La valenza probatoria e processuale del CID

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CID

Nel corso degli anni sono state numerose le pronunce della giurisprudenza di legittimità volte a fare chiarezza

Una delle questioni più dibattute relative ai sinistri stradali è il valore probatorio da attribuire al modello di constatazione amichevole d’incidente (modulo CAI o CID) recante la sottoscrizione delle persone coinvolte nell’incidente.

La portata confessoria e l’efficacia probatoria in giudizio di detto modello è disciplinata dall’art. 143 comma 2 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) che prevede che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Incompatibilità oggettiva

Nel corso degli anni sono state numerose le pronunce della giurisprudenza di legittimità volte a fare chiarezza in un senso sempre più uniforme alla problematica in esame. Già con sentenza n. 8451/2019 la Corte di Cassazione ha osservato che ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del C.I.D. deve ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall’istruttoria giudiziale un’accertata “incompatibilità oggettiva” tra la dinamica in esso descritta e le conseguenze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al Giudice del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo C.I.D. siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (es. danni riportati dai veicoli coinvolti, entità delle lesioni dei soggetti a bordo degli stessi, stato dei luoghi al momento del sinistro, ecc).

La verifica di tale incompatibilità deve essere considerata una fase antecedente la valutazione della dichiarazione confessoria eventualmente contenuta nel modello CID. Inoltre, come in precedenza precisato dalle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 10311/2006), detta verifica non può che restare oggetto comunque di libera valutazione da parte del giudice adito.

Varie ordinanze

Il principio per cui si ritiene che sia legittima facoltà del giudice di merito quella di valutare l’efficacia probatoria del modello CID ed eventualmente la portata delle dichiarazioni confessorie in esso contenute è stato poi ribadito dalla stessa Corte di Cassazione dapprima con le ordinanze n. 37752/2021 e n. 16875/2022 e, da ultimo, con l’ordinanza n. 36173 del 12.12.2022 con cui la Corte ha ancora una volta rimarcato che “è principio di diritto che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto CID) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”.

In conclusione, pertanto, il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire al modello CID rapportandolo con altri elementi probatori, quali le testimonianze e le valutazioni tecniche formulate dai periti d’ufficio e di parte e discostandosi dalla confessione stragiudiziale ivi contenuta tutte le volte che risulti incompatibile con le risultanze probatorie emerse e formatesi nel corso del giudizio.

 

Andrea Battaglia

Foto © Sermetra, Infomotori

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