White list, il limbo delle iscrizioni per gli appalti

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Forza e debolezza dei controlli preventivi Antimafia. Con il Pnrr bisogna sfruttare tutti i presidi di legalità e prevenzione dalle infiltrazioni

Abbiamo già avuto modo di parlare del “Il lungo cammino delle bonifiche. Primo Report e analisi del fenomeno” pubblicato dalla struttura del commissario unico di Governo per la bonifica delle discariche abusive. Ma il tema delle white list è complicato e urgente.

Ritroviamo un riferimento all’agevole “manuale” sulla compliance nelle bonifiche in una recente interrogazione (Atto n. 3-02887 in riferimento alla seduta n. 369 del 20 ottobre 2021), con la quale si pone un interessante quesito ai ministri dell’Interno e della Transizione Ecologica.

Documentazione incompleta

Nell’atto, firmato dai senatori del Gruppo Misto Corrado, Angrisani, Lannutti e Granato, si presenta una disamina delle società iscritte nelle white list della Prefettura di Napoli. Si fa riferimento alle “specifiche criticità relative alla procedura di iscrizione in white list”, analizzate dettagliatamente nel citato report. Infatti, a fronte di una normativa che prevede “la mera richiesta di iscrizione nelle white list da parte delle società, senza che sia necessario un perfezionamento dell’iscrizione, e per l’aggiudicazione degli appalti la mera interrogazione della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) da parte della stazione appaltante”, risulta un numero incredibilmente alto di società che hanno fatto richiesta di iscrizione la cui domanda è rimasta non perfezionata da anni, nonché un numero altrettanto consistente di società inserite, sì nella white list, ma con richiesta di rinnovo dell’iscrizione pendente da lungo tempo.

Due casi specifici

L’istituzione delle white list trova la sua genesi nella legge anticorruzione, n. 190 del 2012, resa operativa a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013. Il quale, ha previsto l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di “fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, operanti in settori sensibili, non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa”. Gli elenchi di riferimento sono, in realtà, due: quello per le società che hanno già ottenuto l’iscrizione e quello per le imprese che si appellano alla Prefettura di riferimento per poter essere inserite.

In entrambi i casi, una volta che il nominativo della ditta risulta in tali elenchi, la normativa vede assolti gli obblighi per la partecipazione alle gare a evidenza pubblica. Ciò significa che è considerato sufficiente che una ditta chieda l’iscrizione nelle liste prefettizie per accedere agli appalti, e non che sia concluso dalla L. 40/2020, che ha individuato l’iter amministrativo propedeutico all’inscrizione nella lista delle imprese/società autorizzate a contrarre con la Pubblica Amministrazione. In sintesi la semplice iscrizione costituisce atto autorizzativo.

Il settore ambientale tra i più a rischio

L’istituto delle white list sarebbe un vero e proprio baluardo contro le infiltrazioni criminali in difesa delle attività economiche sane, se soltanto lo stato delle verifiche per le iscrizioni potesse dare garanzia di controlli aggiornati e approfonditi. Oggi più che mai, di fronte alla sfida degli investimenti previsti con il piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), non possiamo permetterci di non sfruttare tutti i presidi di legalità e prevenzione dalle infiltrazioni mafiose offerti dall’impianto normativo. E che, se correttamente applicati, costituiscono strumenti di eccezionale importanza preventiva.

Tanto più per quanto riguarda il settore ambientale. Il cui controllo preventivo antimafia è stato disposto dalla L. 40/2020. Che ha individuato tra le attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa proprio i servizi ambientali. Ovvero la gestione di impianti di rifiuti e discariche, bonifiche, spedizioni nazionali e transfrontaliere dei rifiuti e loro intermediazione.

