Ddl antisemitismo e definizione Ihra

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Tra un iter parlamentare complesso, divisioni politiche e l’opinione pubblica contraria alla censura politica

Il disegno di legge sull’antisemitismo, che adotta la definizione dell’International holocaust remembrance alliance (Ihra), continua a creare tensioni e divisioni politiche, soprattutto all’interno dei partiti del campo largo. Nella giornata di mercoledì, la sua discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera è stata contraddistinta da voci discordanti e dalle manifestazioni che si sono svolte a piazza Montecitorio. Il ddl, già approvato lo scorso marzo dal Senato, è in attesa del “Sì” definitivo che potrebbe arrivare grazie ai voti del centrodestra e di una minoranza di parlamentari “riformisti” del centrosinistra. La seduta si è però conclusa senza votazioni, che sono state dunque rimandate alla prossima settimana. L’obbiettivo, stando a fonti parlamentari, resta quello di completare l’esame in tempo per l’approdo del provvedimento in aula, fissato per il 2 ottobre.

Secondo diversi studiosi, il supporto del centrodestra al seguente ddl deriva dal fatto che tale fazione politica condivida con Israele alcune componenti ideologiche, tra cui l’idea della guerra al terrorismo in chiave islamofoba e arabofoba. Per quell’ala della sinistra che ha votato a sostegno del disegno di legge, le motivazioni di tale supporto devono invece essere rintracciate in una difesa della Nazione israeliana, in virtù di una memoria storica che ripudia gli orrori del razzismo fascista.

Il ddl antisemitismo giunge in un momento preciso. Negli ultimi anni infatti le ricerche hanno evidenziato un aumento di episodi antisemiti in Europa, soprattutto nello spazio digitale. Allo stesso tempo la questione palestinese ha riacceso un dibattito che coinvolge la politica estera e la difesa dei diritti umani, soprattutto il modo in cui si definisce il confine tra critica legittima e antisemitismo.

Il testo

ddlIl disegno di legge “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo” non introduce nuovi reati. Difatti è già punito dalla legge Mancino e dagli artt. 604-bis e 604-ter del codice penale. Il ddl prevede una strategia nazionale triennale, con interventi rivolti soprattutto alla prevenzione. Le istituzioni prevedono inoltre attività di sensibilizzazione più ampie, dal mondo dello sport fino alla cultura, per poter intervenire direttamente sul contesto in cui si sviluppano gli episodi antisemiti. A tal fine le autorità introducono la figura del Coordinatore nazionale, con l’incarico di seguire l’attuazione della strategia, tenendo insieme i diversi livelli istituzionali.

Gli articoli

  • art. 1: adotta integralmente la definizione operativa di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto in attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo del 1° giugno 2017. Il secondo comma specifica che per antisemitismo “si intende una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto”. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le istituzioni repubblicane adottano misure per la prevenzione e repressione delle manifestazioni di antisemitismo espresse nel comma 2;
  • art. 2: prevede delle iniziative di formazione, promosse dai ministeri della Difesa, della Giustizia, dell’istruzione e della ricerca, destinate ai componenti del ramo militare, giuridico, scolare e universitario. Si tratta di corsi e progetti dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo. Il ministero dell’Interno si pone come obbiettivo, a un anno dall’entrata in vigore della presente legge, l’adozione di una “guida pratica di lotta contro l’antisemitismo”, contenente informazioni riguardanti la legislazione vigente, le indicazioni operative e i criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle aggravanti connesse a motivi di antisemitismo. Le università e le scuole istituiranno corsi di formazione rivolti agli studenti, “al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo”;
  • art. 3: riguarda le misure volte alla prevenzione e alla segnalazione di atti di carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate;
  • art. 4: prevede una modifica del codice penale, aggiungendo all’art. 604-bis i seguenti commi: “La stessa pena si applica qualora la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione”.

Le divisioni politiche

ddlLe discussioni per il ddl si sono concentrate principalmente sulle possibili conseguenze derivanti dall’adozione della definizione dell’Ihra. Il dibattito, che ha coinvolto anche la società civile, riguarda i possibili effetti che ciò potrebbe avere sulle manifestazioni e sulle forme di protesta legate alla questione palestinese. Nel corso dell’iter parlamentare, il centrodestra e una parte del centrosinistra hanno sostenuto tale definizione; all’interno di quest’area, il PD mostra la maggiore frammentazione rispetto alla posizione da assumere. Grande timore della sinistra (parte del Pd, M5s e Avs) risulta legato al fatto che l’adozione dell’Ihra non consenta di distinguere tra antisemitismo e critica politica a Israele, ricadendo pesantemente su attivisti e manifestanti. Il testo, sebbene sia nato da un’iniziativa della Lega, ha trovato invece il sostegno di partiti centristi quali Azione, +Europa e Italia Viva.

La definizione dell’Ihra

L’Ihra è composta da una definizione generale e da undici esempi concreti, di cui sette riguardanti Israele. Tra gli esempi emergono i cosiddetti “doppi standard”, come l’idea che possa essere antisemitico chiedere a Tel Aviv comportamenti non richiesti ad altre Nazioni democratiche, così come il paragone tra le politiche israeliane e quelle naziste. Oltre tremila accademici si sono attivati per contrastare l’introduzione della definizione dell’Ihra nel ddl ritenendo che ciò non solo equivarrebbe a silenziare ogni forma di critica nei confronti delle politiche israeliane ma soprattutto sminuirebbe la lotta all’antisemitismo, rischiando di introdurre all’interno della categoria di antisemitismo critiche di natura politica. Si tratta di una definizione che la Francia ha discusso recentemente, mentre Paesi quali Germania e Regno Unito la utilizzano già.

Stando a quanto riportato da Amnesty International «è utile ricordare che, sulla base di tale definizione, le attuali attività di monitoraggio già qualificano il movimentoBoicottaggio, disinvestimento e sanzioni” (Bds) come una forma di lotta antisemita contro Israele. Allo stesso modo, sempre in base alla definizione dell’Ihra, gli esperti riconducono tra le matrici del cosiddetto antisemitismo moderno anche alcuni rapporti critici sulle politiche israeliane. Tra questi figurano il rapporto di Amnesty International sulle violazioni della Convenzione sul Genocidio da parte dello Stato di Israele nella Striscia di Gaza e quello sulle pratiche di discriminazione razziale e di apartheid che Tel Aviv mette in atto nei confronti della popolazione palestinese sotto il suo controllo».

 

Ottavia Scorpati

Foto © ANSA, ilDiritto-Quotidiano giuridico, U.S. Mission to OSCE

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