Mancata valutazione ambientale di una centrale eolica, Irlanda paga

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Sanzioni pecuniarie per non aver ottemperato a una sentenza del 2008, la Corte Ue condanna al pagamento della cifra forfettaria di 5 milioni di euro più una penale giornaliera

Tutto ha inizio nel lontano 2008 quando, nel piccolo villaggio di Derrybrien nella contea di Galway, viene costruita una centrale eolica.

La Corte aveva condannato l’Irlanda con sentenza di luglio 2008, per aver violato l’art.2 della direttiva 85/337 la quale stabilisce che gli Stati membri prima di rilasciare autorizzazioni per progetti per i quali è previsto un notevole impatto ambientale, attuino delle valutazioni sull’impatto ambientale che possono avere.

L’Irlanda per ottemperare alla direttiva 85/337 ha istituito una procedura di regolarizzazione nel tentativo di permettere al gestore della centrale eolica di uniformarsi. Cosa però mai avvenuta poiché il gestore non si era sottoposto a tale procedura e le autorità irlandesi non l’hanno neppure avviata d’ufficio.

Per tali motivazioni è stato emesso un secondo ricorso per inadempimento. La Corte ha così esaminato quali obblighi incombono sugli Stati membri che autorizzano progetti in violazione della direttiva 85/337, ricordando che essi sono obbligati per il principio di leale cooperazione ad adottare qualsiasi misura possa essere necessaria per rimediare a una mancata valutazione dell’impatto ambientale. Devono obbligatoriamente effettuare delle valutazioni per regolarizzarsi anche successivamente alla messa in servizio di un impianto, tenendo conto degli effetti ambientali considerando anche la realizzazione stessa dell’impianto oltre che gli effetti futuri.
Tali controlli possono anche portare alla revoca delle autorizzazioni concesse o semplicemente a delle modifiche.

L’Irlanda non avendo attuato alcuna misura di regolamentazione ha, secondo la Corte, disconosciuto l’autorità della sentenza. Pertanto la Corte ha respinto gli argomenti dedotti dall’Irlanda al fine di giustificarsi.

l’Irlanda non può avvalersi di disposizioni nazionali che limitano le possibilità di avviare la procedura di regolarizzazione introdotta al fine di garantire l’esecuzione della sentenza del 2008.

Le autorità nazionali erano tenute a rimediare alla mancata valutazione d’impatto ambientale e gli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 gravavano anche sul gestore della centrale eolica, in quanto quest’ultimo era controllato dall’Irlanda e, sebbene le autorizzazioni per la costruzione della centrale eolica a Derrybrien siano divenute definitive, la certezza del diritto e il legittimo affidamento del gestore della centrale eolica nei suoi diritti acquisiti non possono essere invocati dall’Irlanda per evitare le conseguenze derivanti dall’accertamento oggettivo del mancato rispetto della direttiva 85/337.

la Corte ha evidenziato che i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto non possono essere puramente e semplicemente considerati legalmente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale.

Ha poi concluso che sia per gravità, sia per durata dell’inadempimento, tenendo conto che sono passati undici anni dalla sentenza violata e che non sono state prese alcune misure di regolamentazione per conformarsi alla direttiva l’Irlanda viene condannata al pagamento della cifra forfettaria di 5 milioni di euro più una penale dell’importo di 15mila euro al giorno a decorrere dalla pronuncia della sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 2008.

 

Gianfranco Cannarozzo                                                                                                                                                                                 Foto © pixabay, wikipedia, indymedia.ie

 

 

 

 

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Gianfranco Cannarozzo
Lettore appassionato si avvicina al mondo del giornalismo mentre lavora presso uno studio legale che si occupa di ADR (Alternative dispute resolution). Nei suoi pezzi ama parlare di varie tematiche spaziando dall'attualità alla storia, alla politica.

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