Per il Consiglio nazionale forense, la paura di indagini non autorizza il legale a svelare ciò che il cliente gli ha confidato nel mandato
Il dovere di riservatezza non costituisce una prerogativa personale dell’avvocato, bensì una garanzia essenziale dell’assistito e un pilastro dell’effettività del diritto di difesa. Neppure il timore di un proprio coinvolgimento giudiziario può, di per sé, legittimare la divulgazione delle informazioni acquisite nell’esercizio del mandato.
Una garanzia per l’assistito
Il segreto professionale rappresenta uno dei fondamenti su cui poggiano l’indipendenza dell’avvocatura e la credibilità della giustizia. Non è un privilegio concesso al difensore per salvaguardarne la sfera personale: è una tutela riconosciuta al cittadino, perché solo nella certezza che le proprie riserve saranno custodite egli può confidare al difensore anche le circostanze più delicate, spesso decisive per impostare una difesa consapevole ed efficace.
In questa prospettiva acquista particolare rilievo il principio secondo cui il timore di essere sottoposti a indagini non può giustificare, in sé, la violazione del segreto professionale. Anche quando l’avvocato percepisce un rischio per la propria posizione, resta vincolato agli obblighi di riserbo derivanti dalla legge e dalle regole deontologiche.
La questione è naturalmente delicata. La paura di essere indagati è umanamente comprensibile, ma non si converte automaticamente in una causa di giustificazione della divulgazione di notizie coperte dal segreto. La funzione di garanzia propria del difensore impone, anzi, che le informazioni ricevute nell’ambito del mandato non siano trasformate in strumenti di autotutela personale, a danno di chi le ha confidate.
Il quadro normativo e deontologico
L’art. 6 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (disciplina dell’ordinamento della professione forense), qualifica il segreto professionale e il massimo riserbo tra i doveri fondamentali dell’avvocato. In sede deontologica, inoltre, l’art. 28 del Codice deontologico forense impone di custodire le informazioni ricevute nell’esercizio dell’attività professionale e di non divulgarle fuori dai casi ammessi dall’ordinamento.
A tali fonti si aggiunge l’art. 200 del codice di procedura penale, che riconosce all’avvocato la facoltà di astenersi dal deporre su quanto conosciuto per ragione della propria professione, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Si tratta di una tutela che non si esaurisce nell’interesse individuale del legale, proteggendo il rapporto fiduciario con l’assistito e presidia l’esercizio della difesa da indebite interferenze.
Il principio affermato dal Cnf
Il Consiglio nazionale forense ha precisato che il timore dell’avvocato di essere coinvolto nelle indagini concernenti il proprio assistito non attenua, né tanto meno esclude, il dovere di riserbo e di segreto professionale. È il principio affermato dalla sentenza n. 238 del 26 maggio 2026, con cui il Cnf ha confermato la sanzione della sospensione triennale dall’esercizio della professione inflitta a un legale che, nel rendere dichiarazioni agli investigatori, aveva rivelato informazioni riservate apprese nell’esecuzione del mandato difensivo.
Nello specifico, il professionista aveva reso dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria su presunte frodi fiscali, mediante false fatturazioni, per circa 15 milioni di euro, venute a sua conoscenza assistendo una famiglia di imprenditori. Le dichiarazioni avrebbero contribuito all’arresto di tre componenti della famiglia, con la quale il rapporto professionale era tuttavia proseguito. La decisione ribadisce che la preoccupazione per la propria posizione, per quanto comprensibile, non può assumere il valore di causa di giustificazione della violazione degli obblighi deontologici, la cui osservanza costituisce un presidio irrinunciabile dell’indipendenza dell’avvocato e dell’effettività del diritto di difesa.
Vale la pena riportare le parole del Collegio disciplinare secondo cui l’avvocato ha
violato «nel modo più clamoroso il dovere di fedeltà perché ha infranto il principio che costituisce il cardine del rapporto tra l’avvocato e il cliente o la parte assistita, il fulcro essenziale della professione forense e della sua funzione sociale e costituzionale, l’essenziale humus della funzione difensiva. Infatti, l’incolpato si è trasformato da difensore, o da consulente legale, in accusatore dei suoi assistiti o dei suoi clienti, ha così posto in essere la condotta più grave, appunto per il dovere di fedeltà che è alla base del rapporto fiduciario e dello stesso principio costituzionale di cui all’art. 24, che un avvocato possa porre in essere».
Riservatezza e autodifesa personale
La sentenza n. 238/2026 enuncia, dunque, un principio che travalica la dimensione strettamente disciplinare della vicenda, stabilendo che l’avvocato non può trasformare il patrimonio informativo acquisito attraverso il rapporto fiduciario in uno strumento di autodifesa personale, impiegandolo contro lo stesso soggetto che glielo ha affidato. Il vincolo di riservatezza, infatti, non è rimesso alla disponibilità del difensore, ma discende dalla funzione che l’ordinamento gli riconosce e dalla responsabilità che accompagna l’esercizio della difesa.
Particolarmente significativa è, inoltre, l’affermazione secondo cui l’obbligo di riserbo permane anche quando le informazioni siano già note ai soggetti ai quali vengono riferite. Il fatto che una notizia sia stata acquisita dagli investigatori attraverso altre fonti non attribuisce all’avvocato la facoltà di confermarla, integrarla o divulgarla sulla base di quanto appreso nell’esercizio del mandato.
La tutela, in altri termini, non riguarda soltanto la segretezza materiale del fatto, ma anche la protezione del rapporto professionale dal quale l’informazione proviene. Ciò che è vietato non è soltanto rivelare ciò che non è conosciuto, ma anche trasformare in prova o in conferma ciò che il cliente ha confidato al proprio difensore.
I limiti della tutela
Tale impostazione non deve, tuttavia, essere fraintesa come un’immunità personale
del difensore, né come un invito a sottrarsi alle legittime richieste dell’autorità giudiziaria al di fuori dei limiti consentiti dalla legge. L’avvocato conserva integralmente il diritto di difendersi e di avvalersi delle garanzie previste dall’ordinamento. Ciò che non può fare è ritenere che l’esigenza di proteggere la propria posizione lo autorizzi, automaticamente, a sacrificare la riservatezza dell’assistito. La fedeltà al mandato non può essere intermittente, né il segreto professionale può diventare facoltativo proprio quando la sua osservanza risulta più difficile. È in questa coerenza, prima ancora che nell’adempimento di una prescrizione deontologica, che si misura la dignità della professione forense e la sua funzione di presidio della libertà.
Andrea Battaglia
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