Dati preoccupanti

Per quanto riguarda la situazione della Prefettura di Napoli esaminata nell’atto ispettivo dei senatori, il numero degli accertamenti mancati, sospesi (o non effettuati) sulla regolarità delle società la cui “pulizia” da interessi mafiosi dovrebbe essere garantita dalle verifiche prefettizie, è impressionante. Su 1.076 società richiedenti l’inserimento in white list, soltanto per 31 è indicato un “esito” nell’elenco prefettizio dedicato. Mentre le altre 1.045 risultano, da anni, in fase di valutazione e pertanto in attesa di iscrizione. E molte di queste riguardano proprio i servizi ambientali. Richieste di iscrizione o in attesa di aggiornamento ferme sin dal 2014, o persino senza alcuna indicazione di data.

Ancora più preoccupante il dato relativo agli elenchi delle società già iscritte, che risultano un totale di 1.489. Di cui 615 con certificazione non più in corso di validità e in richiesta di aggiornamento ferme persino al lontano 2016. Per 73 società presenti nella white list, ma la cui iscrizione risulta scaduta, non sono neppure segnalati aggiornamenti in corso, pur permanendo nell’elenco.

Servono davvero le white list?

Per dirla in parole semplici: a fronte di un modesto numero di società che risultano regolarmente iscritte, con conseguente conferma della verifica effettuata in tempi congrui della loro estraneità da contesti mafiosi, la maggior parte delle società inserite negli elenchi prefettizi si trova in una sorta di limbo, priva com’è di un definito posizionamento a seguito di istruttoria conclusa.

Eppure, come detto, persino la sola richiesta di iscrizione negli elenchi prefettizi, e a maggior ragione, l’inserimento nell’elenco “iscritti”, è sufficiente per poter accedere alle gare per gli appalti pubblici, anche in assenza di controlli aggiornati. È allora spontaneo chiedersi quale garanzia di estraneità a contesti mafiosi garantiscano tali liste. Il piano nazionale di Ripresa e Resilienza richiede uno sforzo corale di controlli preventivi sostanziali e approfonditi. Possibilmente effettuati da personale con specifiche competenze di analisi e risk assesment. Quindi, che possano assicurare che i fondi messi a disposizione dall’Europa non finiscano nelle tasche delle organizzazioni criminali.

Di fronte a dati così eloquenti, l’atto ispettivo dei senatori del Gruppo Misto si rivolge allora ai ministri dell’Interno e a quello del MITE per chiedere alcune verifiche. Ad esempio, “quale garanzia di indipendenza dalle infiltrazioni mafiose presentino le società inserite in white list”. Ma anche di approfondire quali siano le motivazioni dei mancati perfezionamenti di iscrizione di numerose società, non solo nella Prefettura di Napoli, estendendo la verifica a tutte le Prefetture d’Italia.

Servono modalità diverse

D’altra parte le incongruenze e carenze del sistema controlli sono diventati fatti di cronaca. Come le vicende della società AVR SpA, iscritta nell’elenco prefettizio della white list della Capitale, detentrice di appalti milionari, sottoposta ad amministrazione giudiziaria per possibili legami con contesti ‘ndranghetisti. O la HTR Bonifiche, anch’essa presente negli elenchi prefettizi di Roma, vincitrice di gare per la rimozione delle macerie del cratere del sisma di Amatrice nonostante fosse indagata. O, l’esempio più recente, la ditta Tecnodem di Napoli, oggetto di interdittiva antimafia durante i lavori per il Ponte Morandi a Genova, che risultava inserita in white list.

È forse arrivato il momento di rivedere le modalità di verifica delle società che chiedono le iscrizioni nelle white list, mostrando di voler dare maggior importanza e attenzione, e soprattutto concretezza e incisività, all’efficienza della macchina organizzativa, per garantire gli esiti delle verifiche preventive che dovrebbero assicurare un accesso agli appalti pubblici soltanto per le imprese davvero estranee a contesti mafiosi?

 

Esmeralda Magi

Foto © Governo italiano, Edilportale, Salvis Juribus, Legal Team

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