Assegno di mantenimento: è competente chi decide sulla responsabilità genitoriale

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La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene nel caso in cui il divorzio o la separazione siano pronunciati da un magistrato di un altro Stato membro

Un regolamento dell’Unione europea (il numero 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) prevede che i giudici competenti in materia di responsabilità genitoriale siano, in linea di principio, quelli dello Stato membro in cui i figli risiedono abitualmente. Il giudice competente a pronunciarsi sul divorzio o sulla separazione personale dei coniugi può essere, invece, quello di un altro Stato membro (in particolare nel caso in cui i coniugi siano entrambi cittadini di uno Stato diverso da quello in cui risiedono con i loro figli).

Peraltro, un ulteriore regolamento dell’Unione (il numero 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) dispone che il giudice competente a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone (ad esempio divorzio o separazione) è altresì competente a pronunciarsi su qualunque domanda di obbligazione alimentare accessoria a tale azione; tuttavia, una domanda di obbligazione alimentare accessoria a un’azione per responsabilità genitoriale sarà decisa dal giudice competente a pronunciarsi su questa azione.

CGEDue coniugi di cui non riveleremo il nome ma chiameremo A e B, nonché i loro due figli minori, sono cittadini italiani e vivono a Londra (Regno Unito), dove sono peraltro nati i figli. Nel 2012 A ha promosso in Italia un procedimento di separazione contro B, chiedendo allo stesso tempo al giudice italiano di disciplinare la questione dell’affidamento dei figli e quella degli assegni di mantenimento dovuti alla moglie e ai figli. Il giudice italiano si è dichiarato competente a pronunciarsi sulla separazione personale, ma ha ritenuto che solo i tribunali britannici fossero competenti a conoscere delle questioni correlate alla responsabilità genitoriale, poiché i figli risiedevano a Londra.

Con riferimento alla questione degli assegni di mantenimento, il giudice italiano si è dichiarato competente a conoscere della domanda di assegno in favore di B con la motivazione che si trattava di questione accessoria al procedimento di separazione personale. Esso ha invece declinato la propria competenza a pronunciarsi sulla domanda relativa all’assegno in favore dei figli minori, essendo tale domanda accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale. La competenza a decidere su quest’ultima domanda spetterebbe quindi ai giudici britannici. La Corte suprema di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla causa in ultimo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea quale sia, tra i tribunali italiani o britannici, quello competente a risolvere la questione relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli.

CGENella sua recente sentenza, la Corte verifica se la domanda relativa all’obbligazione alimentare di A nei confronti dei figli si ricolleghi allo stato delle persone (ossia al procedimento di separazione personale) o, piuttosto, alla responsabilità genitoriale. Il diritto dell’Ue distingue, infatti, in linea di principio, i procedimenti giudiziari a seconda che essi riguardino i diritti e gli obblighi tra i coniugi oppure i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti dei loro figli.

La Corte dichiara che, per sua natura, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente legata all’azione per responsabilità genitoriale. Il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è, infatti, nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore: egli può quindi fissare l’importo di tale obbligazione modulandolo in base al tipo di affidamento stabilito, al diritto di visita, alla durata di detto diritto e agli altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale. Una soluzione del genere si informa inoltre all’interesse superiore del minore, che, secondo il diritto dell’Unione, deve essere considerato preminente.

curiaLa Corte ne trae la conclusione che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione di divorzio o di separazione personale, mentre la questione sulla responsabilità genitoriale sia portata alla cognizione del giudice di un altro Stato membro, la domanda relativa a un’obbligazione alimentare di uno dei genitori nei confronti dei suoi figli minori è accessoria all’azione in materia di responsabilità genitoriale e deve quindi essere esaminata dal giudice competente per tale materia (vale a dire, nel caso di specie, il giudice britannico).

 

Fiasha Van Dijk

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Fiasha Van Dijk
Fondamentalmente apolide, proveniente solo "per caso" dai Paesi Bassi, figlia di immigrati di due continenti diversi da quello in cui vivo, spero di portare i resoconti dei pregi delle politiche dell'integrazione, della salute e della medicina dal resto d'Europa...

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