Minori e imputabilità penale nel contesto europeo

0
31
Minori

Un confronto tra diversi Stati per capire come cambino le misure previste e cosa preveda la Direttiva Ue 2016/800

I recenti episodi di violenza in Francia e in Italia hanno riacceso il dibattito sulla criminalità minorile e sull’efficacia della giustizia quando i reati coinvolgono i giovanissimi. Cosa prevede la legge se a delinquere è un minore che non ha ancora raggiunto l’età della punibilità penale? Le risposte variano sensibilmente da Paese a Paese, non solo nelle soglie anagrafiche della responsabilità, ma anche nelle misure adottate per bilanciare la tutela dei minori e la sicurezza della collettività.

Italia, Germania, Cipro e Bulgaria

All’interno dell’ambito europeo, sotto il profilo del diritto comparato, emerge un quadro piuttosto eterogeneo in cui, sebbene i 18 anni corrispondano allo standard generale per l’acquisizione della piena responsabilità penale da adulti, i requisiti minimi per l’imputabilità variano sensibilmente. In Italia, Germania, Cipro e Bulgaria la responsabilità penale inizia a 14 anni, ma con profonde differenze gestionali. Il sistema di Sofia prevede che sopra gli 8 anni si possano applicare misure correttive amministrative per condotte pericolose. A Nicosia, sotto i 14 anni interviene solo la supervisione dei servizi sociali, mentre la reclusione è possibile solo successivamente. La Berlino adotta invece un modello a doppio binario: una responsabilità limitata tra i 14 e i 18 anni, e una responsabilità assoluta, sempre all’interno del circuito della giustizia minorile, per la fascia dei giovani adulti tra i 18 e i 21 anni.

Nell’ordinamento di Roma, i minori di 14 anni godono della presunzione assoluta di non imputabilità, il che esclude l’instaurazione di un procedimento penale a loro carico. Questa tutela non impedisce tuttavia l’adozione di interventi alternativi, strutturati per salvaguardare sia il percorso di crescita del giovane sia la sicurezza della collettività. Tra questi figurano misure di sicurezza specifiche, come la libertà vigilata o il collocamento in comunità, cui si affianca spesso l’intervento dei servizi sociali per l’avvio di progetti riabilitativi a lungo termine. Una dinamica particolare riguarda l’ipotesi di flagranza di reato: pur essendo vietato l’arresto in senso stretto, le forze dell’ordine hanno la facoltà di intervenire conducendo il minore nei propri uffici. Il ragazzo può essere trattenuto per un massimo di 12 ore, tempo strettamente necessario per completare le formalità e affidarlo nuovamente ai genitori o ai tutori legali.

Francia, Grecia, Svezia, Spagna, Portogallo e Irlanda

MinoriIn Francia la piena imputabilità scatta a 18 anni, ma i giudici possono ritenere penalmente responsabili anche i minori più giovani se dimostrano una maturità sufficiente a comprendere il disvalore delle proprie azioni. In queste situazioni, la magistratura valuta la personalità del soggetto e la gravità del fatto per scegliere tra misure educative e sanzioni restrittive della libertà. Queste ultime sono comunque riservate a chi ha superato i 13 anni, mentre tra i 10 e i 13 anni si applicano esclusivamente provvedimenti amministrativi. Grecia e Svezia fissano invece la soglia rispettivamente ai 15 anni e ai 14 anni. Tuttavia, mentre il sistema di Stoccolma tende a equiparare il minore al trattamento di un adulto, quello di Atene prevede una responsabilità relativa tra i 15 e i 18 anni, limitando la detenzione a casi eccezionali di estrema gravità e prevendo solo percorsi educativi o terapeutici sotto i 15 anni.

In Spagna e Portogallo la soglia minima è rispettivamente di 14 e 16 anni, sotto la quale si predilige un orientamento strettamente pedagogico e l’eventuale isolamento avviene solo in centri educativi specializzati. Rappresenta un caso a sé l’Irlanda, che solo nel 2006 ha elevato l’età minima da 7 a 12 anni. Questo limite scende ulteriormente a 10 anni in presenza di reati gravissimi come l’omicidio, il tentato omicidio, lo stupro o la violenza sessuale aggravata. Di conseguenza, benché la normativa nazionale del 2001 (il Children Act) definisca la carcerazione come ultima risorsa, si crea il paradosso per cui l’età minima per la detenzione si attesta ad appena 10 anni.

