Tessera professionale europea, partono le prime cinque categorie di professionisti

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Mediante la European Professional Card (EPC), dal prossimo anno chi avrà un’attività riconosciuta potrà decidere dove esercitarla liberamente tra gli Stati dell’Ue

Dal prossimo 18 gennaio 2016 i professionisti potranno circolare liberamente nel mercato comunitario ed esercitare la propria attività mediante la tessera professionale europea (European Professional Card, EPC).

La mobilità dei professionisti in uno dei 28 Stati Membri dell’Unione europea, riservata anche ai cittadini dell’Islanda, Norvegia e Liechtestein, oltre al rafforzamento del mercato unico stesso, potrà garantire un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali.

La libera prestazione di servizi è regolata dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – 2012/C 326/01 (ex articolo 49 del TCE) – che prevede la possibilità, per un cittadino comunitario, di prestare la propria attività in un altro Stato membro della Comunità, alle stesse condizioni dei cittadini ivi residenti. L’art. 57 del TFUE (ex articolo 50 del TCE) comprende tra i servizi, intesi come «prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione», le «attività delle libere professioni».

La tessera consiste in un certificato elettronico attestante o che il professionista comunitario ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante.

DipartimentoPoliticheEuropeeCon la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, finalizzata a rendere un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali, si è proceduto a stabilizzare in un unico testo le tre precedenti direttive relative alle professioni settoriali di infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

La direttiva ha stabilito le regole e disciplinato le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell’Unione europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di esercitare la propria attività al di fuori dello Stato di residenza alle stesse condizioni imposte ai cittadini del Paese ove la prestazione è fornita.

Per professione regolamentata si intende un’attività o un insieme di attività professionali il cui accesso, esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di qualifiche professionali determinate; l’utilizzazione di un titolo professionale limitata da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, per i detentori di una qualifica professionale determinata, costituisce in particolare una modalità di esercizio.

La direttiva 2013/55/CE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, ha apportato alcune importanti modifiche e integrazioni alla direttiva 2005/36/CE tali da rendere il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali sempre più trasparente, efficiente e basato sulla cooperazione amministrativa fra Stati Membri.

www-seytou.comUna delle principali novità è l’estensione delle regole sul riconoscimento ai tirocini. Sarà possibile richiedere, nel proprio Paese, il riconoscimento del tirocinio qualificante per l’accesso a una professione anche se il titolo di studio è stato conseguito in un Paese membro diverso.

Al professionista viene inoltre data la possibilità di un accesso parziale tale da consentirgli di ottenere il riconoscimento solo per una parte dell’attività per la quale è stato qualificato nel proprio Paese evitando così il superamento di misure compensative, consistenti in ulteriori prove attitudinali o tirocini di adattamento, nel caso in cui la professione comprenda più attività nello Stato di destinazione.

La procedura di rilascio della tessera professionale europea è disciplinata dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/983 della Commissione europea del 24 giugno 2015: LINK.

Il professionista, mediante uno strumento on-line fornito dalla Commissione, crea un conto personale securizzato per richiedere la EPC all’Autorità competente dello Stato membro d’origine che, dopo aver effettuato le opportune procedure di verifica, predispone tutte le misure necessarie per la creazione del fascicolo di informazione del mercato interno (IMI) e il rilascio della tessera. L’Autorità competente la trasmette quindi a ciascuno Stato membro interessato informando nel contempo il richiedente.

Commissione EuropeaL’EPC, inizialmente, sarà disponibile per cinque categorie professionali (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare).

Per quanto riguarda i medici, gli ingegneri, gli infermieri specializzati ed i farmacisti specializzati, l’introduzione della tessera professionale europea è soggetta a valutazioni più approfondite in relazione alla sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE.

Per le professioni legali non sarà necessaria l’introduzione della tessera professionale europea in quanto con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977 e, successivamente, con la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, è stato già facilitato l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

Il Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE), in merito all’esercizio dell’avvocatura, al rispetto dello Stato di Diritto e alla corretta amministrazione della giustizia nonché agli sviluppi rilevanti del diritto, ha adottato due testi basilari riportati nella Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo. La Carta enuncia dieci principi fondamentali, espressione del sostrato comune a tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano l’avvocatura (LINK).

 

Fabrizio Lucci

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