Il caso del lavoratore che utilizza una conversazione registrata di nascosto per tutelare un proprio diritto
Quando si parla di registrazione è importante sapere che da un punto di vista legale il problema non è l’atto in sé, ossia l’azione fisica del registrare le conversazioni all’insaputa degli altri, bensì l’uso che se ne fa.
Per non commettere un illecito o integrare una condotta penalmente rilevante è anzitutto necessario che gli audio non vengano divulgati a terzi o pubblicati sui social network, soprattutto se si tratta di conversazioni che contengono dati o contenuti sensibili, e devono rispettare alcune condizioni. In primis, infatti, chi registra deve essere presente, in modo che chi parla sia consapevole che chi, a sua insaputa, sta registrando è il suo interlocutore. La registrazione inoltre deve essere effettuata in luoghi pubblici e non privati o non aperti al pubblico.
Quando è lecito
Esistono tuttavia delle deroghe, seppur con delle limitazioni, come nel caso del lavoratore che registri una conversazione sul luogo di lavoro con i superiori o i colleghi senza il consenso degli interessati qualora lo scopo della registrazione sia quello di tutelare un proprio diritto dinanzi al giudice del Lavoro. L’utilizzabilità della registrazione nel processo è quella indicata nell’art. 2712 c.c. a mente del quale costituisce prova documentale a meno che la parte contro cui è prodotta non la contesti.
Sull’argomento si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 28398 del 29 settembre 2022, ribadendo un orientamento già consolidato, ha affermato che il lavoratore può registrare di nascosto le conversazioni sul posto di lavoro per precostituire prove da poter poi utilizzare in giudizio, in caso, di illecito commesso ai danni del dipendente.
Esempio
Nel caso in esame il Tribunale e la Corte d’appello avevano dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di una lavoratrice, in quanto fondato su addebiti al più sanzionabili con misure conservative, ma ne avevano escluso il carattere ritorsivo, che invece la lavoratrice aveva inteso dimostrare facendo ricorso proprio alle registrazioni di colloqui con un collega, ritenute tuttavia inutilizzabili dai Giudici di merito perché captate illegittimamente.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, evidenzia come, per giurisprudenza costante, la registrazione di una conversazione sul luogo di lavoro, effettuata all’insaputa dei presenti dal dipendente per ragioni di difesa, anche in giudizio, costituisce una legittima fonte di prova nel processo del lavoro, a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia davvero avvenuta e che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.
La sentenza in esame ammette dunque l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro senza la necessità di conseguire il consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.
Legittimità
Ne consegue la legittimità della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, atteso che detta condotta, sempre che sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente la sua finalità di legittimo esercizio di un diritto, sia volta all’assolvimento del gravoso onere probatorio gravante sul lavoratore che denunciando la ritorsività del licenziamento intimatogli debba conseguentemente provarne la sussistenza.
Pertanto, per quanto possa sembrare bizzarro, registrare conversazioni sul luogo di lavoro non viola le normative in materia di tutela della privacy risultando infatti possibile l’utilizzo di una conversazione senza il consenso dell’interessato a condizione di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Andrea Battaglia
Foto © Agiter Investigazioni, La legge per tutti