Direttiva Ue 2016/800

La tutela dei minori resta, anche quando sbagliano, uno dei capisaldi dell’Unione europea che, attraverso la Direttiva Ue 2016/800, regolamenta le procedure per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Pur integrando pratiche già radicate in alcuni contesti nazionali, la Direttiva nasce per uniformare e potenziare i livelli di tutela penale minorile in ambito europeo. Il provvedimento introduce garanzie fondamentali, a partire dall’art. 4, che sancisce il diritto del minore a ricevere informazioni sul procedimento attraverso un linguaggio accessibile e calibrato sull’età. L’art. 6 stabilisce invece l’obbligatorietà dell’assistenza legale tempestiva, imponendo il colloquio con un avvocato prima di ogni interrogatorio, nell’immediatezza di una misura restrittiva della libertà e prima dell’udienza davanti al giudice. Inoltre, l’art. 7 promuove il principio di individualizzazione del trattamento, esigendo che ogni decisione sia preceduta da una valutazione specifica dei bisogni educativi, formativi e sociali del giovane.

Asimmetrie applicative

MinoriNonostante l’impianto normativo, permangono asimmetrie applicative tra gli Stati membri. In Austria, l’assistenza tecnica non è obbligatoria per gli illeciti di lieve entità. In Germania e a Malta, il diritto alla difesa tecnica subisce restrizioni qualora l’interrogatorio preliminare sia ritenuto indispensabile per l’incolumità di terzi o per non compromettere le indagini su reati gravi. Anche l’ordinamento belga ammette, in via eccezionale, l’audizione del minore senza difensore in fase istruttoria o dibattimentale. Sul fronte del gratuito patrocinio, i modelli variano: se Austria, Estonia e Portogallo garantiscono la difesa d’ufficio gratuita in base al reddito, la Polonia assegna sì un difensore a spese dello Stato, ma ne addebita i costi al minore in caso di condanna.

L’art. 15 della Direttiva riconosce ai titolari della responsabilità genitoriale il diritto di essere informati. Nella prassi, tuttavia, il ruolo della famiglia rimane spesso marginale e privo di canali informativi efficaci. Sebbene la facoltà di essere accompagnati in giudizio sia diffusamente garantita, ordinamenti come quelli di Austria, Belgio, Bulgaria, Germania e Polonia configurano tale prerogativa come un diritto di accesso spettante al genitore, anziché come un diritto soggettivo in capo al minore. Persiste inoltre una certa riserva da parte di alcuni magistrati e investigatori sull’opportunità di ammettere i genitori agli interrogatori, nel timore che la loro presenza condizioni la spontaneità delle dichiarazioni del ragazzo o ne ostacoli il dialogo con l’autorità.

Decreto sicurezza e minori

In seguito agli scontri di Milano, il Consiglio dei ministri italiano ha approvato un decreto legge volto a rafforzare la sicurezza pubblica e a contrastare la criminalità minorile. Per i minori dai 14 anni in su viene introdotta la presunzione di imputabilità, per cui la capacità di intendere e di volere è presunta fino a prova contraria, nonché ai minorenni si applicherà anche l’istituto dell’arresto in flagranza differita. Qualora un minore prenda parte a determinati illeciti, i genitori o i tutori legali affronteranno sanzioni amministrative, a meno che non dimostrino l’impossibilità di impedire l’evento. Sul fronte dei risarcimenti, le procedure vengono accelerate: il prefetto potrà disporre direttamente il ristoro per i danni ai beni pubblici, mentre i privati danneggiati beneficeranno di una corsia preferenziale tramite decreto ingiuntivo.

MinoriPer tutelare il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, nasce il reato di violenza organizzata. La norma punisce chi partecipa a gruppi di almeno cinque persone che operano in modo organizzato, lanciando oggetti pericolosi e creando un rischio concreto per l’incolumità. Sono previste aggravanti per i promotori e gli organizzatori del gruppo. Aumentano le pene per devastazione, saccheggio e attentati a impianti di pubblica utilità durante i cortei, mentre diventano procedibili d’ufficio le lesioni personali inflitte alle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni. Sul piano preventivo, l’accompagnamento e il trattenimento in questura, per un massimo di 12 ore, vengono estesi alle operazioni di polizia in aree ad alto afflusso di persone. Questa misura riguarderà anche i minori per i quali sussista il fondato motivo di ritenere che stiano per compiere atti pericolosi, mantenendo intatte le tutele specifiche per l’età.

Il questore potrà inoltre imporre il divieto di raduno con determinate persone in luoghi specifici, per la durata massima di un anno, ai minori dai 14 anni in su che abbiano già mostrato condotte intimidatorie in gruppo o abbiano precedenti per reati contro la persona o il patrimonio.

 

Ottavia Scorpati Pagliaroli

Foto © ilDiritto-Quotidiano giuridico, Vietnam.vn, European Commission, ilDiritto-Quotidiano giuridico

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui