La Corte di giustizia dell’Ue conferma: l’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti

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La decisione avalla la posizione con cui la Commissione rifiuta di pagare i contributi finanziari per la gestione e l’eliminazione della spazzatura in Campania

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), in sinergia con gli altri Fondi strutturali, è diretto a promuovere la coesione economica e sociale nell’Ue, attraverso la correzione dei principali squilibri, e lo sviluppo delle regioni. Esso contribuisce alla realizzazione di un livello elevato di protezione dell’ambiente.
Nel 2000, nell’ambito degli interventi strutturali dell’Unione europea in Italia, la Commissione ha approvato il programma operativo Campania («PO Campania») per spese effettuate fra il 1999 e il 2008. Una misura contenuta in tale programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti. Gli interventi della regione destinati a migliorare e a promuovere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti hanno dato luogo a esborsi pari a € 93.268.731,59 il cui 50% (vale a dire € 46.634.365,80) è stato cofinanziato dai Fondi strutturali.
Nel 2007 la Commissione ha avviato un procedimento d’infrazione nei confronti dell’Italia, addebitandole di non aver garantito, in Campania, uno smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente, oltre a non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Nel frattempo, a partire dal 2008, la Commissione ha informato le autorità italiane delle conseguenze del procedimento d’infrazione in corso sul finanziamento del PO Campania: essa affermava infatti che si proponeva di rifiutare il rimborso delle spese relative al sistema regionale dei rifiuti, il quale costituiva parimenti oggetto del procedimento d’infrazione; le domande di pagamento delle spese relative al PO, presentate successivamente alla violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva relativa ai rifiuti, sarebbero quindi state respinte. Nel 2010 il procedimento d’infrazione ha dato luogo a una sentenza della Corte di giustizia in cui quest’ultima dichiara che l’Italia ha violato la direttiva sui rifiuti. La Corte rileva in tale sentenza che l’inadempimento dell’Italia mette in pericolo la salute dell’uomo e reca pregiudizio all’ambiente.
La Commissione ha dunque ritenuto che il procedimento d’infrazione rimettesse in discussione l’intero sistema di gestione dei rifiuti in Campania e che non vi fossero garanzie sufficienti quanto alla corretta realizzazione delle operazioni cofinanziate dal Fesr. Essa ha quindi chiesto alle autorità italiane di dedurre tutte le spese sostenute afferenti alla misura di cui trattasi, a meno che lo Stato italiano non ponesse rimedio alla situazione. L’importo afferente alle spese effettuate nell’ambito di detta misura e relative al sistema regionale di gestione e smaltimento di rifiuti (€ 18.544.968,76) è stato dichiarato inammissibile.
Adito dall’Italia, il Tribunale, con una sentenza del 2013, ha confermato il rifiuto della Commissione dichiarando che, per poter rifiutare pagamenti intermedi del Fesr, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’oggetto di un procedimento d’infrazione in corso è direttamente collegato alla «misura» cui si riferiscono le operazioni destinate a essere finanziate dai Fondi strutturali. Il Tribunale ha dunque dichiarato che la Commissione poteva legittimamente fondare gli atti impugnati sul regolamento sui Fondi strutturali.
Con la sua impugnazione dinanzi alla Corte l’Italia addebita al Tribunale di essersi basato su un mero confronto tra l’oggetto dell’infrazione e quello della misura, il che equivale a ritenere sufficiente una coincidenza parziale tra la situazione di infrazione e la misura da finanziare. Essa afferma al contrario che il confronto avrebbe dovuto essere effettuato rispetto alle operazioni specifiche in cui si traduce concretamente la misura.
Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte dichiara che giustamente il Tribunale ha paragonato l’oggetto del procedimento d’infrazione avviato dalla Commissione con quello della misura Fesr e che ha dunque avuto ragione nel confermare che la Commissione aveva dimostrato un nesso sufficientemente diretto fra la procedura d’infrazione e l’oggetto delle domande di pagamento Fesr dichiarate inammissibili.
Infatti, da un lato, il procedimento d’infrazione riguardava l’intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti in Campania, inclusi il recupero o la raccolta e l’inefficacia della raccolta differenziata. Dall’altro lato, gli interventi che sarebbero dovuti rientrare nella misura in parola includevano gli aiuti per la creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il recupero o la raccolta dei rifiuti a valle della raccolta differenziata nonché la realizzazione di discariche.
La Corte perciò ha respinto tutti gli argomenti dell’Italia e il ricorso nel suo complesso. Il rifiuto della Commissione di pagare all’Italia i contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania è dunque confermato.

Angie Hughes

Foto © Corte di Giustizia dell’Unione europea

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Angie Hughes
Scrivere in italiano per me è una prova e una conquista, dopo aver studiato tanti anni la lingua di Dante. Proverò ad ammorbidire il punto di vista della City nei confronti dell'Europa e delle Istituzioni comunitarie, magari proprio sugli argomenti più prossimi al mio mondo, quello delle banche.

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