AI Act, scatta l’articolo 50 e il “diritto alla consapevolezza”

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AI Act

Trasparenza e impatto dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale: l’intervista al professor Antonio Teti

Da agosto 2026 sono diventate applicabili le disposizioni dell’AI Act. Tra gli aspetti più rilevanti gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50: cittadini informati quando interagiscono con un sistema di IA e contenuti sintetici riconoscibili. Deepfake, chatbot, informazione pubblica e sicurezza democratica al centro della nuova disciplina. Eurocomunicazione ne parla con il professor Antonio Teti, tra i massimi esperti italiani di intelligenza artificiale, governance dei sistemi informativi e cybersecurity e autore di numerosi testi sul tema.

L’Unione europea compie un nuovo passo nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Dal 2 agosto 2026 assumono particolare rilievo le disposizioni dell’articolo 50, dedicate agli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di Ia. È una data destinata ad avere conseguenze concrete nella vita quotidiana. La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale generativa ha reso infatti sempre più difficile distinguere un contenuto prodotto da una persona da uno generato o manipolato artificialmente. Testi, immagini, video e registrazioni audio possono oggi raggiungere livelli di realismo tali da rendere problematico, anche per un utente esperto, comprendere quale sia la loro effettiva origine.

L’AI Act interviene proprio su questo terreno, introducendo un principio destinato a diventare centrale nell’ecosistema digitale europeo: l’utente deve poter sapere quando sta interagendo con una macchina e quando ciò che sta osservando o leggendo è stato prodotto o modificato mediante l’intelligenza artificiale. La disciplina non riguarda soltanto i grandi sistemi generativi. L’articolo 50 stabilisce, tra l’altro, che i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono essere progettati in modo da informare l’interlocutore che sta interagendo con un sistema di Ia, salvo che ciò risulti già evidente considerando il contesto e le circostanze dell’utilizzo. Ma la portata della norma è ancora più ampia quando si considerano i contenuti sintetici.

La nota dell’Europarlamento: trasparenza per chatbot, deepfake e informazione pubblica

Come evidenziato dal Parlamento europeo, il nuovo quadro normativo introduce obblighi di trasparenza che interessano, in particolare, le interazioni con chatbot, i contenuti audiovisivi artificialmente generati o manipolati e i testi prodotti dall’Ia destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Il Parlamento richiama esplicitamente la necessità di rendere riconoscibili i deepfake. La regola, tuttavia, va letta con precisione. Per i testi generati o manipolati dall’Ia e pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse generale, l’obbligo di disclosure previsto dall’articolo 50 non opera quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Non si tratta quindi di imporre un’etichetta indistintamente a qualsiasi testo nel quale sia stata utilizzata una tecnologia di IA. La norma cerca piuttosto di distinguere le situazioni nelle quali l’intervento dell’intelligenza artificiale può incidere sulla percezione dell’autenticità del contenuto e sulla capacità del pubblico di valutarne l’origine. È proprio questa distinzione a rendere l’articolo 50 particolarmente importante anche per il settore dell’informazione.

Professor Teti, che cosa rappresenta l’entrata in applicazione dell’articolo 50 per il rapporto tra cittadini e intelligenza artificiale?

«Rappresenta un passaggio fondamentale perché introduce nella relazione digitale un principio che definirei di consapevolezza. L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più presente nelle attività quotidiane e, in molti casi, l’utente non è più immediatamente in grado di comprendere se stia interagendo con una persona oppure con un sistema automatizzato. La trasparenza diventa quindi una condizione preliminare per l’autonomia dell’individuo. Sapere che dall’altra parte dello schermo vi è un sistema di IA non significa necessariamente diffidare della tecnologia. Significa, piuttosto, poter valutare correttamente il tipo di interlocutore con il quale ci si sta confrontando e attribuire il giusto peso alle informazioni ricevute».

Il Parlamento europeo pone particolare attenzione ai deepfake. Perché rappresentano una minaccia così rilevante?

«Perché il deepfake non è soltanto un problema tecnologico. È un problema sociale, economico e politico. La possibilità di costruire immagini, video o registrazioni vocali apparentemente autentiche consente di attribuire a una persona dichiarazioni o comportamenti che non ha mai espresso o compiuto. Le conseguenze possono essere molto gravi: dalla frode economica al danno reputazionale, dal ricatto alla manipolazione dell’opinione pubblica. In ambito politico, un contenuto falso può essere diffuso nel momento più delicato di una campagna elettorale o durante una crisi internazionale, quando la velocità di circolazione dell’informazione può essere superiore alla capacità di verifica».

L’articolo 50 può dunque essere considerato anche uno strumento di sicurezza nazionale?

«Certamente. Dobbiamo considerare l’intelligenza artificiale all’interno di un quadro più ampio nel quale le cosiddette influence operations stanno acquisendo capacità di personalizzazione e di produzione dei contenuti senza precedenti. Un attore ostile può utilizzare sistemi generativi per costruire rapidamente messaggi differenti destinati a gruppi sociali diversi, alimentando paure, conflitti e polarizzazione. La finalità non è necessariamente convincere tutti della stessa falsità, ma creare un ambiente nel quale nessuna informazione venga più considerata realmente affidabile. In questo senso la trasparenza dei contenuti rappresenta una componente della resilienza cognitiva. Non è sufficiente contrastare tecnicamente il contenuto falso: bisogna anche consentire al cittadino di riconoscere la possibile natura artificiale di ciò che sta osservando».

Un altro punto riguarda i testi sull’informazione di pubblico interesse. Qual è il rischio?

