La professione di avvocato non può essere incompatibile con lo “status”

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CGUE: la legislazione greca è contraria al diritto dell’Unione europea. Il caso di un monaco/legale che ha conseguito la laurea in un altro Stato membro, Cipro

Difendere l’uomo, non solo spiritualmente. Questo era l’intenzione di Monachos Eirinaios (monaco Ireneo) del monastero ortodosso di Karditsa in Tessaglia.

Tutto ha inizio nel lontano 2015 quando il monaco decise di presentare presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Atene, il Dikigorikos Syllogos Athinon (Dsa), la richiesta di iscrizione al registro speciale del Foro di Atene in qualità di avvocato che ha conseguito la laurea in un altro Stato membro, nel caso specifico a Cipro.

Il monaco si è però visto rifiutare la sua richiesta dal Consiglio dell’ordine in quanto le disposizioni nazionali individuano una incompatibilità tra lo status di monaco e la professione di avvocato, sostenendo che tali disposizioni vengano applicate a tutti coloro che intendano esercitare la professione in Grecia mantenedo il titolo professionale di origine. Sostenendo che nel caso specifico verrebbero a mancare delle garanzie come l’indipendenza dalle autorità ecclesiastiche, l’attitudine a gestire controversie in contesti conflittuali e la possibilità di dedicarsi interamente alla professione.

Questa decisione non è stata benaccetta dal monaco il quale si è rivolto al Consiglio di Stato, il Symvoulio tis Epikrateias per muovere ricorso sostenendo un possibile contrasto tra la legge nazionale e le disposizioni della direttiva 98/5 dell’Unione sottolinenando l’art. 3 ponendo in evidenza il secondo paragrafo il quale stabilisce che: «L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l’attestato dell’autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell’iscrizione all’autorità competente dello Stato membro di origine».

È quindi possibile che la legislazione nazionale greca possa vietare a un monaco di iscriversi all’albo professionale di uno Stato membro differente da quello in cui si è conseguito il titolo? Non è una disposizione che va contro la direttiva e l’articolo suddetti? Si è così arrivati alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) dalla quale la legislazione greca esce sconfitta in quanto il divieto da essa sancito è in contrasto col diritto dell’Ue .

Tale decisione è stata presa in considerazione del fatto che il legislatore nazionale non può in alcun modo aggiungere delle limitazioni o condizioni oltre a quelle richieste ai fini dell’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, anche perchè la richiesta di iscrizione a un albo professionale deve essere subordinata allo Stato di origine e non a quello ospitante.

Sono fatte eccezioni esclusivamente in quei casi in cui possano verificarsi delle discrepanze per il mancato adeguamento delle normative tra Stato di origine e Stato ospitante. Questo perchè ad oggi solo le norme che riguardano i requisiti necessari per l’iscrizione hanno subito degli adattamenti per essere congeniali a tutti gli Stati in modo da non creare conflittualità.

La Corte ha anche ribadito nella sentenza che per essere conformi al diritto dell’Unione europea le norme devono rispettare il principio di proporzionalità che ha la funzione di regolare l’operato delle istituzioni affinchè raggiungano gli obiettivi fissati e pertanto l’unico organo che ha il potere di intervenire sul caso specifico e di mettere in atto le verifiche necessarie è il Consiglio di Stato (Symvoulio tis Epikrateias).

Conclude la sentenza evidenziando il fatto che, come sostenuto dal monaco, la normativa nazionale greca va in contrasto con quanto stabilito dalla disposizione direttiva 98/5 «Volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica». Non si fa menzione allo status di monaco e pertanto rifiutare la richiesta del Monaco Ireneo per il ruolo che riveste, equivale ad aggiungere alla normativa limiti e restrizioni non previste.

Sarebbe forse necessario mettere in atto un ordinamento professionale comunitario in modo tale da creare una certa armonia nelle norme che regolano la professione forense. Ogni Stato membro, infatti, ha le proprie norme che regolano la professione in Italia per esempio successivamente alla laurea, è necessario un periodo di praticantato e solo dopo, è possibile accedere all’esame di stato consistente di prove scritte e di una prova orale. A quel punto si è iscritti all’albo e si può esercitare (senza limiti) la professione. In Spagna invece una volta conseguita la laurea, nel caso in cui si sia domiciliati presso uno studio legale, ci si può iscrivere direttamente all’albo professionale.

 

Gianfranco Cannarozzo

Foto  © www.timesnews.gr, Pixabay, Wikipedia

 

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Gianfranco Cannarozzo
Lettore appassionato si avvicina al mondo del giornalismo mentre lavora presso uno studio legale che si occupa di ADR (Alternative dispute resolution). Nei suoi pezzi ama parlare di varie tematiche spaziando dall'attualità alla storia, alla politica.

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