Divieto di sosta spetta al controllore dell’autobus?

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Divieto di sosta

L’articolo 17, comma 132, l. n. 127/97, stabilisce che i Comuni possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni

Il controllore dell’autobus può multare per divieto di sosta l’automobilista che lascia una macchina ferma o parcheggiata in un luogo vietato? Dipende da dove si trova il veicolo, questa è la risposta fornita di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30288 del 14 ottobre 2022.

L’articolo 17, comma 132, l. n. 127/97, stabilisce che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Prevedendo al successivo comma 133 che dette funzioni sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone a cui sono attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

Manca qualcosa

Nel testo della norma, tuttavia, non c’è alcun riferimento a una esclusione delle competenze sul resto delle strade urbane. Ed è proprio a causa di questa mancanza esplicita che molti comuni hanno scelto di impiegare il proprio personale (compreso quello delle aziende di trasporto) in maniera flessibile.

A fronte dei numerosi ricorsi presentati dai cittadini negli scorsi anni l’orientamento della giurisprudenza di merito (Giudice di Pace e Tribunale in secondo grado) è stato spesso ondivago arrivando in alcuni casi (troppi) ad affermare che i poteri del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico sarebbero estesi all’intero territorio comunale.

La sopracitata ordinanza della Corte di Cassazione riguarda la vicenda di un automobilista a cui veniva contestata la violazione dell’art. 157, comma 8 D.lgs. 285/1992, per aver sostato il proprio autoveicolo senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa. Lo stesso automobilista impugnava il verbale ed eccepiva che l’organo accertatore era privo dei poteri di accertamento delle violazioni in materia di sosta in relazione al luogo dell’infrazione, secondo quanto disposto dall’art. 17, commi 132 e 133 L. 127/1997, lamentandosi del fatto che a multarlo non era stato un ausiliario del traffico bensì un controllore.

Il giudice di pace aveva accolto l’eccezione, ma la pronuncia veniva integralmente riformata in appello (Tribunale).

Chiarimento distorto

Secondo la Cassazione, tuttavia, “la tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico. La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’articolo 12, comma terzo, del codice della strada, non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati”.

Quindi, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione” alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (oltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico).

La speranza è che il chiarimento fornito dalla Cassazione venga recepito in futuro dai giudici di merito anche per evitare pronunce discordanti e di segno opposto persino all’interno dello stesso ufficio giudiziario.

 

Andrea Battaglia

Foto © Il blog del tiassisto24, Assistenza sinistri auto

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