L’imposta ungherese sulla pubblicità non è incompatibile con l’Ue

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Il Tribunale annulla la decisione della Commissione europea in merito agli aiuti di Stato per diminuire il carico fiscale delle imprese secondo il regolamento dell’Unione

Nel 2014 sotto il governo Orban il Parlamento ungherese ha approvato tra le varie disposizioni, quella inerente la pubblicità. È infatti stata introdotta un’imposta speciale sugli introiti delle pubblicità in qualsiasi forma siano veicolate (giornali, radio, cartelloni pubblicitari, media, audio).

L’imponibile è costituito dal fatturato netto su base annua generato dalle pubblicità di un esercizio, inizialmente erano previsti sei scaglioni di aliquote progressive: il primo partiva da 500 milioni di fiorini ungheresi (circa 1.500 euro) il range andava quindi dallo 0 al 50% in base agli scaglioni di fatturato.

Successivamente la scala composta da sei aliquote è stata modificata e sostituita da una composta da due aliquote solamente, una dello 0% per la fascia imponibile inferiore ai 100 milioni e un’altra del 5,3% per chi supera tale cifra. I soggetti passivi dell’imposta pubblicitaria il cui utile lordo nel 2013 era pari a zero o negativo, potevano nell’anno successivo dedurre dall’imponibile il 50% circa delle perdite riportate dagli esercizi precedenti.

La Commissione nel 2016 mosse delle accuse contro l’Ungheria poichè queste aliquote progressive da una parte e le riduzioni delle stesse in merito all’imposta pubblicitaria per quelle imprese che avevano riportato perdite o non avevano realizzato utili nel 2013 costituissero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e che fossero state introdotte in maniera non trasparente.

Il Commissario Ue olandese Neelie Kroes considera questa tassa una minaccia per i media che va contro le norme e i valori dell’Europa. Accuse sono state mosse anche dalla stampa nazionale e internazionale in quanto con questa mossa Orban sembrerebbe tentare di ostacolare i media sopratutto stranieri in quanto poco controllabili. Che sotto una banale tassa sulla pubblicità si nasconda altro?

Il Tribunale dell’Unione europea ha accolto la richiesta dell’Ungheria di annullare la decisione della Commissione in quanto “non poteva dedurre legittimamente l’esistenza di vantaggi selettivi costitutivi di aiuti di Stato dalla sola struttura progressiva dell’imposta sulle società”. Questo perchè la Commissione non poteva considerare una situazione differente da quella prevista dalle autorità competenti ungheresi in quanto hanno introdotto una tassazione che rispetta una logica redistributiva. Ciò vuol dire che un’impresa che realizza un fatturato elevato possa avere dei costi grazie alle economie di scala proporzionalmente inferiori rispetto quelle imprese con un fatturato più modesto.

La prima impresa può quindi pagare un’imposta sul fatturato proporzionalmente maggiore rispetto la seconda. l’obiettivo redistributivo quindi è compatibile con le regolamentazioni dell’imposta sul fatturato. Il Tribunale ha anche stabilito che “la qualifica di misura comportante un vantaggio selettivo, che la Commissione ha attribuito all’imposta sulla pubblicità in base alla sola circostanza che la sua struttura è progressiva, difetta di fondamento” non è stato dimostrato quindi dalla Commissione l’esistenza di un vantaggio selettivo in quanto anche se la tassazione progressiva (anche nel caso in cui dovesse partire da somme elevate) che scatti nel momento in cui l’impresa abbia raggiunto una rilevante importanza, non rappresenta in alcun modo un caso di vantaggio selettivo.

La Commissione quindi ha preso in considerazione un sistema fiscale detto “normale” senza considerare le aliquote o considerando l’aliquota d’imposta unica cadendo quindi in errore poichè dato il caso specifico l’unico sistema che potesse essere preso in considerazione era sull’imposta sulla pubblicità in sè con la sua scala progressiva e gli scaglioni di riferimento.

Parlando invece di compatibilità col mercato interno, il Tribunale ha specificato che la riduzione della base imponibile del 50% per quelle imprese in perdita rispetta i criteri oggettivi, non assoggettati alle imprese interessate non costituendo quindi carattere selettivo.

Tale obiettivo implica infatti una logica ridistributiva con la quale è coerente la riduzione della base imponibile applicata per diminuire il carico fiscale delle imprese in perdita nell’anno fiscale precedente a quello dell’imposizione. Il criterio ungherese di non aver realizzato utili per l’anno 2013 è oggettivo e sancisce una differenza di trattamento tra le imprese che invece hanno realizzato utili.

Per tali motivazioni il Tribunale conclude annullando in ogni punto la decisione della Commissione e stabilisce che la deducibilità del 50% delle perdite riportate non costituisce un elemento discriminatorio contrario all’obiettivo dell’imposta controversa e, di conseguenza, non comporta un vantaggio selettivo che configura un aiuto di Stato.

 

Gianfranco Cannarozzo 

Foto © tOrange.biz, psfk.com, bbj.hu

 

 

 

 

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Gianfranco Cannarozzo
Lettore appassionato si avvicina al mondo del giornalismo mentre lavora presso uno studio legale che si occupa di ADR (Alternative dispute resolution). Nei suoi pezzi ama parlare di varie tematiche spaziando dall'attualità alla storia, alla politica.

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