Chi esercita la professione forense, e non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, viola l’art. 64 del codice deontologico forense
L’art. 64 del codice deontologico forense prevede che l’avvocato debba adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e che anche l’inadempimento a obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, pena l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Il Consiglio nazionale forense (Cnf), con sentenza n. 55 del 13 maggio 2022, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense inflitta a un avvocato dal proprio Consiglio dell’Ordine per non aver pagato per lungo tempo il canone di locazione relativo a un immobile adibito ad abitazione privata oltre a non aver adempiuto a varie altre pecuniarie (pagamento di una autovettura e rimborso spese di gestione di un precedente studio legale).
Articolo 64
Nella propria decisione il Cnf rammenta che l’art. 64 del codice deontologico prevede l’obbligo di provvedere regolarmente all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale e la violazione di detta norma si traduce in una forte compromissione della credibilità e dell’affidabilità dell’avvocato verso terzi.
“Il principio“, osserva il Consiglio, “è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (su tutte, Cass. Civ. Sezioni Unite, sent. n. 19163 del 2.8.2017) che ha affermato che l’onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento del terzo nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali tenuto conto che la pubblicità negativa che deriva dall’inadempimento si riflette non solo sulla reputazione del professionista, ma anche sull’immagine dell’intera classe forense“.
Nella fattispecie il fatto che l’avvocato moroso abbia ricevuto dei decreti ingiuntivi e sia stato successivamente destinatario di procedure esecutive costituiscono indici da valutare ai fini della gravità delle condotte riconducibili alle violazioni dei doveri di probità, dignità, decoro di cui all’art. 9 del codice deontologico forense, alla violazione del successivo art. 63 primo comma (“l’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi”), nonché, per l’appunto, alla violazione dell’art. 64.
2 mesi di sospensione
Incorre, infatti, nelle suddette violazioni deontologiche l’avvocato che abbia tenuto – nel non corrispondere il canone di locazione, nel rendersi difficilmente reperibile, nello stabilire accordi transattivi poi disattesi, indipendentemente dalla volontà di voler raggirare il terzo locatore – un comportamento non consono ai principi di probità e decoro che devono essere propri degli appartenenti alla classe forense, compromettendo la fiducia che i cittadini devono avere nei confronti degli avvocati e, così, danneggiando la dignità della professione (nello stesso senso, Consiglio Nazionale Forense, sent. n. del 21.2.2014).
Nel caso in esame il Consiglio nazionale forense ha dunque confermato la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività riducendola da 6 mesi a 2 mesi in considerazione del periodo di seria difficoltà economica attraversato dall’avvocato, ribadendo che l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non viene meno nemmeno in presenza di difficoltà economiche.
Andrea Battaglia
Foto © Canale Sicilia, Cnf, Libriantichionline













