Obblighi informativi gravanti sulla banca o sull’intermediatore finanziario in tema di investimenti in strumenti finanziari
In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari gli articoli 21 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 impongono alla banca o altro intermediario finanziario degli obblighi di comportamento che si sostanziano essenzialmente nel dovere di informare l’investitore sia preventivamente, in ordine ai rischi dell’operazione di investimento, alla natura e ai caratteri propri dell’operazione, sia nel corso del rapporto, in ordine all’andamento dell’investimento in termini di rischiosità e persino sull’opportunità di svincolare i titoli per evitare perdite.
Più in dettaglio, l’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998 (regolamento di attuazione del d.lgs. n. 58 del 1998) prevede che prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati debbano chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio.
Informazione consapevole
Gli intermediari, inoltre, devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo avergli fornito informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Il successivo art. 29 del regolamento riguarda le operazioni finanziarie non adeguate e dispone che gli intermediari autorizzati devono astenersi dall’effettuare, con o per conto di, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Essi, inoltre, quando ricevono disposizioni relative a una operazione non adeguata, devono informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto. Ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Presunzione di sussistenza del nesso di causalità
Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione l’assenza di una tale attività informativa integra una specifica ipotesi di inadempimento contrattuale dell’intermediario finanziario.
Per quanto concerne invece il nesso di causalità tra l’inadempimento degli obblighi informativi e il danno patito dall’investitore il momento di svolta è rappresentato dall’ordinanza n. 33596 dell’11.11.2021 con cui per la prima volta la Suprema Corte, dopo aver in precedenza affermato che l’onere della prova del nesso di causalità gravava sull’investitore, aggiusta il tiro affermando che tale inadempimento fa sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità sebbene suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario.
Tale nuovo orientamento è stato di recente ribadito con l’ordinanza n. 7932 del 20.3.2023 con cui la stessa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un istituto di credito condannato a risarcire un proprio cliente affermando che il nuovo indirizzo deve ormai considerarsi prevalente al punto da negare il rinvio, chiesto dalla banca ricorrente, alle sezioni Unite della Suprema Corte.
Punti obbligatori
L’ordinanza in esame ha sintetizzato per punti gli obblighi informativi dell’intermediario precisando che: “gli obblighi sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro, sia dopo la sua conclusione; con riferimento all’obbligo di informazione attiva, gli intermediari devono fornire all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento; grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
È irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento; l’assolvimento dell’obbligo di informazione specifica impone, quindi, all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità e di trasmettere tali informazioni al cliente; l’obbligo di informazione passiva – consistente nella richiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza – è funzionale alla valutazione di adeguatezza; l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento e ogni altra caratteristica del titolo”.
In conclusione, dunque, i due aspetti su cui focalizzare l’attenzione sono i seguenti:
- se la banca o qualsiasi intermediario finanziario non fornisce le informazioni necessarie per consentire al risparmiatore una scelta realmente consapevole, scatta automaticamente una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento informativo e danno subito e conseguente diritto al risarcimento; a tal riguardo la banca o l’intermediario potrà fornire la prova contraria per superare questa presunzione legale, ma la prova dovrà essere precisa e puntuale e certo non generica sulla presunta rischiosità di un investimento o sulle presunte esperienze di investimento pregresse del risparmiatore;
- l’investitore deve ricevere un’informazione veritiera e completa, in una forma comprensibile in modo da poter ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumento finanziario interessato e il rischio connesso e da poter, di conseguenza, prendere le decisioni in materia di investimenti in modo pienamente consapevole.
Andrea Battaglia
Foto © Blue Academy, Quora, Comune di Isola del Liri













