L’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato

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Assegno di mantenimento

La Suprema Corte ha ribadito che non può essere riconosciuto automaticamente, sulla base della semplice disparità economica tra i coniugi

L’assegno di mantenimento è un importo forfettizzato, stabilito in sede di separazione, la cui funzione si sostanzia nel fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole e sprovvisto di redditi propri. Nella maggior parte dei casi, l’assegno viene previsto a favore della moglie che non lavora o il cui reddito è significativamente inferiore a quello del marito e in ogni caso la sua attribuzione avviene su istanza di parte e non può essere fissato d’ufficio dal Giudice.

L’art. 156 comma 1 c.c. prevede che il Giudice, pronunziando sulla separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, aggiungendo al secondo comma che l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Al riguardo, negli anni scorsi, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che l’attitudine al lavoro dei coniugi è un elemento fondamentale per determinare l’assegno di mantenimento (Cass. Civ., VI^ Sez., ordinanza n. 5817/2018) e che l’onere della prova sull’impossibilità di trovare un’occupazione adeguata spetta al coniuge richiedente (Cass. Civ., Sez. I^, ordinanza n. 20866/2021; Cass. Civ., Sez. I^, ordinanza n. 24049/2021).

Il caso

Pochi giorni fa, con ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, I^ Sez. Civile, è tornata sull’argomento occupandosi di un caso di separazione personale tra coniugi, con particolare riferimento alla richiesta di addebito della separazione alla moglie e al conseguente rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento. La questione era stata oggetto di un primo giudizio presso il Tribunale, che aveva riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della moglie, ma la Corte d’Appello aveva successivamente ribaltato la decisione, negando il diritto all’assegno in considerazione del fatto che la moglie non aveva dimostrato un’effettiva ricerca di lavoro e, soprattutto, aveva rifiutato un’offerta occupazionale senza fornire alcuna spiegazione adeguata, aspetto quest’ultimo determinante per escludere la possibilità di riconoscerle un assegno di mantenimento.

Con l’ordinanza la Suprema Corte, nel solco delle precedenti pronunce, ha ribadito un principio fondamentale in virtù del quale allorquando vi sia un’accertata attitudine al lavoro da parte di uno dei coniugi, quest’ultimo ha l’onere di dimostrare la reale e concreta impossibilità di procurarsi un reddito adeguato attraverso un’occupazione. Secondo la Corte, pertanto, l’attitudine lavorativa, intesa quale potenziale capacità di guadagno, deve essere valutata con riferimento a ogni concreto fattore ambientale e individuale ed escludendo valutazioni meramente astratte e ipotetiche, ragion per cui il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento non può limitarsi a far valere la propria disoccupazione o disparità reddituale rispetto all’altro, ma ha l’onere di provare ai sensi dell’art. 156 c.c., di aver tentato di reperire un lavoro confacente alle proprie attitudini professionali e di non esserci riuscito nonostante un’effettiva e diligente ricerca.

Diligenza e solidarietà familiare

Tanto più che nel caso in esame era emersa la mancata accettazione di un’offerta di lavoro e la mancata allegazione dei motivi del rifiuto. La Suprema Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello, e ha ribadito che il diritto all’assegno di mantenimento non può essere riconosciuto automaticamente, sulla base della semplice disparità economica tra i coniugi, ma è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di reperire un lavoro con cui procurarsi un reddito sufficiente per il proprio sostentamento. Diversamente ragionando, infatti, l’assegno si trasformerebbe in un sostegno ingiustificato, contrario ai principi di diligenza e solidarietà familiare previsti dall’art. 156 c.c.

 

Andrea Battaglia

Foto © Studio Legale Forani, Studio legale Serena Lombardo

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