«Il rischio è legato alla produzione industriale dell’informazione. L’intelligenza artificiale può generare quantità enormi di testi in tempi estremamente ridotti. Questa capacità può essere positiva quando viene utilizzata come strumento di supporto al lavoro giornalistico, ma diventa problematica se la produzione automatizzata sostituisce integralmente i processi di verifica e responsabilità editoriale. Un testo può essere formalmente corretto e contemporaneamente contenere informazioni inesatte, dati non verificati o interpretazioni prive di fondamento. La revisione umana assume quindi un valore fondamentale: non è soltanto un controllo linguistico, ma un’assunzione di responsabilità sul contenuto pubblicato».

Possiamo quindi parlare di un nuovo modello di responsabilità editoriale?

«Sì. L’Ia non elimina la responsabilità di chi pubblica. Al contrario, rende necessario renderla più chiara. Il professionista dell’informazione dovrà conoscere gli strumenti utilizzati, comprenderne i limiti e verificare criticamente gli output. L’errore sarebbe pensare che l’utilizzo dell’IA renda automaticamente più efficiente il processo informativo. L’efficienza senza controllo può produrre una moltiplicazione degli errori. La tecnologia deve rimanere uno strumento all’interno di una catena di responsabilità nella quale l’essere umano mantiene un ruolo decisivo».

Watermarking e tracciabilità: la sfida passa dalla tecnologia

L’articolo 50 non si limita a stabilire che determinati contenuti debbano essere riconoscibili. Per i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici audio, video, immagini o testo, il regolamento prevede che gli output siano marcati in un formato leggibile automaticamente dalle macchine e rilevabile come generato o manipolato artificialmente, tenendo conto dello stato dell’arte e della fattibilità tecnica.

È una sfida tecnologica tutt’altro che semplice. Un’etichetta visibile può essere rimossa, un’immagine può essere ricompressa e un file può essere modificato. Per questo il dibattito internazionale guarda anche a sistemi di watermarking, metadati di provenienza e standard interoperabili.

Professor Teti, quale sarà il ruolo delle tecnologie di identificazione?

«Saranno fondamentali, ma non dobbiamo pensare che esista una singola tecnologia capace di risolvere il problema. Il watermarking può fornire un elemento di identificazione, mentre i metadati possono contribuire alla ricostruzione della provenienza del contenuto. Occorre però lavorare sull’interoperabilità. Se ogni piattaforma utilizza uno standard differente, diventa molto più difficile verificare l’origine di un contenuto quando questo passa da un servizio all’altro. La sfida è costruire un ecosistema nel quale le informazioni sulla provenienza possano accompagnare il contenuto lungo la sua distribuzione digitale».

Imprese e Pubblica amministrazione davanti a un cambio di paradigma

L’impatto dell’articolo 50 non riguarda soltanto le società tecnologiche. Le imprese che utilizzano sistemi di IA dovranno valutare con attenzione come vengono prodotti, modificati e distribuiti i contenuti, introducendo processi interni capaci di garantire trasparenza e responsabilità. Anche la Pubblica amministrazione è chiamata a un passaggio particolarmente delicato. Se un cittadino dialoga con un assistente virtuale per ottenere informazioni o accedere a un servizio, la natura automatizzata dell’interazione deve essere resa chiara nei casi previsti dalla disciplina.

«Per la Pubblica amministrazione», osserva Teti, «la questione è ancora più sensibile perché entra in gioco il rapporto fiduciario tra cittadino e istituzione. Un’amministrazione digitale credibile deve spiegare non soltanto che utilizza strumenti tecnologici, ma anche quale ruolo questi strumenti svolgono nel rapporto con l’utente. La trasparenza non è quindi un elemento accessorio della digitalizzazione. È una componente della sua legittimità».

Il “diritto alla consapevolezza” come nuova frontiera europea

L’articolo 50 introduce così una prospettiva destinata ad andare oltre il semplice adempimento normativo. Il cittadino europeo entra in una nuova fase della società digitale nella quale la capacità di distinguere tra umano e artificiale diventa una vera competenza democratica. Il principio è particolarmente importante in un ambiente nel quale la produzione di contenuti sintetici cresce rapidamente e nel quale la distinzione tra informazione, intrattenimento, propaganda e manipolazione può diventare sempre più complessa. La stessa documentazione del Parlamento europeo evidenzia come l’AI Act abbia introdotto obblighi specifici per i deepfake e per i contenuti destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale.

La vera sfida, tuttavia, sarà l’applicazione concreta della norma. La Commissione europea prevede anche lo sviluppo di codici di buone pratiche per facilitare l’attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, marcatura ed etichettatura dei contenuti artificialmente generati o manipolati.

L’Europa, dunque, prova a costruire una nuova grammatica della fiducia digitale. Non si tratta di impedire all’intelligenza artificiale di produrre contenuti, né di frenare l’innovazione. L’obiettivo è fare in modo che l’utente non venga privato della possibilità di sapere quale tecnologia ha contribuito alla produzione di ciò che vede, ascolta o legge. Ed è proprio qui che il concetto di “diritto alla consapevolezzaassume il suo significato più profondo: in una società nella quale le macchine sono sempre più capaci di imitare l’uomo, riconoscere la presenza dell’intelligenza artificiale diventa una condizione essenziale per esercitare in modo libero e informato le proprie scelte.

«La tecnologia può diventare sempre più sofisticata» – conclude il professor Teti – «ma la fiducia non può essere automatizzata. Deve essere costruita attraverso trasparenza, responsabilità e capacità critica. Il vero obiettivo dell’AI Act dovrebbe essere proprio questo: fare in modo che l’intelligenza artificiale rimanga uno strumento al servizio dell’uomo e non diventi un elemento invisibile capace di condizionare le sue decisioni».

 

Ludovico Bruna

Foto © AI

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