EUIPO, no alla rappresentazione grafica della canapa

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Ricorso annullato, la foglia di cannabis costituisce il simbolo mediatico della marijuana. Respinta la domanda di registrazione di un marchio

Uno dei materiali il cui utilizzo risale alle epoche più remote è senza dubbio la Canapa. Originaria dell’Asia Centrale veniva utilizzata, ancora prima della seta e del cotone, dai giapponesi, dai tartari e dai mongoli per la realizzazione di tessuti anche con fini medici, come ad esempio i cinesi che la utilizzavano con questo fine, o ancora per realizzare reti da pesca data la sua resistenza.

La “regina delle piante da fibra“, così veniva chiamata intorno all’anno 1000, arriva in Europa intorno al 500 d.c. probabilmente importata dalle tribù nomadi. Nel Belpaese, invece, la fama della canapa è da attribuirsi alle Repubbliche Marinare in quanto proprio per le qualità di resistenza e leggerezza era molto richiesta tanto da dare vita a un vero e proprio mercato che girasse intorno ad essa.

I veneziani ad esempio la sfruttavano per creare delle cime e delle vele di altissima qualità e molto leggere. L’Italia produceva una canapa tessile di altissima qualità tanto da farla salire sul podio dei produttori, nonché riforniva la marina britannica che sfruttava al massimo questo materiale per la realizzazione di navi veloci e leggere.

Il business della canapa tessile quindi è cresciuto esponenzialmente, sopratutto nei primi del ‘900 in cui ci si chiedeva in quali altri ambiti settoriali potesse essere sfruttata. Ma questi anni di gloria sarebbero destinati a finire poiché con il crescente utilizzo di materiali plastici, vernici, di fibre derivate da alberi per produzione di carta ad esempio, la canapa fu al centro di una campagna diffamatoria, tanto che le attribuirono vicende di cronaca nera. 

Questo perché se scavassimo nella storia scopriremmo come una storia parallela in quanto oltre ad essere sfruttata per le proprie qualità di fibra, esiste una qualità di canapa che veniva utilizzata in campo medico per le sue proprietà analgesiche.

Una droga quindi, utilizzata sin dall’alba dei tempi come molte altre piante, e non solo in medicina. Anche la pianta della coca, per esempio, aveva lo stesso scopo. Ma non solo, l’utilizzo di piante con proprietà psicoattive veniva utilizzato dalle tribù o dagli sciamani per parlare con le divinità. Erano considerate non una droga nel modo che intendiamo oggi, ma come un mero mezzo per raggiungere uno stato di meditazione, una parte fondamentale dell’aspetto religioso e divino, non era quindi soggetta al criterio di giusto o sbagliato.

Oggi forse l’utilizzo della canapa in campo tessile è stato quasi dimenticato lasciando spazio alla canapa sativa, che oggi come oggi è diventata famosissima. La Marijuana (nome di origine etimologico non ben identificata con cui è nota la canapa da fumo), è una delle droghe più famose probabilmente e il simbolo con cui viene raffigurata è noto a tutti.

È facile vedere su capi di abbigliamento, poster, accessori la nota pianta a sette punte e chiunque sarebbe in grado di associarle questo simbolo. Se poi associassimo la pianta a un luogo, Amsterdam precisamente, forse scatterebbe quasi un riflesso condizionato nel pensare che lì, l’utilizzo della cannabis, nel rispetto delle leggi è legale.

Probabilmente questo lo ha pensato anche L’EUIPO quando nel 2016 la signora Santa Conte ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale una domanda di registrazione di un marchio per prodotti alimentari e bevande, raffigurante la famosa stilizzazione della foglia di cannabis, accostate alla dicitura “Store Amsterdam”. L’Euipo ha respinto la domanda poiché ha ritenuto il logo contrario all’ordine pubblico e questo ha causato il ricorso della signora davanti al Tribunale dell’Unione.

L’utilizzo della foglia di cannabis costituisce il simbolo mediatico della marijuana e il riferimento ad Amsterdam potrebbe far pensare al fatto che nella città vi sono dei punti vendita di questa sostanza stupefacente derivata dalla cannabis, in ragione della tolleranza, a determinate condizioni, della sua commercializzazione nei Paesi Bassi. Inoltre la dicitura “Store” indica negozio e quindi il pubblico potrebbe pensare che i servizi e i prodotti commercializzati con questo logo, siano gli stessi offerti da un negozio di sostanze stupefacenti. 

Il Tribunale ha sottolineato che sotto un determinato livello di tetraidrocannabinolo (THC) la canapa non è considerata come sostanza stupefacente, ma per l’accostamento degli elementi che costituirebbero il logo depositato, attirerebbe consumatori che non sono necessariamente in possesso delle conoscenze scientifiche o tecniche sulla cannabis come sostanza stupefacente, che, ricorda, essere illegale in molti Paesi dell’Unione.

A questo aspetto attribuisce il riferimento all’ordine pubblico in quanto anche se è ancora aperto il dibattito sulla legalizzazione della cannabis come sostanza a fini terapeutici, allo stato attuale del diritto il suo consumo e il suo utilizzo oltre una certa soglia rimangono illegali nella maggior parte degli Stati membri. 

In questi ultimi, quindi, la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis risponde ad un obiettivo di sanità pubblica, volto a combatterne gli effetti nocivi. Il regime applicabile al consumo e all’utilizzo di detta sostanza rientra dunque nella nozione di «ordine pubblico». 

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che l’Unione completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione, e che il traffico illecito di stupefacenti è una delle sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale, nelle quali è previsto l’intervento del legislatore dell’Unione.

La decisione del Tribunale si conclude sottolineando che  il marchio ha la funzione di permettere al consumatore di identificare l’origine del prodotto in modo da poter fare la propria scelta e che il simbolo in questione inciterebbe, anche se in maniera implicita, all’acquisto di questi prodotto o servizi, banalizzandone il consumo perché darebbe l’erronea idea che gli alimenti o le bevande commercializzate contengano sostanze stupefacenti. Questo è sufficiente per concludere che il marchio per tali motivazioni è contrario all’ordine pubblico e conferma la respinta della domanda da parte dell’Euipo.

 

Gianfranco Cannarozzo

Foto © Wikipedia, Pixabay, Pxhere

 

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Gianfranco Cannarozzo
Lettore appassionato si avvicina al mondo del giornalismo mentre lavora presso uno studio legale che si occupa di ADR (Alternative dispute resolution). Nei suoi pezzi ama parlare di varie tematiche spaziando dall'attualità alla storia, alla politica.

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