Tribunale dell’Ue: concentrazione vietata Deutsche Börse – NYSE Euronext

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Confermata la decisione della Commissione che nega l’operazione di concentrazione programmata tra le due società operanti nel settore dei mercati finanziari

Il 29 giugno 2011 le società Deutsche Börse e la NYSE Euronext hanno notificato alla Commissione un progetto di concentrazione per la creazione di una società di diritto olandese, denominata HoldCo. Quest’ultima doveva acquisire, nell’ambito di un’offerta pubblica d‘acquisto, tutti i titoli in circolazione emessi dalla Deutsche Börse, in cambio dei propri titoli. Alla chiusura dell’offerta, una società di diritto americano, di nuova creazione e interamente detenuta dalla HoldCo, doveva fondersi con la NYSE Euronext, la quale doveva divenire una filiale interamente detenuta dalla HoldCo.

P_69013Il 1° febbraio 2012 la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno l’operazione di concentrazione. Nella sua decisione, la Commissione ha esaminato gli effetti del progetto di concentrazione sui mercati di taluni strumenti finanziari derivati europei negoziati in borsa (segnatamente il tasso d’interesse europeo, i derivati su titoli azionari e i derivati su indici di borsa). Essa ha concluso che il progetto avrebbe probabilmente ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva creando una posizione dominante o una situazione di quasi monopolio. Infatti, ad avviso della Commissione, dalla concentrazione sarebbe nata una struttura verticale unica, che avrebbe realizzato la negoziazione e la compensazione di più del 90% delle transazioni mondiali di derivati europei negoziati in borsa. La Deutsche Börse ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea al fine di chiedere l’annullamento di tale decisione.

curiaNella sentenza di ieri (causa T-175/12), il Tribunale respinge tutti i motivi dedotti dalla Deutsche Börse. In particolare, il Tribunale considera, da un lato, che nessuno degli argomenti fatti valere dalla Deutsche Börse consente di rimettere in discussione le conclusioni della Commissione sulla definizione del mercato di riferimento. Secondo il Tribunale, la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto o di valutazione nel considerare che i derivati negoziati in borsa (Exchange Traded Derivatives, ETD) e i derivati negoziati fuori borsa (Over-The-Counter, OTC) rientravano in mercati distinti. Dall’altro, il Tribunale respinge gli argomenti della Deutsche Börse relativi al guadagno in termini di efficienza che l’operazione di concentrazione avrebbe potuto apportare e agli impegni assunti dalle società al fine di controbilanciare le significative restrizioni a una concorrenza effettiva.

 

 

Angie Hughes

Foto © Corte di Giustizia dell’Unione europea

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