Il bisogno di norme europee comuni per la sicurezza sociale

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Caso esemplare la contesa tra due società di trasporto, una cipriota e l’altra olandese, per capire a chi competa il ruolo di “datore di lavoro”. La decisione della Corte di Giustizia Ue

Uno dei temi fondanti dell’Unione europea, specialmente in tema di commercio, è certamente l’unificazione delle leggi tra i vari Stati che la compongono per evitare, non solo controversie di mercato, ma, soprattutto, per salvaguardare il lavoro dei dipendenti che altrimenti sarebbe posto a ogni tipo di vessazione senza alcuna certezza del diritto. Una necessità che sta diventando un urgenza in tutta l’Unione. Un caso esemplare è la diatriba tra una azienda commerciale cipriota e una olandese.

La questione è un po’ complessa, ma vale la pena di essere raccontata e, dunque, andiamo con ordine.

La società di trasporti cipriota, l’AFMB, ha assunto dei lavoratori olandesi per l’autotrasporto in Europa e fin qui tutto bene, ma il problema è sorto sul tema della sicurezza sociale. La cassa di previdenza olandese denuncia che i loro lavoratori, pur se assunti da una società straniera, sono ugualmente sottoposti al regime previdenziale dei Paesi Bassi, argomento non accettato dai ciprioti che si vedrebbero aumentare i costi salariali e non di poco.

Come punto di forza, la società cipriota in un esposto presso la Corte di Giustizia afferma che la controversia dipende esclusivamente dall’interpretazione delle norme dell’Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ed ecco l’urgenza di intervenire al più presto con norme certe, anche perché questo caso, apparentemente marginale, è un esempio concreto delle disfunzioni a carattere normativo che ancora non sono stati risolti.

Intanto per cominciare a mettere ordine nella disputa il giudice della Corte per prima cosa ha evidenziato l’importanza di comprendere chi fosse il datore di lavoro, se la cipriota AFMB o le ditte di trasporto dei Paesi Bassi, argomento non da poco poi l’avvocato generale Pritt Pikamäe ha ricordato che per evitare ai lavoratori che si spostano sul territorio europeo e non lasciarli in balia di norme e cavilli complicati dalle legislazioni dei vari governi essi siano assoggettati alle norme previdenziali di un unico Stato membro e questo ci sembra un primo passo determinante per stabilire che la legislazione applicabile è la sede legale del datore di lavoro.

L’avvocato generale ha rilevato che il vincolo contrattuale secondo cui la AFMB sarebbe formalmente il datore di lavoro dei trasportatori, ha un valore esclusivamente indicativo e quindi è da mettere in discussione la qualità di datore di lavoro fatta valere dalla AFMB. La stessa aveva, infatti, evidenziato che nei contratti stipulati con i trasportatori fosse menzionato il suo ruolo come datrice di lavoro.

Pikamäe ha anche evidenziato che i trasportatori hanno sempre lavorato con imprese di trasporto stabilite nei Paesi Bassi, anche precedentemente al periodo preso in esame dalla RSVB (Consiglio di amministrazione della cassa della previdenza sociale, Paesi Bassi). Prendendo anche in considerazione i costi salariali, i quali pur se versati dalla AFMB, questa era finanziata, apparentemente, dalle imprese stabilite nei Paesi Bassi, che avevano una situazione debitoria nei confronti della AFMB, in forza di convenzioni da esse concluse.

Due punti vengono analizzati: se esista la possibilità di applicare il regime dei lavoratori distaccati e la possibile esistenza di abuso da parte cipriota.

Per quanto riguarda il primo punto, l’avvocato stabilisce che questo non è un caso di vero e proprio distacco ma, di una messa a disposizione a tempo determinato di lavoratori, e che il ruolo della società cipriota si limitava al versamento dei contributi e alle retribuzioni. Propone pertanto di rispondere in maniera negativa alla questione del giudice dei Paesi Bassi.

In merito al possibile abuso di diritto, fa presente che la AFMB si è vista attribuire la qualità di «datore di lavoro» tramite una sofisticata costruzione giuridica di diritto privato, mentre i suoi partner contrattuali esercitavano il controllo effettivo sui dipendenti, controllo che rientra di norma nelle prerogative del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro, e che essa ha potuto avvalersi delle libertà fondamentali del mercato interno per stabilirsi a Cipro e, da tale luogo, fornire servizi a imprese stabilite nei Paesi Bassi.

Dato che sembrerebbe esserci un deterioramento della protezione sociale dei trasportatori e un vantaggio degli ex datori di lavoro, in termini di salario, l’avvocato generale suggerisce che esista un abuso di diritto che impedirebbe alla AFMB di far valere il suo presunto status di datore di lavoro al fine di chiedere alla RSVB l’applicabilità delle leggi cipriote ai trasportatori.

Sottolineando però che tale decisione andrà presa dal Centrale Raad van Beroep.

In conclusione l’avvocato generale stabilisce che il datore di lavoro dei trasportatori dipendenti nel trasporto internazionale su strada, sia l’impresa di trasporto che ha assunto l’interessato alla quale esso è di fatto a disposizione a tempo indeterminato. All’impresa quindi che esercita di fatto l’autorità sull’interessato e sulla quale gravano i costi salariali, fatte salve verifiche fattuali, spettanti al giudice del rinvio.

 

Gianfranco Cannarozzo

Foto © Pixabay

 

 

 

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Gianfranco Cannarozzo
Lettore appassionato si avvicina al mondo del giornalismo mentre lavora presso uno studio legale che si occupa di ADR (Alternative dispute resolution). Nei suoi pezzi ama parlare di varie tematiche spaziando dall'attualità alla storia, alla politica.

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