Per le sue caratteristiche essenziali il Cubo di Rubik non è marchio Ue

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EUIPO annulla la registrazione in conformità del regolamento dell’Unione europea, in quanto si sarebbe dovuto procedere con una richiesta di brevetto

Erano gli anni 70 quando lo scultore e professore di architettura ungherese Ernő Rubik inventò forse il più noto rompicapo conosciuto: il Cubo Magico, poi ribattezzato in onore del suo creatore Cubo di Rubik. Nel 1999 la Seven Towns, società detentrice dei diritti di proprietà intellettuale del Cubo, ha registrato la sua classica forma e dimensione come marchio tridimensionale dell’Unione europea presso l’EUIPO.

Tale registrazione ha suscitato la reazione di un’altra casa produttrice di giocattoli, la tedesca Simba Toys la quale ha chiesto all’EUIPO l’annullamento del marchio tridimensionale per il semplice fatto che la forma del cubo è una soluzione tecnica che consente al meccanismo di far roteare le facce dello stesso e pertanto sarebbe dovuto essere stato registrato come brevetto e non come marchio.

La domanda di annullamento è stata respinta dall’EUIPO e anche il Tribunale dell’Unione nel 2014 ha respinto il ricorso (avverso la decisione EUIPO) della Simba Toys poiché la forma di cubo non avrebbe nessuna funzione tecnica, sarebbe piuttosto il meccanismo interno e nascosto a garantire la rotazione delle sue parti e quindi non sussistono motivazioni che gli impediscano di essere tutelato come marchio.

La Simba Toys ha impugnato la sentenza del Tribunale presso la Corte di giustizia, la quale ha annullato detta sentenza e la decisione dell’EUIPO poiché avrebbero dovuto esaminare e prendere in considerazione elementi funzionali invisibili del prodotto come, per esempio, la capacità di rotazione.

L’EUIPO pertanto ha dovuto prendere un’altra decisione constatando, dopo aver esaminato l’oggetto, che la forma di cubo in esame aveva delle caratteristiche essenziali (forma, linee nere e i singoli quadrati di vari colori) necessarie a garantire il risultato tecnico derivante dalla rotazione attorno a un asse orizzontale e verticale delle file di cubi più piccoli e di colori doversi facenti parte di un cubo più grande, cioè fin quando ogni faccia del cubo sia di un colore differente.

Date queste caratteristiche, la registrazione come marchio rappresenta una violazione del regolamento del marchio dell’Unione europea che impedisce di registrare una forma le cui caratteristiche essenziali sono necessarie per ottenere un risultato tecnico e pertanto l’EUIPO ha annullato tale registrazione.

La Rubik’s Brand Ldt diramazione della Seven Towns creata nel 2013 per occuparsi esclusivamente dei diritti del Cubo di Rubik, ha impugnato la decisione di annullamento dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell’Unione. Questo ha sentenziato che  l’EUIPO abbia erroneamente considerato le diverse colorazioni dei cubi più piccoli come una caratteristica essenziale del marchio, cosa che la Rubik’s Brand Ldt non ha hai considerato fondamentale in fase di registrazione.

Il Tribunale ha constatato che la forma di cubo controversa costituisce l’aspetto del prodotto per cui è stata richiesta la registrazione, nella specie il puzzle tridimensionale conosciuto con il nome «cubo di Rubik». Dall’altro, il Tribunale rileva che tale prodotto è un gioco la cui finalità è quella di ricostruire un puzzle a colori tridimensionale e a forma di cubo assemblando sei facce di colori diversi, e che tale finalità è raggiunta facendo ruotare attorno a un asse, verticalmente e orizzontalmente, file di piccoli cubi di diversi colori, componenti di un cubo più grande, finché i nove quadrati di ciascuna faccia di tale cubo siano dello stesso colore.

Ha anche considerato l’esame delle caratteristiche fondamentali in accordo con l’EUIPO per cui le linee nere presenti sul cubo rappresentano una caratteristica essenziale in quanto sono una divisione fisica dei vari cubi più piccoli e che queste consentono al giocatore di roteare ciascuna fila indipendentemente dalle altre al fine di raggruppare i cubi con lo stesso colore.

La sua forma di cubo sarebbe quindi indissociabile dalla struttura a griglia creata dalle linee nere presenti su ogni faccia dei nove cubi più piccoli che costituiscono le facce del cubi più grandi che ruotano intorno ad un asse verticale e orizzontale. Non potrebbe quindi avere una forma diversa.

il Tribunale ha poi concluso che anche se, come già evidenziato, la diversa colorazione delle sei facce del cubo non costituiscono una caratteristica essenziale del marchio, le due caratteristiche di tale marchio che sono state correttamente qualificate come essenziali dall’EUIPO sono necessarie per il conseguimento del risultato voluto per il prodotto, rappresentato dalla forma di cubo controversa, cosicché quest’ultima non avrebbe potuto essere registrata come marchio dell’Unione europea. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato la decisione impugnata e respinto il ricorso della Rubik’s Brand.

 

Gianfranco Cannarozzo    

Foto © Wikipedia, Flickriver, Pinterest

 

 

 

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Gianfranco Cannarozzo
Lettore appassionato si avvicina al mondo del giornalismo mentre lavora presso uno studio legale che si occupa di ADR (Alternative dispute resolution). Nei suoi pezzi ama parlare di varie tematiche spaziando dall'attualità alla storia, alla politica.

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