Nuovo regolamento Ue sugli imballaggi: cosa cambia

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Regolamento Ue imballaggi

Dal riciclo al riutilizzo, il provvedimento introduce obblighi, divieti e nuove scadenze per imprese, distributori e consumatori

Il Regolamento (Ue) 2025/40 introduce un quadro normativo unitario destinato a disciplinare gli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla produzione, dall’utilizzo fino alla gestione dei rifiuti. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale, favorire l’economia circolare e armonizzare le regole all’interno del mercato europeo, eliminando differenze nazionali che potrebbero ostacolare la libera circolazione delle merci.

Il provvedimento mira, in particolare, a limitare gli imballaggi non necessari, incentivare il riutilizzo, la ricarica e il riciclo dei materiali, contribuendo al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Progettazione orientata alla sostenibilità

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi e ai relativi rifiuti, indipendentemente dal materiale utilizzato o dalla loro provenienza. Rientrano quindi nel campo di applicazione gli imballaggi industriali, commerciali, domestici e destinati alla vendita al dettaglio.

Le nuove disposizioni integrano la normativa europea già esistente in materia di gestione dei rifiuti e stabiliscono un principio fondamentale: gli imballaggi conformi ai requisiti del regolamento possono essere commercializzati liberamente in tutta l’Ue. Gli Stati membri, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa, non potranno introdurre requisiti nazionali aggiuntivi incompatibili con il regolamento.

Uno degli elementi centrali del Regolamento (Ue) 2025/40 riguarda la progettazione degli imballaggi. Dovranno essere tutti concepiti in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze nocive, con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente. Inoltre, ogni imballaggio dovrà essere riciclabile. Ciò significa che dovrà essere progettato per consentire il riciclo dei materiali e potrà essere raccolto, selezionato e riciclato su larga scala una volta diventato rifiuto. Quest’ultimo requisito entrerà pienamente in vigore nel 2035. A partire dal 2030 entrerà inoltre in funzione un sistema di classificazione delle prestazioni di riciclabilità, mentre dal 2038 saranno applicati requisiti ancora più stringenti.

Plastica riciclata e imballaggi compostabili

Il regolamento introduce obblighi specifici anche per gli imballaggi in plastica. Essi dovranno contenere una quota minima di materiale riciclato proveniente dai rifiuti plastici post-consumo. Sono tuttavia previste eccezioni per alcune categorie particolarmente sensibili, tra cui gli imballaggi farmaceutici, quelli destinati agli alimenti per neonati e bambini piccoli, ai dispositivi medici, al trasporto di merci pericolose e agli imballaggi in plastica compostabile.

Per quanto riguarda gli imballaggi compostabili, questi dovranno rispettare gli standard previsti per il compostaggio industriale. Gli Stati membri potranno inoltre richiedere che determinate tipologie di imballaggio siano compostabili qualora sul proprio territorio siano disponibili infrastrutture adeguate.

Stop agli imballaggi eccessivi

Particolare attenzione è rivolta anche alla riduzione del peso e del volume. Ogni confezione dovrà essere progettata utilizzando esclusivamente il materiale necessario a garantirne la funzionalità. Il semplice miglioramento dell’aspetto commerciale o della percezione del prodotto da parte del consumatore non potrà più giustificare l’impiego di maggiori quantità di materiale.

Saranno inoltre vietati gli imballaggi progettati per aumentare artificialmente il volume percepito del prodotto, come le doppie pareti o i falsi fondi, salvo nei casi in cui tali soluzioni siano tutelate da diritti di design o da marchi commerciali.

Dovranno essere progettati per sostenere molteplici cicli di utilizzo nelle normali condizioni d’impiego, rispettando contemporaneamente i requisiti di sicurezza, igiene e riciclabilità. Inoltre dovranno consentire l’etichettatura e la ricarica senza compromettere la qualità del prodotto contenuto.

Responsabilità estesa dei produttori e dei Paesi membri

Le imprese saranno responsabili dell’intero ciclo di vita degli imballaggi, compresa la gestione dei rifiuti generati. Il sistema dovrà coprire i costi necessari per la raccolta, la selezione e il riciclo degli imballaggi, incentivando allo stesso tempo la progettazione ecocompatibile attraverso sistemi tariffari modulati in funzione della riciclabilità dei prodotti. La disciplina punta inoltre a garantire maggiore trasparenza e responsabilità finanziaria.

Anche gli Stati membri saranno chiamati a rispettare precisi obiettivi. Dovranno ridurre progressivamente la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti pro capite, secondo traguardi fissati per il 2030, il 2035 e il 2040. Sarà inoltre necessario garantire infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata, la selezione e il riciclo di tutti i rifiuti di imballaggio. Restano infatti confermati gli obiettivi di riciclo del 65% entro il 2025 e del 70% entro il 2030 per l’insieme dei rifiuti di imballaggio, con target specifici per le diverse tipologie di materiale.

