Meno cause e giudizi più rapidi?

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Cause

Riti alternativi e giudizio ordinario di cognizione di primo grado alla luce della riforma del processo civile

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 in attuazione della legge delega di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 (la c.d. riforma Cartabia) che “si pone la finalità di semplificare, razionalizzare e accelerare il processo civile in linea con gli obiettivi del Pnrr”.

L’entrata in vigore della nuova normativa è prevista per il 30 giugno 2023 e si applicherà a tutti i giudizi avviati dopo tale data. L’obiettivo è ridurre il carico giudiziario e i tempi di durata dei processi.

Sinteticamente, il decreto legislativo interviene innanzitutto sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni i seguenti istituti:

  • Mediazione: la mediazione obbligatoria è estesa ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, ai contratti d’opera, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura;
  • Negoziazione assistita: detto procedimento è esteso anche alle controversie di lavoro, su base volontaria e senza vincoli di procedibilità. È prevista anche la possibilità per il difensore delle parti di chiamare terzi al fine di rendere dichiarazioni sui fatti di causa. E, se la convenzione lo prevede, di demandare alla controparte di rispondere sui fatti di causa al fine di provocarne dichiarazioni di natura confessoria, che potranno essere prodotte nell’eventuale successivo giudizio in caso di mancato accordo.
  • Arbitrato: si consente agli arbitri, ove previsto dalla clausola compromissoria, la pronuncia di provvedimenti cautelari.

Semplicità e velocità

CauseLe nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado intervengono anzitutto sulla disciplina della fase introduttiva del giudizio, con lo scopo di giungere alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione dell’oggetto del giudizio e del quadro probatorio a sostegno delle domande e delle difese svolte dalle parti per consentire al giudice, attraverso le necessarie (e auspicate) verifiche preliminari anticipate, una più estesa e completa gestione della controversia e con possibilità, fra le altre cose, di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato (più breve) qualora la medesima controversia abbia natura documentale.

Nel solco delle disposizioni varate durante la pandemia, finalmente, sono soppresse alcune udienze (in presenza).

  • Il giuramento del consulente tecnico d’ufficio (che potrà adempiere a detto incombente con apposito atto da depositare nel fascicolo telematico)
  • Precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio e dal deposito di note scritte. In tale contesto, nella fase istruttoria e per tutta la durata del processo, il giudice dovrà prediligere la trattazione cartolare delle udienze o da remoto, diffusa per l’appunto durante l’emergenza epidemiologica.

Tempi dimezzati

Previsto l’obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza con termine non superiore a novanta giorni per l’udienza per l’assunzione delle prove. Altresì dimezzati i termini della fase decisoria prevedendosi un termine di 30 giorni dall’udienza di precisazione delle conclusioni per il deposito delle comparse conclusionali (al posto degli attuali 60 giorni). Inoltre un termine di 15 giorni per il deposito delle memorie di replica (in luogo degli attuali 30 giorni).

Queste, in breve, le principali innovazioni introdotte dalla riforma in tema di riti alternativi (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) e procedimento ordinario di cognizione di primo grado.

Non tutto è positivo

CauseA mio modesto parere la riduzione dei termini processuali per il deposito degli atti (soprattutto gli atti conclusivi del giudizio) potrebbe mettere in difficoltà i difensori per la più completa ed esaustiva stesura delle difese.

È noto del resto che la speditezza dei giudizi non dipende di certo dalla maggior o minor lunghezza dei termini processuali assegnati alle parti per il compimento degli atti. Ma, viceversa, dal lasso di tempo intercorrente fra una udienza e l’altra e dai frequenti rinvii ad altra successiva per espletare il medesimo incombente, rallentamenti causati per lo più (per non dire quasi sempre) da un carico giudiziario particolarmente intasato.

In conclusione, dunque, non convince sino in fondo il tentativo di rovesciare sulle parti e sui difensori problemi che attengono invece all’organizzazione interna degli uffici giudiziari. Problemi che, al contrario, andrebbero forse risolti con un maggiore rafforzamento del complessivo organico giudiziario.

 

Andrea Battaglia

Foto © Studio legale LBMG, Il Dubbio, Certificati online

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