Mandati d’arresto europei: garanzia d’indipendenza dal potere esecutivo

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La Corte di giustizia europea esclude la procura tedesca da un caso riguardante l’estradizione. Preferiti il procuratore della Lituania e la Corte Suprema d’Irlanda

Lesioni personali, omicidio volontario, rapina a mano armata e furto organizzato. Queste sono le accuse mosse nei confronti di un cittadino lituano e due rumeni che hanno fatto scattare i mandati d’arresto europei dalle procure tedesche e dal procuratore generale della Lituania.

I tre però si sono rivolti ai giudici irlandesi per opporsi facendo riferimento alla decisione quadro del Consiglio (2002/584/GAI) in merito al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri secondo la quale le procure tedesche e il procuratore lituano non hanno l’autorità giudiziaria per far scattare un mandato d’arresto internazionale evidenziando come, soprattutto le procure tedesche, essendo sottoposte al ministro della Giustizia, rientrano in una gerarchia amministrativa e pertanto non sono indipendenti dal potere esecutivo oltre al possibile rischio di ingerenza politica.

La decisione quadro, infatti, stabilisce che le decisioni per i mandati d’arresto europei siano sottoposte a controlli e che la fiducia tra gli Stati membri non venga meno, pe questo al punto 10 stabilisce che:

Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo2 dello stesso articolo”.

La Supreme Court e l’High Court (Corte Suprema e Alta Corte d’Irlanda) hanno optato per rimettere la decisione alla Corte di giustizia europea proprio in riferimento all’accordo citato.

La Corte di giustizia ha confermato quanto sostenuto dai tre in quando la Germania non può essere considerata un’autorità giudiziaria come inteso dal Quadro poichè le procure di uno Stato membro come quello, potrebbero non essere del tutto esenti da influenze anche indirettamente, da parte del ministro della Giustizia per l’emissione dei mandati d’arresto.

Ha posto poi in evidenza come il mandato d’arresto europeo sia, per quanto riguarda il diritto penale la prima concretizzazione a livello europeo e come elementi di fiducia tra Stati mebri siano fondamentali affinchè la macchina europea non incontri intoppi o irregolarità e per garantire una sorta di spazio privo di frontiere interne.

“Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen che riguardano tale materia”.

La Corte ha continuato spiegando che per autorità giudiziaria si intendono tutte quelle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di ciasuno Stato, non limitandosi solamente alla designazione dei giudici e distinguendoli marcatamente dal potere esecutivo il quale è proprio della polizia e dei ministeri. Che si tratti quindi di un mandato di arresto europeo o nazionale il requisito fondamentale deve essere l’obiettività, l’autorità giudiziaria deve poter operare nella completa libertà senza il rischio di sottostare a influenze esterne di alcun genere tantomeno al potere esecutivo il quale non ha la competenza per agire in tal senso.

Per questa motivazione ha concluso la sentenza stabilendo che la Germania benchè possa per legge emettere mandati d’arresto europei, non è priva di possibili inquinamenti del ministero andando quindi contro  quanto stabilito dal regolamento dell’Unione e non rispettando i requisiti fondamentali non può quindi essere considerata un’autorità giudiziaria emittente.

Giudizio contrario invece per la Lituania in quanto il procuratore della Lituania può essere considerato come un’autorità giudiziaria emittente. Non risponde a un potere esecutivo garantendo l’obiettività quindi del suo operato, per il ruolo da lui ricoperto.

Nonostante queste premesse, però, ha stabilito che la decisione ultima spetta alla Corte Suprema d’Irlanda (Supreme Court) in quanto gli elementi forniti con l’opposizione, per la Corte di giustizia non sono sufficienti e non gli permettono di fornire una decisione, al fine di stabilire se questo caso risponde a una soddisfazione dei requisiti per la tutela giurisdizionale effettiva o meno.

 

Gianfranco Cannarozzo

Foto © www.interris.it, Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Gianfranco Cannarozzo
Lettore appassionato si avvicina al mondo del giornalismo mentre lavora presso uno studio legale che si occupa di ADR (Alternative dispute resolution). Nei suoi pezzi ama parlare di varie tematiche spaziando dall'attualità alla storia, alla politica.

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