Gli italiani chiamati a scegliere su carriere di giudici e pm, nuovi Consigli superiori e Alta Corte disciplinare: effetti concreti di Sì e No sull’assetto della magistratura
La partita referendaria sulla riforma della giustizia entra nella sua fase conclusiva e agli italiani restano pochi giorni per decidere se votare Sì oppure No al referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo 2026. Da qui al silenzio elettorale, ogni spazio pubblico e digitale – dalle piazze ai social – diventerà un luogo di confronto tra schieramenti politici, comitati e società civile.
Con il passare delle settimane, il voto sulla riforma della magistratura è progressivamente diventato anche un test politico sull’operato del Governo, impegnato nella gestione di una delle crisi internazionali più complesse degli ultimi anni. A complicare il quadro, secondo molti analisti, è la difficile comprensibilità del quesito referendario, che rischia di non essere stato compreso fino in fondo da una parte consistente dell’elettorato. Per questo gli ultimi giorni di campagna potrebbero rivelarsi decisivi soprattutto per gli indecisi.
Quando si vota e cosa c’è sulla scheda
Gli italiani sono chiamati alle urne domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo fino alle 15, per esprimersi su una legge costituzionale che interviene in modo profondo sull’assetto della magistratura. Si tratta di un referendum confermativo: non è previsto quorum e il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza.
Sulla scheda, di colore verde, gli elettori troveranno il quesito che chiede se approvare o respingere il testo di legge di revisione degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. In termini semplici, il referendum chiede di confermare o meno una riforma che ridisegna la struttura della magistratura e i suoi organi di autogoverno.
I tre pilastri della riforma
La riforma sottoposta a voto si costruisce intorno a tre pilastri principali: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e istituzione di un’Alta Corte disciplinare.
Separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (i giudici) e requirenti (i pubblici ministeri), con percorsi distinti fin dall’ingresso in magistratura.
Creazione di due Csm separati, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica.
Istituzione di un’Alta Corte disciplinare, organo autonomo incaricato di giudicare le responsabilità disciplinari dei magistrati, al posto dell’attuale sezione disciplinare del Csm.
La riforma interviene su diversi articoli della Carta, ridefinendo il rapporto tra indipendenza della magistratura, poteri di autogoverno e meccanismi di responsabilità disciplinare.
Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
Uno dei punti più discussi è la separazione delle carriere. Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine della magistratura e la legge consente, entro certi limiti temporali, il passaggio da una funzione all’altra. La cosiddetta riforma Cartabia aveva già ristretto questa possibilità, prevedendo un solo cambio di funzione nei primi nove anni di carriera.
Con la nuova riforma, invece, le carriere sarebbero separate fin dall’origine: chi entra in magistratura dovrà scegliere se intraprendere la carriera giudicante o quella requirente, senza poter modificare questa scelta in seguito. Al rinnovato articolo 104 della Costituzione, che continuerà ad affermare che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», verrebbe aggiunta la specificazione che essa “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
Secondo i promotori, questa soluzione servirebbe a chiarire i ruoli e a rafforzare la distinzione tra chi accusa e chi giudica, mentre i critici temono che possa indebolire l’unità della magistratura e la sua indipendenza complessiva.
Dallo sdoppiamento del Csm ai due Consigli superiori
La riforma prevede poi il superamento dell’attuale Consiglio superiore della magistratura unico, organo di autogoverno che oggi decide su nomine, trasferimenti, promozioni, valutazioni di professionalità e organizzazione degli uffici. Al suo posto nascerebbero due Consigli distinti: uno dedicato alla magistratura giudicante e uno alla magistratura requirente.
Entrambi i Consigli sarebbero presieduti dal presidente della Repubblica e ne farebbero parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione (per il Csm giudicante) e il procuratore generale presso la Cassazione (per il Csm requirente). Ogni Consiglio sarebbe composto per un terzo da membri laici e per due terzi da membri togati, ma con una novità sostanziale: i componenti non sarebbero più eletti, bensì sorteggiati.
I membri laici verrebbero estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune.
I membri togati sarebbero estratti a sorte tra tutti i magistrati giudicanti o requirenti che soddisfano i requisiti fissati da una successiva legge ordinaria.
I componenti resterebbero in carica quattro anni e non potrebbero essere sorteggiati di nuovo al mandato successivo. Ai due Consigli spetterebbero le competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni dei magistrati, mentre verrebbero meno i poteri disciplinari oggi esercitati da una sezione del Csm.
