Diritti dei lavoratori che assistono familiari con disabilità

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Legge 104

Illegittimità del licenziamento del lavoratore che usufruisce del permesso previsto dalla L. 104/1992

L’art. 33 comma 3 della legge 104/1992 tutela i diritti dei lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, garantendo loro permessi retribuiti e, segnatamente, sino a tre giorni di permesso mensile.

Tuttavia, l’uso improprio di questi permessi può legittimare il licenziamento (per giusta causa) da parte del datore di lavoro allorquando il lavoratore li utilizzi per lo svolgimento di attività diverse e non correlate all’assistenza del familiare malato, con ciò violando gli obblighi di fedeltà e diligenza nei confronti del datore di lavoro e compromettendo il rapporto di fiducia.

Il caso

Il confine fra l’utilizzo legittimo o meno dei permessi va condotto caso per caso, ognuno con una sua specificità, e tenendo conto di un principio di base comune rappresentato dal fatto Legge 104che il lavoratore può svolgere attività personali durante i permessi ma sempre in modo accessorio e funzionale all’assistenza del familiare disabile. Sul punto, con ordinanza n. 23434 del 26.10.2020, la Cassazione (Sezione Lavoro) ha già avuto modo di dichiarare illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che, durante la fruizione del permesso, aveva partecipato a un corso di formazione sulla malattia del padre affetto da Alzheimer, ritenendo che non vi fossero violazioni della normativa, visto il significativo numero di ore dedicate all’assistenza del familiare e la correlazione tra il corso svolto e il fine ultimo della legge 104.

Al contrario, in mancanza di qualsiasi nesso tra il permesso del dipendente e l’assistenza alla persona disabile, viene a mancare la coerenza con la finalità della norma e, di conseguenza, si può rilevare un uso improprio o un abuso del diritto (Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 13274 del 14.05.2024). Il lavoratore che fruisce dei permessi riconosciuti dalla legge 104 non è tenuto a dedicare tutte le ore di permesso all’assistenza diretta della persona invalida, dovendosi intendere, non solo come cura del familiare disabile, ma anche come svolgimento di tutte le attività che l’assistito non è in grado di portare a termine in autonomia.

Sotto detto ultimo aspetto assai interessante è l’ordinanza n. 2235 del 25.01.2023 con cui la Corte di Cassazione (Sez. Lav.) ha per l’appunto dichiarato che il concetto di assistenza non deve essere inteso come vicinanza costante e ininterrotta al disabile, ma debba ricomprendere invece tutti gli interventi necessari alle sue esigenze fondamentali di vita.

Nesso causale

Tale costante orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 26417 del 10.10.2024 con cui ha evidenziato che “elemento essenziale dell’assistenza è l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione con il permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara e inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro”.

La vicenda riguarda una dipendente di un supermercato che aveva beneficiato dei permessi di cui alla legge 104 per assistere il padre invalido. L’azienda datrice di lavoro, Legge 104avendo avuto sentore di un possibile abuso di tali permessi, incaricava un investigatore privato di eseguire accertamenti in tal senso, ossia finalizzati a verificare cosa facesse la donna nei giorni in cui era beneficiaria di detti permessi. L’investigatore constatava che la stessa si recava dal padre invalido soltanto per una parte delle giornate di permesso, mentre nelle restanti ore effettuava altre attività, ragion per cui l’azienda procedeva al licenziamento contestando un abuso dei permessi in questione, in quanto in parte utilizzati per soddisfare esigenze personali anziché del parente disabile.

Contestazione

La lavoratrice, tuttavia, impugnava e contestava il provvedimento di licenziamento e sia nella fase di merito che di legittimità le veniva dato ragione con annullamento del licenziamento e contestuale ordine all’azienda di reintegrare la medesima lavoratrice.
La dipendente aveva infatti dimostrato che le attività effettuate (spesa, posta, farmacia, medico) erano state svolte nell’interesse del proprio genitore, ed evidenziava come l’assistenza non si era concretizzata esclusivamente in una presenza presso l’abitazione del disabile, ma si era realizzata anche compiendo attività fuori del domicilio dell’assistito ma sempre nel suo interesse, ovvero ospitando lo stesso presso la propria abitazione.

Dunque è stato ribadito con forza il principio secondo cui l’assistenza al familiare non può però essere intesa riduttivamente come semplice aiuto personale al soggetto disabile da svolgersi esclusivamente presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere anche quelle attività, eventualmente svolte al di fuori dalla sua abitazione, che il congiunto non è in grado di effettuare in autonomia.

 

Andrea Battaglia

Foto © FraParentesi, Tempjob, Il Salvagente

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