Protezione dei dati personali, quando il risarcimento

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Protezione dei dati personali

Una testata giornalistica on line deve risarcire il danno in caso di mancata rimozione su richiesta dell’interessato di una notizia non aggiornata relativa a un procedimento penale

Il regolamento europeo per la Protezione dei dati personali (GDPR) prevede il diritto all’oblio, noto anche come “diritto ad essere dimenticati”, che consente all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento, in presenza di determinate condizioni enunciate all’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Tale norma va correlata con le previsioni dell’art. 25 della Legge 134/2021 (c.d. riforma del processo penale), che ha introdotto la possibilità di ottenere un provvedimento dideindicizzazione”, ovvero cancellazione di tutti i contenuti web relativi ai casi che si concludono con archiviazione, assoluzione o non luogo a procedere.

Un caso

Proprio di recente la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 6116 del 1 marzo 2023 si è pronunciata sulla risarcibilità del danno derivante dalla prolungata esposizione mediatica (per la precisione sul web) subita da un uomo, il quale, imputato in un procedimento penale, era successivamente stato assolto con formula cosiddetta piena, ossia per non aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530 c.p.

L’uomo in questione aveva agito nei confronti di una testata giornalistica online per ottenere la cancellazione dal proprio sito di un articolo ivi pubblicato relativo a un procedimento penale avviato nei suoi confronti, ovvero la rettifica della notizia precisando l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale, tuttavia, poiché il giornale aveva nelle more del giudizio rimosso l’articolo dal proprio archivio web, dichiarava la cessazione della materia del contendere. Decisione poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello che affermava per quanto riguarda l’aggiornamento della notizia che la testata si era prontamente attivata non solo per assicurare l’eliminazione dell’articolo, ma anche pubblicando un ulteriore articolo avente ad oggetto la sentenze assolutoria, né era possibile aspettarsi che la medesima testata potesse essere gravata dall’onere di seguire in via autonoma gli sviluppi del procedimento penale soprattutto a distanza di così tanto tempo.

Possibilità di richiedere aggiornamento

La Corte di Cassazione, a cui l’uomo si è rivolto in ultima istanza, con la sopracitata sentenza n. 6116 del 1 marzo scorso ha dunque affermato il principio per cuila persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria. Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato)“.

“Del resto”, prosegue la Corte, “una soluzione del genere realizza un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi e si pone in linea di continuità con quanto già stabilito (Cass., sentenza n. 5505/2012) circa la possibilità/necessità di compartecipazione dell’interessato nell’utilizzazione dei propri dati personali (…) ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento o l’integrazione.

Un giusto equilibrio

In tal senso, sempre secondo la Corte, sono da prendere in considerazione anche l’art. 7 D.lgs 152/2006 (secondo cui l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento o la cancellazione) e l’articolo 17 Regolamento Ue 679/2016 (che fa parimenti riferimento al diritto dell’interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, cui si correla il dovere del secondo di provvedervi senza ingiustificato ritardo). Entrambe le norme, dunque, fanno dipendere dall’iniziativa dell’interessato il dovere del titolare del trattamento di attivarsi per la modifica del dato e mal si prestano a sostenere l’affermazione di un dovere dell’anzidetto titolare (sanzionato a livello risarcitorio) di procedere alla modifica di propria iniziativa.

Protezione dei dati personali È, quindi, esclusa la sussistenza di un obbligo in capo al giornale di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo, costituendo ciò un onere troppo gravoso – se non impossibile – da rispettare. Diverso è invece il caso in cui, a fronte della richiesta di rimuovere ovvero aggiornare il contenuto della notizia, la testata opponesse un rifiuto ingiustificato. In tal caso la sua condotta sarebbe lesiva dei diritti a tutela della riservatezza e dell’immagine dell’interessato, il quale a quel punto potrebbe agire per ottenere il risarcimento del danno.

 

Andrea Battaglia

Foto © Protezione dati personali, Polimeni legal, Elle

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