Corte Ue: ’13-’20 Commissione deve ricalcolare quote emissione gas serra

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L’esecutivo europeo dispone ora di dieci mesi per stabilire un nuovo quantitativo, fermo restando che le precedenti assegnazioni non possono essere rimesse in discussione

Nell’ambito del protocollo di Kyoto, una direttiva dell’Unione [2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140, pag. 63)] mira a ridurre in modo considerevole le emissioni di gas a effetto serra [il principale gas responsabile dell’effetto serra della Terra è il diossido di carbonio (CO2)] al fine di proteggere l’ambiente. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri possono assegnare alle imprese che rilasciano gas a effetto serra diritti di emissione, denominati quote (una quota rappresenta l’emissione nell’atmosfera dell’equivalente di una tonnellata di diossido di carbonio). Una parte delle quote disponibili [il quantitativo totale di quote disponibili è calcolato sulla base di una valutazione globale delle emissioni anteriori e, a decorrere dal 2010, di una riduzione annua dell’1,74% («fattore lineare»)] è assegnata a titolo gratuito. Quando il quantitativo di quote gratuite assegnate a titolo provvisorio dagli Stati membri è superiore al quantitativo massimo di quote gratuite determinato dalla Commissione, è applicato un fattore di correzione transettoriale uniforme («fattore di correzione») per livellare tali valori e ridurre le quote assegnate provvisoriamente.

CGEVarie imprese che producono emissioni di gas a effetto serra hanno proposto ricorsi in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria contro le autorità nazionali competenti ad assegnare le quote di emissioni di gas a effetto serra. Esse contestano la validità delle decisioni nazionali di assegnazione per il periodo dal 2013 al 2020 e, indirettamente, il quantitativo massimo annuo di quote (nonché il fattore di correzione) determinato dalla Commissione in due decisioni nel 2011 e nel 2013 [2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1) e decisione 2013/448/UE relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27)]. I giudici nazionali, dinanzi ai quali pendono i ricorsi, chiedono alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla validità delle decisioni della Commissione.

Con la sua sentenza in data odierna, la Corte dichiara, anzitutto, valida la decisione della Commissione del 2011, la quale ha escluso che, ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote, siano prese in considerazione le emissioni degli impianti di produzione di elettricità. Infatti, dalla direttiva risulta che, contrariamente alle emissioni prodotte dagli impianti industriali, le emissioni degli impianti di produzione di elettricità non sono mai prese in considerazione al fine di determinare il quantitativo massimo annuo di quote. In proposito, la Commissione non ha alcun potere discrezionale. Siffatto trattamento asimmetrico delle emissioni, che limita il quantitativo delle quote disponibili, è conforme agli obiettivi della direttiva.

CGEPer quanto riguarda la decisione della Commissione del 2013, vale a dire quella che stabilisce il fattore di correzione, la Corte rileva, anzitutto, che l’ambito di applicazione della direttiva è stato esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad includere, in particolare, le emissioni derivanti dalla produzione di alluminio e da determinati settori dell’industria chimica. Inoltre, la Corte osserva che, secondo il tenore letterale della direttiva e nonostante l’esistenza di differenze tra le varie versioni linguistiche – che hanno pregiudicato l’uniformità di interpretazione e di attuazione della direttiva stessa da parte dei vari Stati membri – la Commissione, allorché calcola il quantitativo massimo annuo di quote, è tenuta a fare riferimento solo alle emissioni degli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire dal 2013, e non all’insieme delle emissioni incluse da tale data. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto verificare che gli Stati membri le trasmettessero i dati rilevanti. Nei limiti in cui tali dati non le avessero consentito di determinare il quantitativo massimo annuo di quote e, di conseguenza, il fattore di correzione, essa avrebbe almeno dovuto chiedere agli Stati membri di effettuare le necessarie correzioni. Orbene, la Commissione ha tenuto conto dei dati di taluni Stati membri che, contrariamente ad altri, le avevano comunicato le emissioni prodotte da nuove attività svolte in impianti già sottoposti al sistema di scambio di quote prima del 2013. Sotto tale profilo, la decisione della Commissione è invalida.

Ne consegue che, in funzione dei dati che saranno forniti dagli Stati membri sulla base dei criteri indicati dalla Corte, il quantitativo massimo annuo di quote potrebbe essere superiore o inferiore a quello determinato dalla Commissione prima d’oggi. Per quanto concerne il periodo anteriore alla data odierna, la Corte dichiara, al fine di evitare gravi ripercussioni su un numero elevato di rapporti giuridici costituiti in buona fede, che l’annullamento del fattore di correzione non produrrà alcun effetto sulle assegnazioni finali che hanno già avuto luogo negli Stati membri sulla base di una normativa ritenuta valida.

Per quanto attiene al periodo posteriore alla data di pronuncia della sentenza, la dichiarazione di invalidità crea un vuoto giuridico temporaneo che rischia di interrompere l’attuazione del sistema di scambio di quote e, dunque, la realizzazione degli obiettivi della direttiva. La Corte decide, pertanto, che la sua sentenza produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data della pronuncia, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie.

 

Elodie Dubois

Foto © Corte di Giustizia dell’Unione europea

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Elodie Dubois
Francese, innamorata dell'ambiente e dell'Italia. Sempre attenta alle tematiche che riguardano la lotta all'effetto serra e la riduzione dell'inquinamento, contribuisce con la sua esperienza a Strasburgo e a Bruxelles alla realizzazione di una buona Euro...comunicazione!

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