Entro il 2029 dovranno inoltre essere introdotti sistemi di deposito cauzionale per i contenitori monouso in plastica e metallo destinati alle bevande, salvo nei casi in cui sia già stato raggiunto un elevato livello di raccolta differenziata.

I compiti di produttori, importatori e distributori

Il regolamento definisce con precisione gli obblighi dei diversi operatori economici. I produttori dovranno effettuare la valutazione di conformità degli imballaggi, predisporre la dichiarazione di conformità europea e conservare la documentazione tecnica per cinque anni oppure per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.

Gli importatori saranno invece tenuti a verificare che la valutazione di conformità sia stata eseguita correttamente.

Entrambi dovranno assicurare un’adeguata etichettatura e mettere in atto misure correttive, quali il ritiro o il richiamo dei prodotti, qualora emergano sospetti di non conformità, informando le autorità competenti.

I fornitori avranno il compito di trasmettere ai fabbricanti tutta la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto delle nuove disposizioni.

I distributori dovranno invece verificare che gli imballaggi siano conformi alla normativa europea e che produttori e importatori abbiano adempiuto ai rispettivi obblighi, fornendo alle autorità le informazioni richieste.

Anche i fornitori di servizi di evasione ordini dovranno garantire che le operazioni di movimentazione, stoccaggio e spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi.

Infine, i gestori dei rifiuti di imballaggio saranno chiamati a trasmettere ogni anno alle autorità e ai produttori i dati relativi ai rifiuti gestiti, contribuendo al corretto funzionamento del sistema di responsabilità estesa del produttore.

Meno spazio vuoto

Tra le novità più significative figura anche il contrasto agli imballaggi eccessivamente voluminosi. Dal 2030 gli operatori economici dovranno garantire che gli imballaggi per il trasporto, quelli raggruppati e quelli destinati al commercio elettronico non presentino oltre il 50% di spazio vuoto. Anche quelli di vendita dovranno limitare al minimo gli spazi inutilizzati, mantenendo comunque le proprie funzioni di protezione e conservazione del prodotto.

Sono previste specifiche esenzioni per le microimprese nel caso degli imballaggi monouso destinati ad alimenti e bevande consumati all’interno dei locali, qualora non siano disponibili alternative praticabili.

Il regolamento introduce nuove limitazioni anche per diverse categorie di imballaggi monouso in plastica. Le restrizioni riguardano le pellicole utilizzate per raggruppare i prodotti nei punti vendita con finalità promozionali, gli imballaggi destinati ai prodotti ortofrutticoli preconfezionati inferiori a 1,5 chilogrammi, quelli utilizzati per alimenti e bevande consumati in alberghi, bar e ristoranti, le porzioni monouso di condimenti, salse, zucchero e crema per il caffè, i prodotti cosmetici e per l’igiene personale monouso messi a disposizione negli alberghi e la maggior parte dei sacchetti di plastica molto leggeri.

Obiettivi di riutilizzo entro il 2040

Il regolamento stabilisce anche obiettivi progressivi di riutilizzo. Entro il 2030 il 40% degli imballaggi destinati al trasporto dovrà essere riutilizzabile, percentuale destinata a salire al 70% entro il 2040.

Anche il settore delle bevande dovrà adeguarsi: entro il 2030 almeno il 10% dei prodotti dovrà essere commercializzato in imballaggi riutilizzabili, quota che salirà al 40% entro il 2040.

Sono previste deroghe per microimprese, piccoli distributori di bevande e alcuni comparti specifici. Gli Stati membri potranno inoltre prevedere ulteriori esclusioni, consentire la costituzione di consorzi tra distributori ed esentare gli operatori che operano su piccole isole o in aree a bassa densità di popolazione.

Anche il settore della ristorazione sarà interessato dalle nuove disposizioni. Entro il 2027 ristoranti e bar che offrono alimenti e bevande da asporto dovranno consentire ai clienti di utilizzare i propri contenitori senza applicare costi aggiuntivi. Dal 2028 gli stessi esercizi dovranno offrire ai consumatori la possibilità di scegliere imballaggi riutilizzabili per il servizio da asporto, anch’essi senza costi supplementari.

Obiettivo riduzione dei consumi

Regolamento Ue imballaggiIl regolamento interviene infine anche sul consumo dei sacchetti di plastica leggeri. I Paesi membri dovranno garantire che il consumo medio annuo non superi i 40 sacchetti pro capite entro il 2025. Per conseguire tale obiettivo potranno adottare misure quali restrizioni alla commercializzazione, incentivi economici o specifici obiettivi nazionali di riduzione.

I sacchetti di plastica molto leggeri saranno vietati, salvo quando il loro utilizzo sia necessario per motivi igienici o per prevenire lo spreco alimentare. Gli Stati membri potranno inoltre decidere se rendere obbligatoria la loro compostabilità sul proprio territorio.

Il Regolamento (Ue) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e diventerà applicabile a partire dal 12 agosto 2026.

 

Elodie Dubois

Foto © AI

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