Bologna, la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia e la norma scudo che intanto tutela chi lo ha fermato
Mentre ricorreva il venticinquesimo anniversario dalla morte di Carlo Giuliani, avvenuta durante gli scontri di Genova, un altro uomo, a Bologna, è morto durante un intervento delle forze dell’ordine. Si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 42 anni e viveva nel capoluogo emiliano da quando ne aveva sette. È morto domenica scorsa al quartiere pilastro, ammanettato e forzato bruscamente a terra da alcuni agenti intervenuti dopo una segnalazione per stato di agitazione. Le circostanze esatte sono ancora oggetto di accertamento: la procura ha disposto l’autopsia e un’indagine che tenga conto dell’intero sviluppo dei fatti.
Oltre alla beffarda coincidenza delle date, c’è un elemento che risalta all’occhio: il clima politico in cui questa vicenda si inserisce. Non che episodi simili non fossero accaduti prima: le morti di Giuliani, Aldrovandi, Cucchi ne sono esempio. È cambiata, però, la rappresentazione politica dell’uso della forza. Un tempo si cercavano capri espiatori, si tendeva a occultare, a minimizzare. Oggi la possibilità che una persona muoia per mano di chi avrebbe, sulla carta, il compito di proteggerla sembra godere di una sorta di attenuante preventiva. Non a caso, una parte della scena politica (Salvini su tutti) si è schierata a difesa degli operatori coinvolti ancora prima che qualunque responsabilità fosse accertata.
A questo punto è lecito chiedersi cosa significhi, oggi, parlare di sicurezza.
Sicurezza di chi? E chi viene davvero protetto quando lo Stato esercita la forza? Sono domande che mettono in evidenza quanto sia labile il confine tra sicurezza e contenimento, specialmente quest’ultimo dato che si esercita lungo una linea di asimmetria di potere. Un confine reso ancora più esiguo dal nuovo decreto sicurezza, i cui effetti si intrecciano ora con il caso di Bologna: la norma che i media hanno battezzato “scudo”.
La norma scudo
Il decreto sicurezza approvato dal Governo Meloni tra gennaio e febbraio 2026 ha introdotto una modifica dell’articolo 335 del codice di procedura penale. Quando il fatto commesso da un appartenente alle forze dell’ordine appare compiuto in presenza di una causa di giustificazione – legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità – il pubblico ministero non procede più all’iscrizione automatica al registro degli indagati. Annota invece il nome in un registro separato, appositamente istituito, mantenendo comunque le garanzie difensive previste in precedenza.
Il Governo respinge l’etichetta di “scudo penale”: si tratterebbe solo di un filtro procedurale, non di un’esenzione dalla responsabilità penale. Se la causa di giustificazione non regge alla prova degli accertamenti, l’iscrizione ordinaria scatta comunque. La ratio dichiarata è evitare che gli operatori vengano esposti, anche solo sulla carta, a conseguenze di carriera per denunce che si riveleranno infondate, garantendo così maggiore serenità operativa. La formula tecnica, però, non esaurisce i quesiti: appare necessario chiedersi quale messaggio politico possa trasmettere una norma che rafforza la tutela procedurale degli apparati dello Stato.
Walter Benjamin, nel saggio Per la critica della violenza,
distingueva tra violenza che pone il diritto (fondativa, rivoluzionaria) e quella che conserva il diritto (quella degli apparati che quotidianamente applicano ordinariamente la norma). La norma scudo interviene nella seconda sfera, sottraendo temporaneamente al vaglio ordinario proprio l’esercizio quotidiano della forza legittima dello Stato. Non è uno stato d’eccezione in senso tecnico – la legge resta pienamente in vigore – ma è una scelta precisa su quanto in fretta, e con quali cautele procedurali, quella violenza debba rispondere di sé.
La retorica della sicurezza
La sicurezza, nel dibattito pubblico degli ultimi anni, ha perso il suo carattere istituzionale di pertinenza dello Stato in favore di una sua ridefinizione entro i caratteri di promessa elettorale. L’elettorato, d’altronde, si compatta quando viene messo di fronte a una minaccia esterna, si pensi ad esempio alla remigrazione. La conseguenza sta nella distinzione, spesso implicita ma non per questo involontaria, tra i cittadini da proteggere e i soggetti da contenere. È una linea che non passa per la legge, ma per l’appartenenza.
In questo senso, la sicurezza non è mai una categoria neutra: è una distribuzione diseguale di diritti e di vulnerabilità. Decide in anticipo chi può ambire allo status di vittima e chi rischia quello di minaccia, anche mentre chiede aiuto. È proprio nello status di minaccia che il concetto di “nuda vita” – elaborato da Giorgio Agamben a partire proprio dallo scritto di Benjamin (di cui sopra) – trova la sua applicazione più diretta: la nuda vita è quella che può essere colpita senza che il colpo costituisca, agli occhi dell’ordinamento e del dibattito pubblico, un vero crimine. Un’esposizione al potere priva della tutela che la cittadinanza dovrebbe garantire.
Nel caso in cui sopraggiunga, come nella fattispecie di Fakir, la morte,
il concetto di nuda vita si sovrappone alla teoria delle “vite compiangibili” di Judith Butler. Secondo la filosofa statunitense solo alcune morti riescono ad ottenere la dignità del lutto collettivo; di conseguenza, altre vite restano ai margini di questa cornice. Una politica della sicurezza, allora, non si limita a rispondere a un rischio ma finisce per produrlo, distinguendo in vita chi va protetto da chi va contenuto, e in morte chi va ricordato da chi no.
Al di sopra di ogni accertamento
Quello che il video mostra non ha bisogno di un’autopsia per essere raccontato: un uomo a terra, immobilizzato, i polsi e le caviglie legati, che urla aiuto mentre due agenti lo tengono premuto al suolo. Le indagini stabiliranno la catena causale esatta – se il malore sia conseguenza diretta del blocco o vi abbiano concorso altri fattori. Ma nessun accertamento potrà cambiare ciò che è già scritto in quelle immagini: un uomo letteralmente schiacciato che chiede aiuto.
È questo lo scarto che Benjamin e Butler, letti insieme, permettono di nominare con precisione: una violenza esercitata nel nome della conservazione dell’ordine, su un corpo che il discorso pubblico non ha ancora imparato a piangere con la stessa intensità riservata ad altre vite. Negli ultimi anni si è consolidata, nelle meccaniche della politica italiana, una gerarchia di priorità precisa: la tutela procedurale degli apparati coercitivi viene prima, non dopo, rispetto al controllo democratico del loro operato.
Non è un dettaglio tecnico: è una scelta su cosa, e su chi, una comunità politica considera urgente proteggere. Venticinque anni dopo Genova, il caso di Bologna non chiede solo che si accerti la causa della morte di Abderrahim Fakir. Chiede una risposta alla domanda che lo apriva: se, in questo Paese, fatto di Città “malate” abitate da un popolo “minorenne”, la sicurezza dello Stato protegga davvero i suoi cittadini, o se protegga, prima di tutto, sé stessa.
Alfio Faro
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