Imu coniugi, doppia esenzione per due case

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Imu

Una nuova sentenza della Corte costituzionale modifica i parametri con il quale il Comune potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni

L’Imu è stata introdotta dal Governo Berlusconi con il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 con entrata in vigore dal 2014 solo per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

Sul finire del 2011 il Governo Monti, con l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (noto come “manovra Salva Italia”, ndr) ha ridisegnato l’imposta anticipandone l’entrata in vigore dal 2012 e ampliando l’ambito di applicazione anche alle prime case con esenzione per il solo caso in cui il contribuente risieda e dimori nell’abitazione principale.

Nel 2012 il legislatore ha nuovamente messo mano alla norma per disciplinare il caso, assai frequente, in cui due coniugi siano proprietari di due immobili situati nello stesso Comune e introducendo a tal fine il concetto di nucleo familiare.

Pertanto nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La recente sentenza

Un mese fa, tuttavia, è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale che con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, D. L. n. 201/2011 proprio nella parte in cui limita l’esenzione dall’Imu a uno solo degli immobili situati nello stesso Comune.

Assai interessante è un passaggio della sentenza in cui la Corte evidenzia che “in un contesto come quello attuale caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore”.

Le bollette come verifica

In sintesi, marito e moglie, anche separati di fatto, che risiedono in abitazioni diverse nell’ambito dello stesso Comune hanno dunque diritto all’esenzione Imu per entrambi gli immobili, a patto che rispettino la condizione della doppia residenza e della dimora abituale, spettando al Comune, precisa la Corte, l’onere di verificare l’esistenza dei predetti requisiti, mediante la valutazione dei dati relativi ai consumi di acqua, gas e luce.

Nel caso in cui il Comune riesca a dimostrare l’assenza del requisito della dimora abituale, viene meno, conseguentemente, il diritto del soggetto passivo all’agevolazione.

Al legislatore e ai Comuni il compito di mettere mano alla norma per adeguarla alla sentenza della Consulta e di vigilare affinché non si verifichino degli abusi da parte di contribuenti che, in malafede, approfittano della nuova regola dichiarando una doppia residenza e una doppia dimora allorquando in realtà dimorano nella stessa abitazione.

 

Andrea Battaglia 

Foto © Caf Acli, Corte Costituzionale

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