L’intergruppo parlamentare in Italia e in Europa: un’analisi

0
875

Strumenti di orientamento nella formazione delle politiche pubbliche. Un’attività con connotazioni che si distinguono marcatamente dalle attività di lobbying

L’attività di formazione delle politiche pubbliche passa attraverso fasi e processi complessi, disciplinati dalla Costituzione e dai regolamenti di Camera e Senato. Tuttavia le decisioni e l’attività del legislatore sono soggette all’influenza anche di elementi esterni o extra-procedimentali, che affiancano le strutture “ufficiali” e apportano un contributo sostanziale alla definizione delle politiche pubbliche nella fase (non certo irrilevante) extra o pre-procedimetale. Particolare attenzione è rivolta all’intergruppo parlamentare, gruppo di aggregazione politico-parlamentare, intorno a temi specifici e determinati, formata allo scopo di approfondire, al fine di un esame politico condiviso, determinati temi oggetto di analisi e dibattito. Mediante l’intergruppo, i temi e le questioni politiche selezionati sono affrontati all’interno delle istituzioni parlamentari e nell’ambito del mandato istituzionale dei parlamentari che ne sono promotori o che vi aderiscono, ma al di fuori delle procedure formali e delle sedi istituzionali (esempio: deliberazione di indagini conoscitive o audizioni nelle commissioni competenti, istituzione di commissioni parlamentari speciali, istituzioni di comitati interni ecc.).SCHULZ, Martin (S&D, DE); BAN, Ki-moon

Anche il Parlamento europeo ammette e riconosce formalmente la possibilità di costituire intergruppi parlamentari, per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra gli eurodeputati e la società civile. Gli intergruppi riuniscono i deputati di diversi gruppi politici per affrontare argomenti e questioni sociali, economiche o umanitarie con un approccio trasversale, pur non essendo organi ufficiali del Parlamento europeo e non rappresentandone la posizione ufficiale. Tuttavia, a differenza del Parlamento italiano, il loro funzionamento è espressamente definito dall’articolo 34 del Regolamento. La loro costituzione formale è subordinata all’approvazione della Conferenza dei presidenti, costituita dal presidente del Parlamento europeo e dai leader dei gruppi. Gli intergruppi parlamentari europei sono inseriti in un apposito elenco consultabile facilmente e pubblicato sul sito web istituzionale. L’elenco riporta per ogni singolo intergruppo, l’elenco dei deputati che ne fanno parte, e la dichiarazione di interessi finanziari, prevista dal medesimo regolamento parlamentare europeo.

Le attività connesse all’adesione o partecipazione ad un intergruppo – pur essendo finalizzato all’acquisizione di elementi di analisi e studio di politiche pubbliche al fine di evidenziare elementi oggettivi di normazione, suscettibili di confluire successivamente all’interno di atti parlamentari di iniziativa legislativa (proposte di legge o emendamenti), o indirizzo o controllo (risoluzioni, mozioni, ordini del giorno) – si distinguono marcatamente dalle attività di lobbying in senso stretto, le quali, pur essendo finalizzate al medesimo obiettivo di influenzare le decisioni politiche o contribuire all’orientamento delle stesse, e intervenire sul momento di formazione delle leggi, sono gruppi di pressione che afferiscono per lo più dal mondo privato o industriale.

A view of the 7th plenary session of the Parlamentary assembly of the Union for the mediterranean at Italian Chambers of Deputies at Palazzo Montecitorio on March 4, 2011in Rome.Gli intergruppi parlamentari hanno invece una connotazionepubblica” più marcata, essendo costituiti su iniziativa o impulso di parlamentari in carica, ed essendo da questi stessi composti.

Esistono in Italia decine di intergruppi parlamentari. Ad un primo screening generale, effettuato mediante information retrieval sui motori di ricerca, l’intergruppo si configura come una associazione privata interna, costituita in seno alle istituzioni parlamentari, la cui iscrizione è subordinata al possesso, da parte del soggetto interessato, della qualità, requisito o status di parlamentare (deputato o senatore in carica). L’appartenenza ad un intergruppo è un atto di natura volontaria che identifica l’intenzione del parlamentare di sostenere una causa sociale, economica, sanitaria, o, per ciò che riguarda le relazioni diplomatiche e internazionali, di attivare forme di solidarietà e amicizia internazionale e rinsaldare le forme di cooperazione. La costituzione dell’intergruppo avviene sulla base della libera iniziativa di un singolo deputato o di un gruppo parlamentare o gruppo di parlamentari, con scopi di sensibilizzazione, informazione, monitoraggio e studio di settori o tematiche specifiche, attività spesso propedeutica all’esercizio del potere di iniziativa legislativa. Può presentare una struttura bicamerale, ma questa caratteristica non è obbligatoria: possono esistere intergruppi attivi in un solo ramo del Parlamento.

