Una recente ordinanza estende il riconoscimento dell’indennità anche a chi deambula solo con vigilanza costante, valorizzando il rischio individuale di caduta
L’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 disciplina l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili. Detta disposizione, in estrema sintesi, riconosce un’indennità, a carico dello Stato e non reversibile, in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili per alterazioni fisiche o psichiche, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto costante di un accompagnatore oppure nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua.
Rilevanza del “titolo della minorazione”
L’indennità, come recita la norma, è riconosciuta “al solo titolo della minorazione”, per cui non è legata al reddito né alla capacità lavorativa e spetta anche a minori e ultrasessantacinquenni che presentino le condizioni sopra descritte. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha spesso riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento solo in presenza di condizioni più gravi e più rigorose della mera difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana.
La svolta interpretativa della Cassazione
Di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, ha introdotto un nuovo principio di diritto che rappresenta un punto di svolta fondamentale nel contenzioso previdenziale relativo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Secondo la Corte, infatti, la necessità di “supervisione continua” nella deambulazione viene equiparata, sul piano giuridico, all’ “aiuto permanente“, il che significa che anche chi è in grado di muoversi ma solo sotto costante vigilanza, a causa di un elevato rischio di cadute o di smarrimento, ha diritto all’indennità secondo l’art. 1 della L. n. 18/1980.
Il caso concreto
La controversia verteva sull’interpretazione del requisito previsto dal suddetto art. 1, che, come osservato, subordina il diritto all’indennità all’ “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore“. Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata, in sede di giudizio di rinvio, aveva negato la retrodatazione del beneficio per un periodo specifico, ritenendo che la condizione di “deambulazione con appoggio e supervisione continua” non integrasse il requisito dell’aiuto permanente, adottando dunque l’interpretazione restrittiva, tipica dell’Inps, secondo cui l’aiuto permanente è necessario solo in caso di totale incapacità fisica a muovere gli arti.
Il principio di diritto affermato
La Cassazione, accogliendo l’unico motivo di ricorso, ha censurato l’errore di diritto del giudice del merito e ha stabilito un principio chiaro secondo cui la “supervisione
continua” nella deambulazione equivale all’ “aiuto permanente di un accompagnatore” richiesto dall’art. 1 della Legge n. 18/1980. La necessità di una supervisione continua, secondo la Corte, implica che la deambulazione non può essere compiuta in autonomia, intendendosi, non solo la capacità motoria di muovere i passi, ma anche di svolgere l’attività in condizioni di sicurezza e senza la costante vigilanza altrui. Inoltre sottolinea che, in quel caso specifico, tale necessità non era episodica, bensì continua, configurando quindi quel carattere di permanenza richiesto dalla norma.
Pertanto, il rischio generico di cadute, soprattutto se accentuato dall’età e dalle condizioni sanitarie, può da solo determinare l’impossibilità di deambulazione autonoma sufficiente per ottenere l’indennità di accompagnamento atteso che in presenza di rischio costante la persona non è realmente autonoma.
Cambiamento radicale
Questa pronuncia rappresenta un punto di svolta nell’interpretazione della normativa sull’indennità di accompagnamento, rendendo giustizia a tutti coloro che, pur non completamente immobili, hanno bisogno di assistenza costante per la propria sicurezza, fornendo indicazioni essenziali per le future valutazioni medico-legali e per il contenzioso, in particolare sulla rilevanza del rischio individuale di caduta che diventa elemento centrale della valutazione nel chiaro fine di prevenire il danno.
Andrea Battaglia
Foto © SIAF Community, La Bottega della Longevità, Handylex













