Unioni civili e assegno divorzile: Cassazione equipara al matrimonio

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Unioni civili assegno divorzile

Ordinanza n. 25495/2025: la Suprema Corte ribadisce il diritto all’assegno divorzile per il partner economicamente più debole nelle unioni civili

La legge 20 maggio 2016 n. 76 (la cosiddetta Legge Cirinnà) ha istituito in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Quando l’unione si scioglie (per volontà di una o di entrambe le parti) si applicano in larga parte le norme sullo scioglimento del matrimonio, comprese quelle sul mantenimento e sull’assegno divorzile.

La legge 76/2016, all’art. 1, comma 25, prevede infatti che “in caso di scioglimento dell’unione civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e successive modificazioni“.

Quindi, in caso di scioglimento dell’unione civile, si può chiedere l’assegno divorzile con gli stessi criteri previsti per i coniugi divorziati.

A tal riguardo i criteri per il riconoscimento dell’assegno sono quelli fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287/2018, con cui si è stabilito che l’assegno divorzile deve avere una funzione composita, con un valore sia compensativo-perequativo che assistenziale, superando il criterio esclusivo del mantenimento del tenore di vita precedente al divorzio. Detto orientamento valuta pertanto le condizioni economico–patrimoniali di entrambi i coniugi, tenendo conto del contributo fornito nella vita familiare, della durata del matrimonio, dell’età e delle potenzialità reddituali future, in ottemperanza ai principi costituzionali di pari dignità e solidarietà.

Di recente, la stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, è tornata sull’argomento ribadendo che l’assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del partner economicamente più debole anche nell’ambito delle unioni civili.

Il caso

La vicenda processuale riguarda due donne unite civilmente nel 2016 dopo una convivenza iniziata nel 2013. A seguito dello scioglimento dell’unione, la parte meno abbiente aveva chiesto e ottenuto un assegno di 550 euro mensili dal Tribunale di Pordenone. La parte soccombente proponeva ricorso dinanzi alla Corte d’Appello di Trieste che all’esito del gravame revocava l’assegno. Adita la Suprema Corte di Cassazione, le Sezioni Unite, con sentenza n. 35969/2023, disponevano l’annullamento, con rinvio, della decisione della Corte di Appello affermando che per valutare l’assegno andava considerato anche il periodo di convivenza precedente l’unione. La Corte d’Appello di Trieste, pertanto, riconosceva nuovamente l’assegno (di € 550).

Da qui il nuovo ricorso in Cassazione che ha portato la Prima Sezione Civile (ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025) ad affermare il seguente principio: “Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa”.

Equiparazione tra matrimonio e unione civile

La prima, vale a dire la funzione assistenziale, “va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo”. La seconda, ovvero la funzione perequativo–compensativa, ricorre invece “se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte”.

La Corte ha altresì precisato che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non è parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto. Se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

Secondo la Corte la decisione impugnata si è limitata ad accertare soltanto, da un lato, la disparità economica tra le parti, ma non ha accertato se si fosse determinato o aggravato uno squilibrio economico–patrimoniale prima inesistente.

L’ordinanza in esame, dunque, segna un passo importante nel percorso di equiparazione tra matrimonio e unione civile, ponendo al centro i principi di solidarietà post-coniugale e di uguaglianza sostanziale, valorizzando il contributo personale ed economico reso da ciascun partner alla vita comune ed evitando che la cessazione del vincolo si traduca in un pregiudizio irreversibile per chi abbia compiuto scelte di sacrificio.

 

Andrea Battaglia

Foto © Altalex, CRYPTO AVVOCATO, Unioni civili e assegno divorzile,

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