Il Testo unico dell’Unione europea spiega come arrivare all’eventuale riunificazione: due articoli sono la chiave
Il Regno unito stupisce ancora. Il dialogo con l’Unione europea ha ripreso vigore trasformandosi in un accordo. Londra ambisce al rientro in parte dei programmi comunitari, e lo fa partendo dai sogni degli studenti. Categoria sensibile, poiché è proprio il mondo accademico ad aver pagato un salato prezzo della Brexit. L’uscita del Regno dall’Ue ha, de facto, segnato la fine di una stagione di libera circolazione delle opportunità formative.
La duplice scelta incarna la volontà di un riavvicinamento sia a Bruxelles che ai bisogni dei cittadini più giovani. Essa ha, inoltre, riaperto una domanda semplice: un dietrofront è possibile? Può un Paese tornare nell’Unione dopo esserne uscito?
Risposta breve: sì. Risposta corretta: sì, tramite una procedura lunga e formale, che non prevede posizioni privilegiate dovute alla precedente appartenenza.
Reazioni parlamentari
Gli inglesi tentano di rientrare nel programma Erasmus+, a partire dal 2027. L’accordo raggiunto tra il Governo di Londra e Bruxelles prevede la possibilità per studenti e giovani di tornare a partecipare agli scambi universitari senza costi aggiuntivi, con una proiezione di mobilità di circa 100.000 persone tra le sponde della Manica nello stesso anno.
Il primo ministro Keir Starmer e i suoi ministri hanno presentato questa mossa come primo tassello per raggiungere un “reset” nei rapporti con l’Unione europea. Hanno difendendo i costi legati alla partecipazione, stimati all’incirca £570 milioni per il 2027, come forma di investimento sulle nuove generazioni.
Ciò ha portato alla conseguente reazione delle forze politiche presenti a Westminster (e non solo):
- Partito Laburista: guidato dallo stesso Starmer, ha sostenuto la manovra direttamante. Per i Labourists, il rientro in Erasmus è strategia pragmatica per sviluppare un dialogo compiuto con Bruxelles. L’ala euroscettica del partito ha criticato la linea intrapresa, accusando il Governo di tradire la Brexit seppur non proponendo esplicitamente la riammissione nell’Ue.
- Partito Conservatore: i Tories si oppongono a qualsiasi ampio riavvicinamento. Criticano Starmer per aver ceduto sul Progetto Erasmus e denunciano un ritorno a misure considerate contrarie alla volontà del referendum del 2016.
- Reform UK: il leader Nigel Farage condanna l’iniziativa come un tentativo di ri-entrare nelle cosiddette “trappole europee” e propone di mantenere la sovranità fuori da ogni struttura continentale.
- Liberal Democrats, Green Party, Plaid Cymru e gli Scottish Greens, pur non essendo forze maggioritarie a Westminster, spingono per un ritorno pieno del Regno unito nell’Ue.
- Rejoin Eu, dal titolo chiaro e inequivocabile, vive il suo momentum: si tratta di un piccolo partito single-issue che continua a spingere per una formale riammissione.
Tuttavia, il dibattito sul rientro nello spazio europeo incontra un limite strutturale che non è politico, bensì giuridico. È nei Trattati, in particolare nell’articolo che ha reso possibile la Brexit, che si trova la chiave per capire. Ogni ipotesi di ritorno non sarà né immediata né automatica.
L’uscita dall’Unione: l’articolo 50 Tue
La fuoriuscita è stata resa possibile dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (Tue), introdotto con il Trattato di Lisbona del 2009 per disciplinare il recesso volontario di uno Stato membro. L’articolo stabilisce, in primis, il principio della sovranità decisionale: «Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione» (art. 50, par. 1).
Notificata l’intenzione di recedere, parte una fase negoziale che porta alla conclusione di un accordo di uscita. Ma il passaggio decisivo è il seguente: «I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato (…)» (art. 50, par. 3).
Questo significa che l’appartenenza all’Unione termina pienamente. Non restano diritti residui, tantomeno forme di appartenenza attenuata.
Il Trattato chiarisce anche cosa accade qualora quello Stato decidesse di tornare sui propri passi: «Qualora uno Stato che si è ritirato dall’Unione chieda di aderirvi nuovamente, la sua domanda è soggetta alla procedura di cui all’articolo 49» (art. 50, par. 5).
L’articolo 49 Tue
Se l’articolo 50 chiude la porta dell’appartenenza, l’articolo 49 ne indica l’unica chiave possibile. È questa la norma che disciplina l’adesione all’Unione europea, e lo fa in termini generali e neutrali tra Stati europei. Si torna al principio.
«Qualsiasi Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 (…) può domandare di diventare membro dell’Unione».
