Nessuna revoca della patente per chi guida ubriaco un monopattino

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Revoca della patente

Il caso di un uomo che, con un tasso alcolemico elevato, perde il controllo del mezzo e provoca un incidente

Fra le sanzioni accessorie più comuni presenti nel Codice della Strada è contemplata la decurtazione dei punti della patente di guida, la sua sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della stessa. Si pensi ad esempio alla guida in stato di ebbrezza, nel qual caso la patente può essere sospesa per un periodo che varia a seconda del tasso alcolemico rilevato dalle Forze dell’ordine.

La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza si applica invece come condanna penale, quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, in caso di recidiva nel biennio, oppure in caso di incidente stradale provocato appunto dal conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Infine nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della Polizia stradale se il soggetto è stato già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato.

Ma che accade se il conducente in stato di ebbrezza è alla guida non già di un’auto ma di un veicolo per il quale non è necessaria la patente, come il monopattino elettrico o la bicicletta a pedalata assistita? Si potrebbe comunque applicare la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente?

In passato, la Cassazione, con le sentenze n. 34772/2020 e n. 19413/2013, ha stabilito che la sanzione della decurtazione dei punti o della sospensione della patente non si applica ai ciclisti. Chi guida una bicicletta infatti non deve avere una patente, per cui applicare la sanzione accessoria a chi ce l’ha significherebbe creare un’ingiustificata discriminazione tra due tipi di conducenti dello stesso veicolo. Tale è stato anche il parere delle Sezioni Unite della Cassazione con la precedente sentenza n. 12316/2002.

Di recente, la stessa Cassazione ha preso posizione anche per i monopattini con la sentenza n. 48083 del 4 dicembre 2023 con cui ha stabilito che non si applica neanche per questi ultimi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente trattandosi di veicolo per la cui circolazione non è richiesto alcun titolo abilitativo.

Il caso

L’accadimento in questione riguardava un uomo che aveva perso il controllo del suo monopattino a causa di un tasso alcolemico nel sangue di 1,67 grammi per litro, causando un incidente.

Il conducente del monopattino, avanti il Tribunale di Milano, aveva patteggiato la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con la sospensione condizionale, più l’ammenda di 1.400,00 euro ma, per il reato di cui all’articolo 186, commi 1, 2 lettera c) e 2 bis del Codice della Strada, guida in stato di ebbrezza appunto, il Giudice, al di fuori Revoca della patentedell’accordo intervenuto fra il Pubblico ministero e l’imputato, aveva comminato a quest’ultimo anche la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione facendo leva sull’erroneità dell’applicazione, in sede di patteggiamento, da parte del Giudice di merito, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida perché “disposta in violazione dell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione“.

Annullamento senza rinvio

Doglianza ritenuta fondata dalla Suprema Corte che ha anche rammentato come la legge n. 12 del 27/12/2019 equipari in modo esplicito alla bicicletta il monopattino “a propulsione prevalentemente elettrica”, concludendo dunque che non si può comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida a chi si è posto in stato d’ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.

Con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., la Corte ha provveduto direttamente ad eliminare.

Resta ferma ovviamente la rilevanza penale della condotta unitamente all’aspetto strettamente risarcitorio di natura civile di cui il conducente dovrà rispondere.

 

Andrea Battaglia

Foto © Independent, The Age, Consumerist

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