Concessioni balneari in Italia: per la Cge proroga è contro il diritto Ue

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Per l’Avvocato generale della Corte di giustizia l’attuale legislazione sul demanio marittimo, lacustre e fluviale, in assenza di gara pubblica, esclude operatori economici interessati

Con vari decreti-legge emessi dal 2009 al 2012 e convertiti in legge, lo Stato italiano ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre 2012 e poi fino al 31 dicembre 2020.

Alcuni gestori di attività turistico ricreative presso alcune aree demaniali marittime in Sardegna, in previsione della stagione balneare 2012, hanno presentato richiesta di un formale provvedimento di proroga; ma, stante il silenzio delle Amministrazioni competenti, hanno avviato le attività, ritenendo di essere legittimati dalla legge all’esercizio delle stesse.

Greece-EC AndriukaitisQuando, poi, le amministrazioni, non riconoscendo la proroga automatica delle concessioni esistenti, hanno pubblicato gli avvisi per l’assegnazione di nuove concessioni anche su aree già oggetto di concessione, i predetti gestori sono ricorsi al Tar (Tribunale amministrativo regionale) Sardegna, impugnando le delibere con le quali erano state implicitamente revocate le loro concessioni.

In altra vicenda, la Promoimpresa srl ha introdotto una domanda di rinnovo della concessione – in scadenza il 31 dicembre 2010 – per lo sfruttamento di una zona demaniale della sponda del lago di Garda. La domanda è stata rigettata dal Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro. La società Promoimpresa ha allora impugnato il rifiuto di rinnovo della concessione davanti al Tar Lombardia.

CGESia il Tar Sardegna sia il Tar Lombardia hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea avente ad oggetto la legge italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020.

Secondo il Tar Lombardia, tale legge, benché adottata per le concessioni demaniali marittime, deve applicarsi egualmente alle concessioni demaniali lacustri, in quanto essa mira (o dovrebbe mirare) a proteggere gli investimenti dei concessionari in termini di ammortamento dei costi di gestione, in applicazione diretta del principio di proporzionalità, che impone di conciliare l’esigenza di concorrenza con quella di mantenimento dell’equilibrio finanziario del concessionario.

Entrambi i Tar rimettenti, tuttavia, dubitano che la legislazione nazionale, per la sua idoneità a sottrarre dal mercato beni produttivi al di fuori di ogni procedimento concorsuale, sia compatibile con i principii di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza e di eguaglianza di trattamento tra operatori economici, così come con i principii di proporzionalità e di ragionevolezza.

CGELa generalizzazione del termine di durata della concessione, infatti, parrebbe essere contraria al principio di proporzionalità. Inoltre, l’automatismo della proroga parrebbe contrario ai principii di libertà di stabilimento e protezione della concorrenza, poiché mediante esso si sottraggono al mercato, per un periodo irragionevolmente lungo (undici anni), delle concessioni di beni sicuramente molto importanti sul piano economico. Tale meccanismo, poi, così come congegnato, parrebbe incidere in modo eccessivamente penalizzante, e quindi sproporzionato, sui diritti degli operatori del settore, che non hanno la possibilità di ottenere una concessione, malgrado l’assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe. Un siffatto sistema potrebbe quindi creare una discriminazione tra gli operatori economici.

WARSAW, POLAND 25/05/2010 CONFERENCE: FUTURE OF THE BORDER MANAGEMENT IN EUROPE INCLUDING THE ROLE OF FRONTEX. IN THE PICTURE: ILKKA LAITINEN, ALFREDO PEREZ RUBALCABA, CECILIA MALMSTROM, MACIEJ SZPUNAR, ROBERT STRONDL.
L’Avvocato Maciej Szpunar, secondo da destra, a una conferenza organizzata dalla Commissione europea in Polonia

L’Avvocato generale Maciej Szpunar ha ritenuto fondati i dubbi espressi dai Tar e ha oggi concluso che la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato Ue, impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre.

Ha precisato l’Avvocato generale che le convenzioni di cui trattasi non costituiscono «servizi» ai sensi delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici ma «servizi» ai sensi della citata direttiva, secondo la quale, allorché – come avviene nel caso in esame – il numero di autorizzazioni disponibili sia necessariamente limitato in ragione della rarità o comunque della limitatezza delle risorse naturali, tali autorizzazioni debbono essere concesse secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata, e non possono essere oggetto di una proroga automatica.

 

Elodie Dubois

Foto © Corte di giustizia dell’Unione europea, Tribunale Ue e Commissione europea

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Elodie Dubois
Francese, innamorata dell'ambiente e dell'Italia. Sempre attenta alle tematiche che riguardano la lotta all'effetto serra e la riduzione dell'inquinamento, contribuisce con la sua esperienza a Strasburgo e a Bruxelles alla realizzazione di una buona Euro...comunicazione!

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