Paesi terzi e migranti: cosa cambia con la riforma Ue

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Paesi terzi migranti Ue

L’Unione europea ridefinisce il concetto di “Paese terzo sicuro”, tra nuove regole per l’asilo e dubbi sui diritti dei migranti

Il Parlamento europeo ha approvato, martedì 10 febbraio, le modifiche ai regolamenti in materia di immigrazione e asilo. Una riforma attesa, che però lascia sul tavolo più di un nodo irrisolto. Il punto cruciale riguarda l’applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro“, su cui si gioca gran parte della nuova strategia di gestione dei flussi migratori e che potrebbe ridefinire concretamente i confini della protezione internazionale in Europa.

Cosa si intende per “Paese terzo”

Nel lessico dell’Unione europea, l’espressione “Paese terzo” designa tutti gli Stati che non appartengono all’Ue e che non fanno parte dello spazio Schengen. In questo senso, rientrano nella categoria sia le Nazioni di origine dei migranti, sia quelli di transito o di rientro, con i quali Bruxelles stipula accordi di gestione o rimpatrio.

Un “cittadino di un Paese terzo” è, invece, ogni persona che non possiede la cittadinanza di uno Stato membro, anche se nata o residente nel territorio europeo. Da qui nasce la necessità di distinguere, nelle politiche migratorie, tra Paesi terzi sicuri, Paesi d’origine, Paesi di transito e Paesi partner coinvolti negli accordi di cooperazione.

La logica dei “Paesi terzi sicuri”

Il concetto consente agli Stati membri di accelerare l’esame delle richieste d’asilo e, in determinati casi, di dichiararle inammissibili. L’idea alla base è semplice: se un richiedente asilo proviene da, o ha transitato per, un Paese considerato sicuro, si presume che avrebbe potuto ottenere lì una “protezione effettiva“.

Nel nuovo elenco elaborato dalla Commissione europea, compaiono Stati come Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Una lista che ha suscitato forti critiche da parte delle organizzazioni umanitarie, secondo cui in molti non sono garantiti standard di tutela dei diritti umani paragonabili a quelli europei. Il controllo giudiziario resta comunque previsto, sia a livello dell’Unione che nei singoli ordinamenti nazionali, ma la nuova formulazione amplia notevolmente i casi in cui una domanda può essere respinta senza valutazione nel merito.

Le novità introdotte dal Parlamento europeo

Il Parlamento ha chiarito che una domanda d’asilo potrà essere dichiarata inammissibile «se esiste un legame tra il richiedente e un Paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza o legami linguistici e culturali». Inoltre, l’inammissibilità potrà basarsi sul fatto che il migrante sia transitato per un Paese terzo in cui avrebbe potuto chiedere protezione, o sulla base di un accordo o intesa con tale Nazione anche se si tratta di accordi bilaterali o informali.

Fanno eccezione i minori non accompagnati, per i quali resta obbligatorio un esame individuale e garantito della domanda.

Il caso Italia-Albania: l’accordo che non rientra

Paesi terzi migranti UeNonostante le modifiche, il Protocollo tra Roma e Tirana resta fuori dal perimetro di applicazione delle nuove norme europee. Come si legge nel comunicato ufficiale del Parlamento, «gli accordi conclusi dall’Ue o dagli Stati membri con un Paese terzo per applicare il concetto di Paese terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il Paese terzo a esaminare nel merito qualsiasi richiesta di protezione presentata».

In altre parole, è lo Stato terzo con cui si sigla l’intesa a dover prendere in carico i richiedenti asilo e a gestire le procedure di esame. Il protocollo firmato con l’Albania, invece, prevede che gli stranieri soccorsi in mare vengano trattenuti in centri extraterritoriali gestiti dall’Italia in territorio albanese, ma senza che l’Albania assuma la responsabilità diretta dell’esame delle domande.

Questo crea una zona grigia giuridica: un’operazione di trasferimento fisico oltre confine, ma con oneri e garanzie italiane, difficilmente compatibile con gli obblighi dell’Ue in materia di diritti fondamentali.

Tra i punti più critici, la difficoltà di garantire il diritto alla difesa e l’accesso a un ricorso effettivo, oltre ai problemi pratici legati al controllo sanitario e all’assistenza legale. Nel protocollo, inoltre, la detenzione non è l’extrema ratio, come prevede la normativa europea, ma la regola generale – un aspetto che ha già attirato l’attenzione della Corte di Giustizia.

Esternalizzazione delle frontiere e nuovi rischi

Il nuovo assetto normativo segna un passo deciso verso quella che molti osservatori definiscono una “esternalizzazione delle frontiere“.

L’obiettivo politico è: alleggerire i sistemi nazionali di asilo, velocizzando le procedure e contenendo gli arrivi alle frontiere esterne dell’Unione. Tuttavia, il prezzo da pagare potrebbe essere un indebolimento delle garanzie individuali previste dal sistema europeo di protezione internazionale.

L’applicazione più ampia del concetto di Paese terzo sicuro potrebbe infatti permettere il trasferimento dei richiedenti anche verso Stati con i quali non esiste un legame reale, basandosi su un semplice transito o su intese non vincolanti. Questo comporta il rischio di spostare il baricentro delle politiche d’asilo dall’esame della domanda alla possibilità di respingerla in via preliminare, senza una verifica effettiva della situazione personale o dei rischi in caso di rimpatrio.

Il “limbo giuridico” e le preoccupazioni umanitarie

Uno dei timori più discussi riguarda la creazione di un “limbo giuridico” per i migranti trasferiti verso Paesi terzi incapaci di assicurare uno status giuridico stabile o un sistema d’asilo conforme agli standard internazionali. Senza un riconoscimento formale della protezione internazionale, queste persone rischiano di trovarsi senza diritti chiari, senza tutela legale e potenzialmente esposte a respingimenti a catena.

A peggiorare il quadro, la riforma non impone necessariamente accordi giuridicamente vincolanti né prevede meccanismi di monitoraggio indipendenti. Sparisce anche una delle tutele più garantiste del vecchio sistema: la sospensione automatica del trasferimento in caso di ricorso contro la decisione di inammissibilità.

Per molte Ong e giuristi, si tratta di un passo indietro rispetto agli impegni assunti con la Convenzione di Ginevra e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che riconoscono il diritto di ogni individuo a chiedere asilo e a ottenere una valutazione effettiva della propria richiesta.

Un equilibrio ancora da trovare

Il dibattito che si apre ora in Europa va oltre la dimensione tecnica delle procedure. Si tratta di decidere che tipo di protezione l’Unione vuole realmente offrire, in un contesto geopolitico dove migrazioni, crisi umanitarie e sicurezza sono ormai intrecciate in modo inestricabile.

L’Ue mira a un sistema più efficiente e uniforme, ma la sfida sarà garantire che l’efficienza non si traduca in un arretramento sul piano dei diritti umani. Come osservano diversi deputati del gruppo LIBE, «la velocità non può sostituire la giustizia, e la gestione dei flussi non può cancellare il diritto alla protezione».

La partita, tutt’altro che chiusa, si sposterà presto nei tribunali europei, dove la Corte di Giustizia sarà chiamata a verificare la compatibilità delle nuove norme con i principi fondanti dell’Unione.

Il tema dei Paesi terzi resta quindi uno dei più delicati della politica migratoria europea. Un terreno in cui si misurano non solo strategie di controllo, ma soprattutto la coerenza dei valori dell’Ue di fronte a una delle sfide più complesse del XXI secolo.

 

Elodie Dubois

Foto © Mazzeschi, Law Society, Human Rights Watch, Epthinktank

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