Il testo specifica poi che: «Lo Stato richiedente presenta la sua domanda al Consiglio (…)». «Le condizioni di ammissione (…) formano l’oggetto di un accordo (…)».
In estrema sintesi: chiunque voglia entrare o rientrare deve affrontare l’intera procedura di adesione prevista dai Trattati.
Conseguenze
Un eventuale rientro del Regno nell’Unione europea assumerebbe la forma di una nuova adesione a tutti gli effetti, sottoposta alle stesse condizioni previste per qualsiasi Paese terzo.
Ciò implicherebbe una procedura formale che richiede l’approvazione unanime del Consiglio dell’Ue, il voto favorevole a maggioranza del Parlamento europeo e un negoziato articolato con la Commissione, chiamata a valutare il rispetto dei criteri di Copenaghen fissati nel 1993: stabilità delle istituzioni democratiche, esistenza di un’economia di mercato pienamente funzionante e capacità di recepire integralmente l’acquis comunitario.
A differenza del passato, Londra non potrebbe contare automaticamente sugli opt-out che avevano caratterizzato la sua appartenenza precedente, come ad esempio l’uso dell’euro, l’aera Schengen, i meccanismi di rebate sul bilancio. Dovrebbe, al contrario, rinegoziare eventuali deroghe da zero, con il consenso unanime degli Stati membri.
In quanto ex membro, lo Uk verrebbe sottoposto a una verifica ancor più stringente, in virtù delle divergenze normative emerse nel post Brexit in materia di aiuti di Stato, standard regolatori, allineamento giuridico, con la seria possibilità che venga richiesto l’ingresso pieno nei principali pilastri dell’integrazione europea.
A questo si aggiunge una variabile politica non indifferente: la necessità di dimostrare un sostegno pubblico stabile e duraturo, condizione ritenuta essenziale da molte Capitali europee per attribuire credibilità a una simile svolta strategica.
Eccezione nordirlanese
Un’eccezione rilevante nello scenario post–Brexit è rappresentata dallo status speciale dell’Irlanda del Nord, che continua a occupare una posizione ibrida nei rapporti tra Londra e Bruxelles. In virtù del Protocollo sull’Irlanda del Nord, successivamente ricalibrato nel Windsor Framework del 2023, Belfast resta allineata ad alcune regole del mercato unico europeo per quanto riguarda le merci, pur rimanendo formalmente parte integrante del Regno unito.
Questa soluzione è stata concepita per evitare il ripristino di un confine fisico con la Repubblica d’Irlanda, proteggendo in questo modo l’equilibrio politico e istituzionale sancito dall’Accordo del Venerdì Santo del 1998. Conosciuto come Good Friday Agreement, firmato il 10 aprile 1998, l’accordo ha posto fine al conflitto nordirlandese garantendo pace e stabilità attraverso la condivisione del potere tra le comunità e il principio che ogni cambiamento dello status dell’Irlanda del Nord possa avvenire solo con il consenso democratico dei suoi cittadini.
28 anni dopo, lo status quo registra la creazione di un confine doganale nel Mare d’Irlanda, con un sistema a doppio binario:
- una green lane per le merci destinate esclusivamente al mercato nordirlandese;
- una red lane per quelle potenzialmente dirette verso l’Unione europea.
A completare questo assetto vi sono specifici meccanismi di garanzia, come il cosiddetto Stormont Brake, che attribuisce alle istituzioni nordirlandesi la facoltà di sospendere in via temporanea l’applicazione di nuove disposizioni europee qualora producano effetti rilevanti sulla vita quotidiana, insieme a un sistema di consenso democratico che consente all’Assemblea di Stormont di esprimersi periodicamente sulla permanenza di tale regime speciale.
Questo assetto peculiare si riflette anche sulla condizione giuridica dei cittadini nordirlandesi, che continuano a godere, seppur in maniera circoscritta, di diritti e tutele riconducibili all’ordinamento europeo.
Una difficile soluzione
Proprio perché costruito come soluzione eccezionale, questo modello non risulta automaticamente estendibile all’intero Regno unito. Una sua applicazione su scala nazionale comporterebbe una frattura nel mercato interno britannico, nonché la ridefinizione della sovranità regolatoria emersa dopo la Brexit e, ultimo ma non meno importante, l’apertura di nuovi negoziati con l’Unione europea.

La Brexit, invece di ricomporre il quadro nazionale, ha riaperto fratture storiche in Irlanda del Nord, dove l’allineamento economico e regolatorio con l’Ue rende via via più credibile l’ipotesi di un distacco da Londra e di una riunificazione con l’Éire. Rendendo così più plausibile il processo inverso: la separazione di una componente territoriale già inserita in un circuito di integrazione europea e orientata verso un futuro continentale.
Alessandro Bonifazi


The PIE News; France 24; Statista; BBC