Normalmente, il deputato che volontariamente si iscrive ad un intergruppo parlamentare o che ne sostiene la formazione, concilia il suo ruolo istituzionale con le finalità politiche di quell’intergruppo, ad esempio, attraverso atti di indirizzo (mozioni, interpellanze, interrogazioni) o mediante l’elaborazione di proposte di legge coerenti con le finalità e principi e criteri che ne hanno ispirato l’adesione. Può avvenire anche il contrario. Il parlamentare che è componente di una commissione competente per una determinata materia, coincidente con l’oggetto o coerente con le finalità di un intergruppo già esistente, può aderirvi per corroborare le modalità di intervento, analisi, sensibilizzazione su un determinato tema. L’intergruppo si configura così come una sorta di interfaccia o strumento politico, che consente di rafforzare l’azione politica e le opportunità di comunicazione e informazione di un parlamentare, affiancando alle normali e consuete procedure parlamentari di analisi, monitoraggio, indagine e mediazione politica, uno strumento extra-procedimentale ed extra-regolamentare, ma sempre interne all’istituzione parlamentare.  Si tratta pertanto di un organismo interno più flessibile rispetto agli organi e istituti parlamentari interni, quali, ad esempio, le commissioni parlamentari speciali, d’inchiesta, di controllo o vigilanza, di indirizzo, consultive, istituite per legge, che consente di avviare più facilmente e con maggiore autonomia organizzativa, forme di confronto interno, interpartitico, trasversale ai vari gruppi, favorendo momenti di incontro e confronto al di fuori delle procedure parlamentari ma all’interno delle istituzioni. In termini di trasparenza e pubblicità non sono rinvenibili norme o regolamenti. Non esiste (o non è comunque di immediata e chiara identificazione) un organo interno all’istituzione parlamentare, che si occupi ad esempio della registrazione degli intergruppi a soli fini formali, nel rispetto della loro conformazione privatistica. Non esiste una sezione informatica, sui canali istituzionali ufficiali internet che sulle piattaforme intranet, che consenta di identificare un elenco di integruppi attivi ed operativi.  Non è chiaro, ad esempio, quali intergruppi istituiti nelle precedenti legislature siano ancora attivi o se la vita dell’intergruppo è strettamente legata al mandato di un singolo parlamentare;  se un parlamentare volesse interessarsi di questa attività politica “di contorno”, non potrebbe venire a conoscenza dell’esistenza di determinati intergruppi se non mediante informazione diretta del parlamentare, del gruppo parlamentare o del gruppo di parlamentari che ne sono portavoce. Inoltre non è chiaro come siano coperti i costi degli intergruppi. Non sempre la costituzione dell’intergruppo comporta dei costi. Tuttavia, spesso gli intergruppi parlamentari sono dotati di piattaforme web e siti dedicati e organizzano attività congressuali o campagne informative.E’ presumibile (ma non vi sono fonti certe) che i costi siano ascritti ai bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Non è stata inoltre riscontrata la previsione di quote associative al momento dell’iscrizione.

Francesca Agostino 

Foto © Wikimedia commons, European Parliament

 

 

 

 

 

Articolo precedente«Blaxploitalian», dare voce e volto alla diversità
Articolo successivoL’altro volto di Piergiorgio Welby, pittore e grafico in mostra
Francesca Agostino
Esperto tecnico-legislativo, con pregressa e pluriennale esperienza maturata in ambito parlamentare a supporto dell’attività legislativa di commissioni e gruppi parlamentari di Camera e Senato. Esperienze pregresse in ambito legale maturate presso l’ufficio giuridico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e la Direzione Affari legali di ENI SpA. Doppia laurea (Scienze Politiche e Giurisprudenza), collabora con enti territoriali a processi di innovazione turistica del Sud Italia. Critico d'arte e letterario, ha ideato e diretto per 6 anni il festival letterario "San Giorgio. Una rosa, un libro". Fondatrice di "Network Mediterraneo", comitato promotore della candidatura del Tramonto sullo Stromboli come patrimonio dell'Umanità, che ha raccolto l'adesione di 18 comuni calabresi e del Consiglio Regionale della Calabria.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui