Turismo, responsabilità delle agenzia di viaggi e dei tour operator

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Turismo

Pacchetto vacanza “tutto compreso”, gastroenterite nel villaggio turistico: obbligo di risarcimento del danno

L’art. 33 del Codice del Turismo definisce i servizi turistici, che sono i tasselli che, variamente combinati, compongono i c.d. pacchetti turistici (o servizi turistici collegati). Sono pertanto servizi turistici il trasporto di passeggeri, l’alloggio, il noleggio auto e ogni altro servizio turistico minore.

Per pacchetto turistico si intende dunque la vendita che ne comprende almeno due tipi diversi per uno stesso viaggio o vacanza, prenotati nel quadro di un unico contratto con un unico fornitore ovvero, anche se concluso con contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, sia acquistato presso un unico punto vendita oppure offerto a un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzato sotto la denominazione di pacchetto” o denominazione analoga.

Il caso

Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione della responsabilità dell’agenzia di viaggi e del tour operator nel caso del c.d. pacchetto turistico tutto compreso in una vicenda che vedeva coinvolta una famiglia che ne aveva per l’appunto acquistato uno “all inclusive” per il soggiorno in un villaggio turistico. Dopo due giorni dall’arrivo, prima un figlio, poi l’altro e infine la moglie venivano colpiti da gastroenterite, e ricoverati nell’ospedale locale, causata da cibi e bevande consumati all’interno del villaggio.

I genitori (in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli) evocavano dunque in giudizio l’agenzia di viaggi e il tour operator per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza dell’inadempimento del contratto di compravendita del pacchetto turistico.

Finalità contrattuale

Con ordinanza n. 1417 del 18.1.2023 la Suprema Corte ha anzitutto precisato che il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” si distingue dal contratto di intermediazione di viaggio di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 (resa esecutiva in Italia con l. n. 1084/1977), in quanto spicca la finalità turistica, che ne permea e connota la causa concreta essendo diretto a realizzare l’interesse del turistaconsumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali e qualificano la causa e il contratto stesso. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale atteso che la pluralità di servizi e accessori connota proprio la finalità turistica del contratto.

Osserva poi la Corte che ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 111 del 1995 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico rispondendo per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite sia di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Risarcimento del danno

Pertanto in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nel caso di specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità di vacanza”.

Ebbene, precisati questi punti, la Cassazione ha censurato la sentenza del Giudice di merito (Corte di Appello di Caltanisetta) laddove quest’ultimo ha ritenuto che il tour operator e l’agenzia di viaggi venditrice del pacchetto (giudicata non responsabile dell’accaduto) sono da intendere responsabili soltanto dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista, sussistendo un regime di responsabilità formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell’organizzatore e del venditore per la sostanziale diversità delle funzioni economiche svolte dai due operatori turistici.

Turismo Secondo la Corte, invece, nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” la pluralità di servizi e accessori connota proprio la finalità turistica del contratto nella loro unitarietà funzionale, ragion per cui trattandosi di un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente (nell’ambito del rischio di impresa tra cui rientra anche il rischio di avvalersi di terzi), sussiste la responsabilità solidale tra l’agenzia di viaggi e il tour operator e dunque anche la prima è tenuta a rispondere del danno.

 

Andrea Battaglia

Foto © Fisco e tasse, Studio Mancini, QualityTravel

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