La Cge conferma l’annullamento del congelamento di fondi Bank Mellat

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Disposto dal 2010 per bloccare eventuali forme di finanziamento iraniano durante le sanzioni. Il Consiglio non ha fornito motivi ed elementi di prova sufficienti

Al fine di rafforzare la lotta contro le attività nucleari dell’Iran comportanti un rischio di proliferazione e contro la messa a punto di vettori di armi nucleari nel Paese mediorientale, il Consiglio ha congelato, a partire dal 2010, i fondi di vari enti finanziari iraniani, tra cui la Bank Mellat (cessato il 16 gennaio 2016 nell’ambito della rimozione della maggior parte delle sanzioni internazionali contro l’Iran). Il congelamento dei fondi di questa banca era motivato essenzialmente perché «la Banca Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell’Iran. Ha prestato servizi bancari ad enti riportati negli elenchi dell’Onu e dell’Unione europea o ad enti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad enti da essi posseduti o controllati. È la banca di controllo della First east export (Fee), che è indicata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite»

CGESuccessivamente la Bank Mellat ha contestato e vinto, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, per il congelamento dei suoi fondi [Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013, Bank Mellat/Consiglio (T‑496/10)]. Il Consiglio ha allora adito la Corte di giustizia europea (Cge) per far annullare la sentenza del Tribunale Ue. Ma nella sua sentenza odierna, la Cge, ha confermato i principi elaborati nella sentenza Kadi II [Sentenza della Corte del 18 luglio 2013, Commissione, Consiglio e Regno Unito/Yassin Abdullah Kadi (cause reunite C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P)]. La corte, al pari del Tribunale, dichiara che le due prime frasi della motivazione (sopra riportata) non consentono alla Bank Mellat di sapere concretamente quali servizi bancari essa ha fornito e a quali enti, tanto più che detta motivazione non identifica i soggetti dei quali la Bank Mellat ha gestito i conti.

Quanto al motivo di decisione secondo cui la Bank Mellat è la società madre della Fee (essa stessa designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), la Corte ricorda che, secondo le constatazioni del Tribunale, il Consiglio non ha fornito alcun elemento che consentisse ai giudici dell’Unione di verificare la fondatezza di detto motivo. La Corte dichiara, inoltre, che la giustificazione del congelamento dei fondi della Bank Mellat sulla scorta dell’analogo provvedimento adottato nei confronti della Fee, là dove quest’ultima è stata designata dalle Nazioni Unite in ragione dell’attività stessa della Bank Mellat, costituisce un ragionamento tautologico.

CGEQuanto all’argomento del Consiglio, secondo cui le prove del sostegno fornito dalla Bank Mellat alle attività nucleari dell’Iran provengono da fonti riservate e il loro disvelamento permetterebbe di identificare le persone che le hanno fornite (con possibile rischio per la vita e la sicurezza di queste persone), la Corte rileva che tale argomento viene invocato per la prima volta nella fase del giudizio di impugnazione, sicché esso è irricevibile. La Corte rigetta, dunque, l’impugnazione del Consiglio. Poiché l’insieme degli atti adottati nei confronti della Bank Mellat è annullato, i fondi di quest’ultima si considerano come mai sottoposti a congelamento tra il 26 luglio 2010 (data del primo provvedimento di congelamento) e il 16 gennaio 2016 (data di rimozione del provvedimento di congelamento).

 

Margit Szucs

Foto © Corte di Giustizia dell’Unione europea e Tribunale Ue

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