Cosa succede se i genitori sono impossibilitati ad adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli? La sentenza della Corte di Cassazione
L’art. 316 bis del codice civile dispone che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e che quando gli stessi genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano svolgere i loro doveri nei confronti dei figli.
La norma prevede, quindi, in caso di impossibilità da parte dei genitori, una obbligazione a carico dei nonni (ovvero degli ascendenti, in ordine di prossimità). L’obbligazione non è, però, quella di mantenere i nipoti, ma di “fornire ai genitori” i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli.
L’obbligo ha quindi due caratteristiche: è sussidiario, e quindi emergente solo allorché i genitori non abbiano mezzi sufficienti; ed è indiretto, cioè si sostanzia non nel mantenimento dei nipoti ma nell’assicurare ai genitori i mezzi affinché essi possano adempiere al mantenimento verso i figli.
Patrimonio e lavoro
Con sentenza n. 14951 del 14.7.2020 la Corte di Cassazione ha già avuto modo di stabilire che l’obbligo
di mantenimento dei figli minori ex art. 148 del codice civile spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – è infatti subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello primario dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole.
Genitore mantiene figlio
Ciò significa che sono i genitori a doversi fare carico delle spese dei figli e che, se uno dei due non potesse o non volesse farlo, sarà il genitore adempiente a farsi carico per intero del mantenimento con la possibilità di rivolgersi al giudice contro il genitore inadempiente.
L’obbligo degli ascendenti interviene solo quando, per accertate motivazioni, entrambi i genitori non siano in grado di sostenere le spese essenziali nonostante un forte impegno (ad esempio, perché entrambi disoccupati ma in cerca di lavoro).
Con ordinanza interlocutoria n. 30368 del 17.10.2022 la Corte di Cassazione ha poi precisato che “l’obbligazione di natura solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
Ancor più di recente, infine, la stessa Corte, con sentenza n. 13345 del 16.5.2023, ha ribadito ancora una volta che l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi gli obbligati – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata (e sussidiaria) rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche che agli ascendenti non si può chiedere un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento della prole, quando l’altro genitore sia in grado di mantenerli.
Ricorso respinto
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei nonni paterni, chiamati in causa dalla madre del nipote (la quale in sede di separazione aveva ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio),
che contestavano l’obbligo di mantenimento loro imposto in primo e secondo grado di merito nella misura di € 200,00 mensili. Con la sentenza di separazione era stato posto a carico del padre un contributo di € 350,00 mensili, rimasto inadempiuto per anni al punto che era stato condannato nel 2017 ai sensi dell’art. 570 del codice penale per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile.
In primo e secondo grado di merito era inoltre risultato che le risorse economico patrimoniali della madre erano insufficienti a provvedere integralmente ai bisogni della figlia minore di età, ragion per cui i nonni, la cui posizione economica, adeguatamente ricostruita dal Giudice del merito, sono tenuti al versamento del contributo di mantenimento in favore della nipote.
Andrea Battaglia
Foto © QuiFinanza, Avvocato Divorzista Bologna, Lavoro e Diritti