Come nasce e come funziona l’Alta Corte disciplinare
La terza grande novità è l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, un nuovo organo costituzionale che si vedrà affidata la giurisdizione disciplinare nei confronti di tutti i magistrati. Questo organismo sostituirebbe l’attuale sezione disciplinare del Csm e opererebbe in modo autonomo rispetto agli organi di autogoverno delle carriere.
L’Alta Corte sarebbe composta da 15 membri così ripartiti:
3 nominati dal presidente della Repubblica.
3 sorteggiati da un elenco di giuristi redatto dal Parlamento in seduta comune.
6 estratti a sorte tra magistrati giudicanti con almeno 20 anni di attività e esperienza in Cassazione.
3 sorteggiati tra magistrati requirenti con vent’anni di attività e esperienza in Cassazione.
I magistrati togati sarebbero in maggioranza, ma il presidente dell’Alta Corte sarebbe eletto tra i membri laici. I componenti resterebbero in carica quattro anni e non potrebbero essere riconfermati.
Le sentenze dell’Alta Corte disciplinare sarebbero impugnabili solo davanti alla stessa Alta Corte, che giudicherebbe in secondo grado con una diversa composizione rispetto al primo. Non sarebbe invece più possibile ricorrere in Cassazione contro le decisioni disciplinari, come attualmente previsto dall’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria dovrà poi definire nel dettaglio gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento della nuova Corte.
Cosa succede se vince il Sì e cosa se vince il No
Per comprendere il significato politico e istituzionale del voto è essenziale distinguere chiaramente gli effetti dei due possibili esiti. Nei referendum costituzionali non esistono vie intermedie: o la riforma entra in vigore nella sua interezza, oppure viene respinta.
Se al referendum prevalesse il Sì, la legge costituzionale approvata dal Parlamento entrerebbe in vigore. Di conseguenza:
verrebbero introdotte carriere distinte per giudici e pubblici ministeri;
nascerebbero due Consigli superiori separati, con membri sorteggiati e non eletti;
l’Alta Corte disciplinare diventerebbe l’organo competente per i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati.
L’ultimo articolo della riforma prevede che, entro un anno dall’entrata in vigore, debbano essere approvate le leggi attuative necessarie a definire i dettagli tecnici e le modalità applicative. Fino a quel momento continuerebbero a valere le norme attuali, per evitare vuoti di disciplina.
Se invece prevalesse il No, la riforma non entrerebbe in vigore e rimarrebbe in piedi l’assetto costituzionale attuale. Continueremmo ad avere:
un unico Csm competente per tutti i magistrati ordinari;
una struttura unitaria della magistratura, nella quale giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine;
la sezione disciplinare del Csm come organo di giudizio sulle responsabilità dei magistrati, con possibilità di ricorso in Cassazione.
In entrambi i casi, il referendum non interviene sulla durata dei processi, sull’organizzazione quotidiana degli uffici giudiziari o sulla situazione dei carichi pendenti: riguarda esclusivamente la struttura costituzionale della magistratura e i meccanismi di autogoverno e responsabilità.
Una scelta che passa dalla comunicazione
A pochi giorni dal voto, la vera sfida si gioca sul terreno della comunicazione pubblica. I comitati per il Sì e per il No cercano di convincere soprattutto gli indecisi con argomenti che non siano solo identitari o ideologici, ma radicati nelle conseguenze concrete della riforma sull’equilibrio tra poteri dello Stato.
Da un lato, i sostenitori del cambiamento insistono sul fatto che la separazione delle carriere e lo sdoppiamento del Csm servirebbero a “rafforzare l’equilibrio tra poteri e la trasparenza della giurisdizione”. Dall’altro, i critici avvertono che la creazione dell’Alta Corte disciplinare e il nuovo sistema di sorteggio potrebbero tradursi in una maggiore influenza della politica sulla magistratura, con il rischio di indebolirne l’indipendenza.
In un contesto segnato da forte polarizzazione, il voto del 22 e 23 marzo non è solo una verifica sul testo della riforma, ma anche un banco di prova del rapporto tra cittadini, istituzioni e sistema giudiziario. La posta in gioco, per molti osservatori, va oltre la tecnica costituzionale e tocca il delicato equilibrio tra giurisdizione, politica e garanzie democratiche.
Ginevra Larosa
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