti, sia più adeguata di quella a livello statale, regionale e locale e che gli obiettivi non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. In particolare l’Unione deve risultare più idonea rispetto ad uno Stato membro a disciplinare un settore non tanto per il carattere transfrontaliero dell’azione da porre in essere, quanto per il grado di impatto che intende conferire all’azione medesima […]. La portata e l’intensità dell’azione dell’Unione devono essere valutate, poi, in rapporto al principio di proporzionalità, che impone di graduare – nell’esercizio delle competenze sia esclusive che concorrenti – i mezzi prescelti rispetto alle caratteristiche dell’obiettivo di volta in volta perseguito. In ossequio a questo criterio, l’istituzione dovrà anzitutto determinare all’interno di un ampio ventaglio di possibilità, l’atto che va concretamente, posto in essere […]. Più in generale il principio di proporzionalità impone che l’esercizio di una determinata competenza risponda a tre requisiti sostanziali. In primo luogo, esso deve essere utile e pertinente per la realizzazione dell’obiettivo per il quale la competenza è stata conferita. In secondo luogo deve essere necessario e indispensabile; ovvero qualora per il raggiungimento dello scopo possano essere impiegati vari mezzi, la competenza sarà esercitata in modo da recare meno pregiudizio ad altri obiettivi o interessi degni di eguale protezione (criterio di sostituibilità). Infine, se queste condizioni sono soddisfatte sarà poi necessario provare che esista un nesso tra l’azione e l’obiettivo (criterio di causalità).». Conclude, poi, l’autore osservando come si tratti, in buona sostanza, «d’identificare una ragionevole simmetria tra misure da adottare e scopi da perseguire, evitando interventi dell’Unione eccessivi e, talora, inutili o dannosi». Giuseppe Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, settima edizione, Cedam, pp. 99 e 100.

[2] Eu Pilot è un sistema per rispondere rapidamente alle denunce presentate da cittadini e imprese. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-226_it.htm?locale=FR)

[3] SOLVIT è «un servizio gratuito fornito dall’amministrazione nazionale di ogni paese dell’UE e di Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Si tratta in prevalenza di un servizio online. […] Per ogni caso segnalato, SOLVIT punta a trovare una soluzione entro 10 settimane dal giorno in cui è stato notificato al centro SOLVIT del paese in cui il problema si è verificato.  Tale sistema può intervenire: in caso di violazione dei diritti Ue o delle imprese  da parte della pubblica amministrazione di un altro paese dell’UE; se non è stato avviato un procedimento giudiziario». ( http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_it.htm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Roberto Scavizzi
Avvocato e docente universitario a contratto presso università private. L'attività accademica ha ad oggetto la materia dell'Informatica giuridica in ambito internazionale e la materia dei diritti d'autore. Come legale opera principalmente nel settore del diritto dell'impresa e svolge attività formativa professionale nel settore giuridico in ambito pubblico e privato. Inoltre è autore di pubblicazioni di diritto e articoli giornalistici per riviste d'arte e d'attualità.

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